Normativa impianti

Normativa impianti: il punto del Ministero dopo l’incidente in funivia a Stresa del 23 maggio

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nella informativa in Aula alla Camera di oggi 27 maggio 2021 si è espresso sul tragico incidente verificatosi sulla funivia Stresa-Mottarone e sulla normativa impianti vigente.

I controlli periodici: svolgimento e periodicità

Spiega Giovannini nell’informativa che i controlli periodici più rilevanti sono effettuati alla presenza dell’USTIF, alcuni dei quali comportano, a scadenze predeterminate, il rilascio di un nulla osta per la prosecuzione dell’esercizio. In particolare, i controlli dei freni sulla portante devono essere effettuati sia giornalmente per quanto riguarda la loro funzionalità, sia annualmente per quanto riguarda la calibrazione. I controlli sulle funi e i loro attacchi sono effettuati sia mensilmente (controlli di tipo visivo), sia periodicamente (controlli di tipo strumentale).

La sostituzione delle funi

La sostituzione della fune è prevista quando dai controlli strumentali si evidenzi una riduzione della sezione resistente superiore a una certa soglia definita dalla normativa di settore, nazionale ed europea, peraltro in continuo aggiornamento: il manuale d’uso e di manutenzione, il regolamento di esercizio di cui è dotato ciascun impianto dettagliano azioni, procedure, controlli e criteri di gestione cui attenersi.

Le responsabilità del Direttore di esercizio

Nell’informativa Giovannini ricorda tutte le norme di riferimento in materia di controlli e attività manutentive riguardante la normativa impianti che prevedono tempistiche rigorose e attribuiscono specifiche responsabilità al Direttore di esercizio dell’impianto, nominato dal gestore e in possesso dei requisiti professionali accertati dall’USTIF.

  • decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° dicembre 2015 n. 203,
  • decreto direttoriale n.1 del 7 gennaio 2016,
  • decreto direttoriale 11 maggio 2017,
  • decreto dirigenziale n.144 del 18 maggio 2016,
  • decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2021, n. 28, adottato in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 14-ter del decreto-legge n.23 del 2020

Interruzioni di servizio causa Covid-19 e richiesta di specifici controlli

Giovannini, dopo la disamina della normativa impianti, a proposito che, in caso di interruzione per periodi superiori a un mese, qual è quella determinata dall’emergenza sanitaria in corso, prima della ripresa del servizio è necessaria l’effettuazione da parte del gestore di specifici controlli.

E aggiunge che in questi casi: “è necessaria l’effettuazione da parte del gestore di specifici controlli. Ricordo anche
che il Governo ha sempre escluso la possibilità di estendere tout court la durata della fine-vita tecnica degli impianti in ragione del fermo da Covid-19″.


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Amianto

Amianto: arriva dall’INAIL la guida al risarcimento danni (Legge n.244/2007)

Risarcimenti da amianto: attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto, istituito presso l’Istituto, con contabilità autonoma e separata, dalla legge finanziaria del 2008 (n. 244/2007), INAIL fornisce una tutela risarcitoria dei danni da amianto per i lavoratori.

Nello specifico la legge prevede che il risarcimento sia a carico:

  • per tre quarti, del bilancio dello Stato
  • e, per un quarto, delle imprese, attraverso una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori di attività che hanno comportato una maggiore esposizione all’amianto.

Con circolare n. 7 del 9 febbraio 2017 INAI ha dettato le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni del fondo in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali.

Chi sono i destinatari del Fondo Vittime?

  • lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta una patologia asbesto-correlata per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax”, la cui inabilità o menomazione abbia concorso al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita.
  • familiari dei lavoratori vittime dell’amianto e della fibra “fiberfrax”, individuati ai sensi dell’art. 85 del Testo Unico, titolari di rendita a superstiti, qualora la patologia asbesto-correlata abbia avuto un ruolo nel determinare la morte dell’assicurato.

Quante risorse sono previste?

La legge di bilancio 2018 (n. 205/2017) ha incrementato la dotazione finanziaria del Fondo per gli anni 2018, 2019 e 2020, con risorse pari a 27 milioni di euro all’anno a carico del bilancio dell’Inail, sospendendo contemporaneamente il finanziamento a carico delle imprese, alle quali per il triennio in questione non si applica l’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori che hanno comportato l’esposizione.

La prestazione aggiuntiva, fissata in una misura percentuale della rendita diretta o in favore dei superstiti, non è soggetta a tassazione Irpef ed è calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta dall’Istituto per le rendite asbesto-correlate erogate nell’anno di riferimento.


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Decreto Sostegni

Decreto Sostegni Bis: benefici per le imprese che investono in sicurezza

È in gazzetta ufficiale il Decreto Sostegni Bis (Dl 25 maggio 2021, n.73) annunciato nei giorni scorsi dal Governo, che segue il primo Decreto Sostegni che è stato convertito in Legge.

Al suo interno ci sono diversi richiami fiscali a credito di imposta per le misure di sanificazione e acquisto di DPI.
Non solo: si aumenta la dotazione del Fondo TPL anche per la copertura delle spese di disinfezione e sanificazione delle superfici. Infine, un richiamo allo sblocco di assunzioni di medici e tecnici della prevenzione per potenziare le attività di prevenzione sull’intero territorio nazionale.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione – art.32

All’art. 32 viene disposto un credito d’imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per

  • la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale;
  • e l’acquisto di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19

Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Chi beneficia della copertura dei costi di sicurezza?

Le risorse saranno destinate a:

  • aziende di traporto pubblico regionale o locale;
  • operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada;
  • titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi
  • o titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente impiegati nell’erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico.

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Smart working Bonus

Smart working: per arredamento e postazione di lavoro introdotto un bonus da 516 euro

Il Decreto agosto ha introdotto il raddoppio del plafond (da 258,23 a 516,43 euro), costituendo una leva importante per spingere i consumi in un momento di crisi, soprattutto riguardanti il settore dell’arredo da ufficio.

Tra gli emendamenti approvati dal Parlamento c’è infatti la proroga a tutto il 2021 dell’aumento a 516,46 euro destinati ai cosiddetti «fringe benefits», ovvero lo strumento di welfare aziendale che consente ai datori di lavoro di cedere ai propri lavoratori ni smart working un importo da spendere in beni e servizi. Il raddoppio della cifra a disposizione (sebbene inferiore ai 1.000 euro richiesti da Federlegno Arredo) dovrebbe favorire l’inserimento nel “paniere” dei beni acquistati anche gli strumenti necessari a svolgere correttamente il lavoro da remoto.

Ora si tratta però di far conoscere meglio questa possibilità che, da agosto a oggi, è stata poco sfruttata per i mobili: il bonus è stato infatti speso soprattutto per prodotti tecnologici per la didattica a distanza, dispositivi di protezione individuale e prodotti per l’igiene e la pulizia.

Serve una strategia di comunicazione efficace per comunicare la nuova norma

Si tratterà di avviare una importante campagna di comunicazione e informazione relativa a questa norma, sia tra i datori di lavoro, sia tra i dipendenti in smart working. L’auspicio è che la norma, ma anche l’aumento del plafond, vengano estesi anche nel 2022. Il vantaggio per le imprese e i lavoratori operanti in smart working è evidente. Ma anche per lo Stato: un recente studio stima che, mantenendo la soglia di esenzione a 516 euro, si metterebbe in moto, potenzialmente, 1,6 miliardi di euro di consumi nel Paese, con un incremento complessivo di 794 milioni di euro (251,5 euro pro-capite).


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Covid Obblighi

Covid: stop a obblighi e pagamenti fino a 37 giorni per chi è stato malato

Con la conversione in legge del decreto sostegni (Dl 44/2021, legge 69/2021) approda finalmente nell’ordinamento italiano una norma di garanzia per i liberi professionisti colpiti dal Covid.

Viene riconosciuta l’esclusione di qualsiasi conseguenza per i professionisti ricoverati in ospedale per Covid, destinati alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o alla quarantena con sorveglianza attiva, dal giorno del ricovero (o dall’inizio della permanenza domiciliare o quarantena) fino ai trenta giorni successivi, alla dimissione dalla struttura sanitaria o dalla conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o quarantena, certificata secondo la normativa vigente. Gli adempimenti sospesi potranno essere eseguiti nei successivi sette giorni: in tutto, 37 giorni dalla guarigione per provvedere.

Cosa riguarda la sospensione?

La sospensione riguarda gli adempimenti a carico del cliente eseguiti dal professionista nei confronti della Pa, purché esista un mandato professionale con data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari. Per avere riconosciuti gli effetti della tutela, è necessario consegnare, o far pervenire tramite raccomandata A/r o Pec, ai competenti uffici della pubblica amministrazione, il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante.

La norma pertanto qualifica come impossibilità sopravvenuta il ricovero a causa del Covid, la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, la quarantena con sorveglianza attiva, chiarendo che il decorso del termine in questo periodo, e fino ai complessivi 37 giorni successivi, non produce effetti verso il professionista e il suo cliente.

I limiti oggettivi degli effetti sono circoscritti ai pagamenti e alla trasmissione di atti, documenti e istanze nei confronti della Pubblica Amministrazione, quindi non riferiti ai rapporti con i privati e riguardano quelli cui è tenuto il professionista nell’interesse del cliente. Dal punto di vista soggettivo, la sospensione pare potersi riconoscere nei confronti degli appartenenti alle professioni ordinistiche, dovendosi così intendere il riferimento al «professionista abilitato».

Il vero nodo: l’efficacia temporale

Quanto all’efficacia temporale, considerata l’irretroattività della legge, l’applicazione a ritardi e/o inadempimenti precedenti l’entrata in vigore pare plausibile solo per gli adempimenti per i quali, nonostante il termine sia già scaduto, sia ancora possibile provvedere: ovvero quelli per i quali non sono trascorsi i 37 giorni di sospensione. La norma riconosce, infatti, la facoltà di allegare i certificati medici su ricovero, permanenza domiciliare o quarantena, anche contestualmente alla trasmissione dell’atto, documento, istanza o pagamento.


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