varianti

Varianti Covid: scarica lo studio di Iss, Inail, Aifa e Ministero della Salute

Scarica il report istituzionale su varianti e piano vaccini

La circolazione prolungata di Sars-CoV-2 e il meccanismo naturale di accumulo di errori durante la replicazione virale generano la comparsa di varianti virali. Di esse solo alcune (Variant of Concern, Voc) destano preoccupazione per la salute pubblica.

Documento a cura di Iss-Ministero Salute-Aifa-Inail

Per rispondere ai quesiti sorti in queste ore, è disponibile sul sito Inail una pubblicazione, redatta dal gruppo di lavoro Istituto superiore di sanità, Ministero della Salute, Agenzia italiana del farmaco e Inail.

Come rileva il documento, sebbene sia ancora in corso di valutazione la possibilità che alcune Voc siano associate ad un quadro clinico più grave o se colpiscano maggiormente alcune specifiche fasce di popolazione, è noto, invece, che l’aumentata circolazione, per esempio, della variante cd. “inglese” (Voc 202012/01, denominata anche B.1.1.7), caratterizzata da una maggiore capacità diffusiva, può determinare un incremento significativo del numero di ospedalizzazioni, con conseguente impatto sui sistemi sanitari.

Lo studio sulle varianti del Sars-CoV-2

Al momento, sono state segnalate tre varianti che destano particolare preoccupazione: quella inglese già menzionata, la 501Y. V2 (denominata anche B.1.351) identificata in Sudafrica e la P1 con origine in Brasile.

Mentre in Italia si stanno attuando indagini per accertare la presenza e la diffusione di queste varianti e la campagna vaccinale anti-Covid-19 è attualmente in corso, sono sorti diversi quesiti sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni sostenute da varianti di Sars-CoV-2 sia di tipo non farmacologico sia di tipo farmacologico.

In generale, si può affermare che una drastica riduzione della circolazione virale nella popolazione sia in grado di prevenire la diffusione delle VOC già note e il potenziale sviluppo di ulteriori nuove varianti.

Controllo varianti durante piano vaccinale

Nonostante le conoscenze sulle nuove varianti virali siano ancora in via di consolidamento, si è ritenuto necessario fornire specifiche indicazioni che, basate sulle evidenze ad oggi disponibili, possano essere di riferimento per l’implementazione delle strategie di prevenzione e controllo dei casi di Covid-19 sostenuti da queste varianti virali.

Parallelamente, con il progredire della campagna di vaccinazione anti-Covid-19, sono sorti quesiti anche su come comportarsi nei confronti delle persone già vaccinate, anch’essi affrontati nel documento.

Quesiti sulla prevenzione farmacologica e non

I quesiti sono riportati nel documento e sono suddivisi in due gruppi, riguardanti i primi le misure di prevenzione non farmacologiche e gli altri le misure farmacologiche come la vaccinazione.

Nella trattazione sono affrontati argomenti come i test diagnostici, il comportamento dei lavoratori vaccinati, le persone che hanno ricevuto il vaccino fuori dall’ambiente di lavoro, i contatti di un soggetto vaccinato con una persona positiva, lo screening degli operatori sanitari la vaccinazione di chi è già stato contagiato.

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unasf rapporto varianti covid

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agenti cancerogeni

Sicurezza, Testo Unico 81/08: aggiunti nuovi agenti cancerogeni

Agenti cancerogeni, scarica il Decreto con le novità

Il Decreto interministeriale dell’11 febbraio 2021 amplia la lista degli agenti cancerogeni e patogeni allegata al Testo Unico sulla sicurezza

La nuova modifica al Testo Unico 81/08 avviene per conformare la normativa italiana a quella europea in materia di prevenzione dai rischi cancerogeni e patogeni sul luogo di lavoro. È contenuta nel Decreto del ministero del Lavoro e del ministero della Salute dell’11 febbraio 2021. La normativa recepita consta della direttiva UE n. 130/2019 e della n. 983/2019.

>>> Clicca qui per leggere il Decreto interministeriale.

La modifica, nella fattispecie, comporta una sostituzione degli Allegati XLII (Elenco di sostanze miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale).

Per quanto riguarda l’Allegato XLII sono stati aggiunti i seguenti agenti chimici, che vanno a integrare le sei voci già presenti in lista:

  • lavorazioni comportanti penetrazione cutanea negli oli minerali usati nei motori a combustione interna (voce 7);
  • lavorazioni comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel (voce 8);

Per quanto concerne l’Allegato XLIII, invece, vi è una variazione sostanziale della lista e, in particolare, il riferimento è agli agenti che hanno effetti sulla cute, con l’aggiunta nel Testo Unico di:

  • Berillio;
  • Acido arsenico;
  • Formaldeide;
  • Emissioni dei gas di scarico dei motori diesel;
  • Miscele di idrocarburi policiclici;
  • Oliminerali usati nei motori a combustione interna.

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vaccino

Obbligo vaccini anti Covid in azienda? Leggi le Faq del Garante privacy

Le risposte del Garante alle domande di aziende e lavoratori sul vaccino anti Covid


Il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico competente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Ciò non è consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria.

Il consenso del dipendente non può costituire, in questi casi, una condizione di liceità del trattamento dei dati. In base al quadro normativo vigente, invece, il datore di lavoro può acquisire solamente i giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente.

È uno dei chiarimenti espressi dal Garante della privacy, che ha risposto ad alcune Faq in merito alle vaccinazioni per Covid dei lavoratori dipendenti. Uno scenario che, nelle ultime settimane, stava iniziando a sollevare diversi dibattiti.

Una questione che ha trovato il punto focale in una domanda ancora più delicata e la cui risposta prevede già diverse scuole di pensiero. Ovvero: può un datore di lavoro, specie se la mansione è più propensa al rischio, obbligare il proprio dipendente a vaccinarsi contro il Covid?

Ecco cosa dice riguardo a questo e ad altro il Garante della privacy.

Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione?

NO. Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del Regolamento).

Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?

NO. Il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008).

Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008).

La vaccinazione anti covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad es. in ambito sanitario)?

Nell’attesa di un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 nell’ambito del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008).

In tale quadro solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica.

Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008).


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incendi

Rischi incendio in edilizia e agricoltura: 2 focus di Inail e Vigili del Fuoco

Dall’Inail e dai Vigili del Fuoco focus sulla normativa con approfondimenti selettivi


Un esame approfondito del rischio incendio, analizzato in dettaglio in due settori produttivi ad alta incidenza di infortuni come l’edilizia e l’agricoltura. Sono gli scenari di cui si occupano due nuove pubblicazioni dell’Inail in collaborazione con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Le pubblicazioni sono scaricabili cliccando qui.

Obiettivo del progetto è quello di contribuire a incidere sulla riduzione degli infortuni sul lavoro attraverso un approccio interdisciplinare e la condivisione di saperi e competenze, incrementando la cultura della sicurezza nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura.

Il rischio incendi nei cantieri

In entrambi i volumi vengono forniti i riferimenti normativi e gli elementi operativi per la gestione delle emergenze e della sicurezza antincendio. Sono offerte indicazioni generali per l’individuazione delle possibili fonti di rischio di incendio ed esplosione, delle misure conseguenti di prevenzione e protezione, delle azioni di formazione da conseguire con corsi e altre iniziative.

In particolare, vengono descritti ruoli, competenze e responsabilità dei diversi soggetti che operano nei cantieri. Si esaminano i materiali e le singole lavorazioni rilevanti per la valutazione del rischio incendi, soffermandosi su aree a rischio come depositi di gas infiammabili in recipienti mobili o in serbatoi fissi, depositi di carta, gruppi elettrogeni, e luoghi contenenti amianto.

Il rischio incendi nell’agricoltura

Nell’agricoltura i rischi da fuoco possono derivare da innovazione e nuove attività. Anche nella pubblicazione dedicata al mondo agricolo si svolgono analisi e approfondimenti. Accanto ai rischi più legati a processi produttivi tradizionali come coltivazione e allevamento, l’ampliamento di attività connesse all’utilizzo di macchine innovative e nuove tecnologie e l’implementazione della ricettività agrituristica impongono particolari obblighi autorizzativi di prevenzione incendi e specifiche misure, sia in condizioni normali di esercizio che di emergenza.

Alle fonti di rischio incendio legate alla presenza di materiali combustibili vegetali come fieno e sterpaglie e alle lavorazioni tradizionali della terra, debbono quindi aggiungersi nuovi rischi legati a una specializzazione più accentuata.

A completare la trattazione sono alcuni focus tematici riservati ad attività e spazi particolarmente sensibili al rischio di incendio e di esplosioni come capannoni agricoli e fienili, frantoi oleari, depositi di fitofarmaci e di carburante, ambienti confinati o sospetti di inquinamento, impianti biogas.


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ADR

Trasporto stradale merci pericolose, in vigore nuovo regolamento ADR 2021

Ecco le novità dell’ADR 2021, c’è tempo fino al 30 giugno per adeguarsi

Il ministero dei Trasporti, con il decreto del 13 gennaio 2021 (leggi qui) ha recepito la direttiva UE 2020/1833 che modifica la direttiva europea relativa al trasporto interno di merci pericolose. A sua volta il decreto in questione modifica il D.lgs 35/2010 che recepiva la direttiva madre 2008/68 in materia.

👉 Clicca qui per il nuovo ADR 2021.

Cos’è l’ADR

ADR è l’acronimo di “Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”. Il documento, biennale (il precedente nel 2019, il prossimo nel 2023), ha l’obiettivo di regolamentare i trasporti internazionali di merci pericolose, rifiuti compresi, su strada, salvaguardando non da ultimo l’ambiente.  

Fino al 30 giugno 2021 sarà possibile continuare a utilizzare le prescrizioni dell’ADR 2019. L’ADR 2021 diventerà obbligatorio dal 1° luglio 2021. 

Le novità del regolamento 2021 

  • L’obbligo di nomina del Consulente ADR è stato esteso anche alle aziende che svolgono solo ed esclusivamente attività di speditore;
  • Anche lo scaricatore è stato aggiunto tra le figure per le quali ricade l’obbligo di presentare la Relazione d’Incidente all’autorità competente;
  • Sono state apportate modifiche alla classificazione delle merci della classe 1, 6.2 e 7;
  • Sono stati aggiunti diversi numeri ONU nella Tabella A, alcune disposizioni speciali e nuove istruzioni di imballaggio;
  • Introdotte variazioni alle dimensioni del marchio identificativo per le batterie al litio, che passano a 100 x 100 mm e 100 x 70 mm per le dimensioni ridotte;
  • Aggiunte nuove disposizioni per le batterie al litio;
  • Sono state modificate alcune iscrizioni sul marchio di attenzione per l’asfissia per veicoli e container;
  • Per le merce per le quali non viene indicata la restrizioni di galleria, devono riportare nel documento di trasporto “(-)”, ad esempio UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S. (cloruro di zinco), 9, III, (-);
  • È stato introdotto un nuovo paragrafo relativo alle rubriche UN 3077 e UN 3082 che permette di utilizzare come nome tecnico anche una rubrica generica, ad esempio UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (PITTURE), 9, III (-);
  • È stato sostituito il termine “prova” con “ispezione”;
  • Sono state apportate modifiche alle disposizioni di trasporto in esenzione 1.1.3.7.

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