Testo Unico, Miur e Inail: ecco le leggi e le linee guida da rispettare
La legge 107/2015, ossia la riforma del sistema nazionale dell’istruzione (cosiddetta ‘Buona scuola’), ha introdotto la pratica obbligatoria dell’alternanza scuola-lavoro per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori, licei compresi.
Lo studente, secondo quando stabilito dall’art. 2 Dlgs 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, è equiparato al lavoratore. Ovvero è considerato una “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione”.
Con la riforma scolastica del 2015 assume un valore di rilievo la ‘Guida operativa per la scuola per le attività di alternanza scuola-lavoro’. La guida, nella fattispecie e in sostanza, ribadisce le linee già contenute nel manuale Inail-Miur ‘Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola’. E’ prevista, inoltre, una convenzione tra scuola e azienda ospitante lo studente: nel documento sono specificati gli oneri della formazione a carico di entrambi i soggetti.
Obblighi del datore di lavoro – Essendo uno studente lavoratore considerato alla stregua di un lavoratore, la sua formazione specifica sulla sicurezza, visto l’art. 37, comma 1 del Dlgs. 81/2008, spetta al datore di lavoro. Quest’ultimo deve assicurargli una formazione sufficiente e adeguata, di durata variabile e in funzione del settore di attività svolta dall’azienda ospitante e del relativo profilo di rischio. Significa, in sostanza, che il datore deve formare lo studente sui rischi riferiti alle mansioni che andrà a svolgere e ai possibili danni relativi. Parimenti, lo studente deve essere istruito sulle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Obblighi dell’istituzione scolastica – La formazione generale dello studente, invece, spetta all’istituto scolastico cui è iscritto. L’apprendimento viene certificato da un attestato di frequenza e dal superamento di una prova di verifica. Quest’ultima garantisce un credito formativo permanente. L’obbligo della scuola, comunque, potrebbe non esaurirsi qua. Infatti, nel momento in cui l’azienda ospitante lo studente del progetto di alternanza non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, il datore di lavoro può delegare l’istituto a impartirla. In tal caso, dunque, spetterebbe alla scuola formare lo studente sulla valutazione dei rischi cui è sottoposto rispetto ai compiti assegnatigli, alle macchine e alle attrezzature che deve utilizzare, ai tempi di esposizione previsti e ai dispositivi di protezione individuale fornitigli.