End of waste inerti: regole certe per il recupero nazionale

End of waste inerti: regole certe per il recupero nazionale

Gli inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione sono al centro delle nuove indicazioni approvate con il decreto dipartimentale 2 luglio 2026, n. 139. Il provvedimento adotta una relazione tecnica destinata alle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni end of waste caso per caso, con l’obiettivo di rendere più uniforme l’applicazione della disciplina sul territorio nazionale. Il quadro normativo di riferimento è l’articolo 184-ter del Dlgs 152/2006, che stabilisce le condizioni necessarie affinché un rifiuto cessi di essere tale e possa tornare a essere utilizzato come prodotto. 

Restano inoltre centrali le disposizioni del decreto 28 giugno 2024, n. 127, dedicato agli aggregati recuperati ottenuti da rifiuti inerti da costruzione e demolizione e da altri materiali di origine minerale. Le nuove linee guida riguardano, in particolare, i rifiuti contraddistinti da codici EER non inclusi nella tabella 1 dell’allegato 1 del decreto 127/2024, quando gli aggregati prodotti siano destinati agli impieghi già previsti dall’allegato 2. L’autorizzazione caso per caso non amplia automaticamente l’elenco dei rifiuti ammessi, ma richiede una valutazione tecnica approfondita sul materiale, sul processo di recupero e sugli utilizzi finali.

Inerti non disciplinati: verifiche chimiche e ambientali

Le linee guida definiscono un percorso di controllo articolato, che parte dalla corretta identificazione dei rifiuti in ingresso e dalla verifica della loro compatibilità con il processo di trattamento. Il proponente deve documentare l’origine dei materiali, le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, i contaminanti potenzialmente presenti, il comportamento alla lisciviazione e gli impieghi previsti per l’aggregato recuperato. Non è sufficiente verificare soltanto i parametri già indicati dal decreto 127/2024: devono essere ricercate anche le sostanze pertinenti in relazione alla provenienza del rifiuto e alla destinazione finale. La procedura comprende il controllo della documentazione, l’esame visivo dei carichi, la pesatura, la registrazione dei dati e, quando necessario, ulteriori verifiche analitiche. 

I materiali non conformi devono essere separati e gestiti in aree dedicate, evitando miscelazioni o contaminazioni accidentali. La valutazione prosegue attraverso l’analisi della matrice solida, i test sull’eluato e, nei casi che presentano potenziali criticità, una valutazione integrata del rischio sanitario e ambientale. Gli scenari di utilizzo devono essere esaminati adottando inizialmente condizioni cautelative, soprattutto per gli impieghi non legati, come rilevati, riempimenti, sottofondi stradali, piazzali e opere di consolidamento.

Le responsabilità operative per impianti e imprese

Le imprese che intendono produrre aggregati recuperati da flussi non espressamente compresi nel decreto 127/2024 devono predisporre una documentazione tecnica completa e coerente con il processo autorizzato. La tracciabilità dei materiali, la formazione del personale addetto ai controlli e la gestione delle non conformità diventano elementi essenziali per dimostrare la qualità dell’aggregato e l’assenza di effetti negativi sulla salute e sull’ambiente. 

Le autorizzazioni caso per caso richiedono inoltre il parere vincolante dell’ente tecnico competente, secondo quanto previsto dall’articolo 184-ter del Dlgs 152/2006. L’aggregato può ottenere la qualifica end of waste soltanto quando sono soddisfatte tutte le condizioni previste: utilizzo per scopi specifici, esistenza di un mercato o di una domanda, rispetto dei requisiti tecnici e assenza di impatti complessivi negativi. 

In caso di esito sfavorevole delle verifiche, il materiale conserva la qualifica di rifiuto e deve essere gestito secondo la relativa disciplina. Le nuove indicazioni possono favorire una maggiore omogeneità nelle autorizzazioni, ridurre le incertezze interpretative e sostenere il recupero di risorse minerali. Per le imprese, tuttavia, il vantaggio ambientale ed economico dipende dalla capacità di organizzare controlli affidabili, procedure documentate e verifiche coerenti con gli impieghi effettivi degli aggregati.

RSPP dipendente: incarico, inquadramento e tutele sul lavoro

RSPP dipendente: incarico, inquadramento e tutele sul lavoro

L’RSPP dipendente svolge un ruolo centrale nel sistema aziendale di prevenzione, ma la sua nomina non determina automaticamente uno specifico livello contrattuale o una qualifica superiore. Il riferimento principale è il Dlgs 81/2008: l’articolo 17, comma 1, lettera b), attribuisce al datore di lavoro l’obbligo non delegabile di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, mentre l’articolo 33 ne definisce i compiti di supporto tecnico, valutativo e programmatico. L’articolo 31 stabilisce inoltre che il servizio debba essere organizzato prioritariamente all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva e individua, al comma 6, i casi nei quali la struttura interna è obbligatoria. 

L’articolo 32 disciplina i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell’incarico. L’interpello n. 24/2014 ha chiarito che la natura interna dell’RSPP non coincide necessariamente con la qualità di dipendente: conta il suo effettivo inserimento nell’organizzazione aziendale, la conoscenza dei processi produttivi e il coordinamento di un servizio interno adeguato alle dimensioni e alle caratteristiche dell’impresa.

RSPP dipendente: mansioni e inquadramento contrattuale

L’inquadramento del dipendente incaricato come RSPP deve essere determinato attraverso il confronto tra le mansioni concretamente esercitate e le declaratorie del CCNL applicato. Il Dlgs 81/2008 disciplina funzioni, requisiti e responsabilità in materia di sicurezza, ma non assegna automaticamente una categoria contrattuale. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 7172 del 13 marzo 2019, ha riconosciuto in uno specifico caso il diritto a un livello superiore, valorizzando la complessità delle attività di studio, progettazione e pianificazione svolte dal responsabile. La sicurezza è stata considerata un obiettivo essenziale dell’organizzazione aziendale e non un’attività meramente accessoria alla produzione. 

La decisione non introduce però una regola generale valida per ogni RSPP: il riconoscimento dipende dal contratto collettivo applicato, dall’autonomia richiesta, dalle competenze utilizzate, dall’ampiezza della struttura seguita e dalle prove relative alle mansioni effettive. Anche l’eventuale compatibilità con altri incarichi deve essere valutata in concreto, verificando che il lavoratore disponga di tempo, strumenti, informazioni e autonomia sufficienti per adempiere correttamente ai compiti previsti dall’articolo 33. Il datore di lavoro deve inoltre trasmettere al servizio le informazioni indicate dall’articolo 18, comma 2, comprese quelle relative ai rischi, alle misure preventive, agli impianti e all’organizzazione del lavoro.

Rinuncia all’incarico e gestione del rapporto di lavoro

Le imprese devono gestire l’incarico dell’RSPP dipendente con atti chiari, coerenti e aggiornati. La lettera di nomina dovrebbe definire il perimetro delle funzioni, le risorse disponibili, i rapporti con il datore di lavoro e gli altri soggetti della prevenzione, senza attribuire al responsabile poteri gestionali che non gli appartengono. Sul piano del rapporto di lavoro, la rinuncia o il rifiuto dell’incarico non possono essere valutati in modo automatico. 

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 34553 del 27 dicembre 2024, ha ritenuto legittimo, nel caso esaminato, il licenziamento conseguente a un rifiuto generico e privo di adeguata motivazione, dopo che il datore di lavoro aveva rimosso le mansioni indicate come incompatibili. Ciò non significa che ogni rinuncia sia disciplinarmente rilevante: occorre esaminare le ragioni addotte, le condizioni di lavoro, la buona fede delle parti e l’effettiva possibilità di svolgere l’incarico. 

Un ulteriore orientamento di merito ha inoltre escluso che il ruolo interno possa essere soppresso ed esternalizzato esclusivamente per ridurre i costi quando in azienda sia già presente un lavoratore qualificato. Per prevenire contenziosi, è quindi opportuno verificare periodicamente mansioni, livello contrattuale, carichi di lavoro e collocazione organizzativa, assicurando al responsabile un accesso tempestivo alle informazioni necessarie. Anche le segnalazioni dell’RSPP dovrebbero essere formalizzate e tracciate, così da permettere al datore di lavoro di valutarle e adottare le misure necessarie. Una gestione corretta tutela il lavoratore incaricato, rafforza l’efficacia del servizio di prevenzione e riduce il rischio di contestazioni contrattuali o disciplinari.

Posture statiche al lavoro: prevenzione, tutela della salute

Posture statiche al lavoro: prevenzione, tutela della salute

Le posture statiche mantenute a lungo durante l’attività lavorativa rappresentano un rischio ergonomico che deve essere considerato nell’organizzazione della prevenzione aziendale. La scheda informativa resa disponibile dall’Ispettorato nazionale del lavoro richiama l’attenzione sia sulla permanenza prolungata in posizione seduta sia sulla posizione eretta mantenuta senza adeguate possibilità di movimento. Il quadro normativo di riferimento resta il Dlgs 81/2008. L’articolo 17 attribuisce al datore di lavoro l’obbligo non delegabile di valutare tutti i rischi, mentre l’articolo 28 richiede che il documento di valutazione analizzi ogni pericolo per la salute e la sicurezza presente durante l’attività lavorativa. 

L’articolo 15 include inoltre il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella progettazione delle postazioni, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi produttivi. Per il lavoro al videoterminale trovano applicazione anche il titolo VII, l’articolo 175 e l’allegato XXXIV, che prevedono interruzioni attraverso pause o cambi di attività e requisiti ergonomici per postazioni, sedute, schermi e piani di lavoro.

Posture statiche: soglie indicative e rischi per la salute

Le posture statiche diventano particolarmente critiche quando il lavoratore rimane seduto per almeno due ore consecutive o per oltre cinque ore complessive nella giornata. La posizione in piedi è invece considerata prolungata quando viene mantenuta per più di un’ora senza interruzioni o per oltre quattro ore al giorno, soprattutto se il lavoratore è costretto a restare nello stesso punto senza potersi muovere o sedere. Questi valori costituiscono riferimenti tecnici e preventivi e non nuovi limiti legislativi automaticamente sanzionabili. La permanenza seduta è associata a un ridotto dispendio energetico e a un lavoro muscolare statico necessario per mantenere la stessa posizione. 

Può favorire disturbi alla schiena, al collo e alle spalle, oltre a essere collegata a problemi cardiovascolari, metabolici e circolatori. Anche la posizione eretta non deve essere considerata automaticamente più salutare. Quando viene mantenuta senza movimento può provocare affaticamento, lombalgia, dolori agli arti inferiori, gonfiore, problemi venosi e disturbi a ginocchia, caviglie e piedi. La prevenzione non consiste quindi nel sostituire semplicemente la posizione seduta con quella in piedi, ma nell’alternare le posture e introdurre movimento durante il turno.

Le misure organizzative da integrare nella valutazione dei rischi

Le imprese devono verificare se le mansioni svolte espongano i lavoratori a posture prolungate, considerando durata, frequenza, possibilità di movimento, caratteristiche della postazione e condizioni individuali. Le indicazioni preventive suggeriscono di non trascorrere seduti più della metà della giornata lavorativa, di alzarsi almeno ogni venti o trenta minuti e di interrompere con almeno dieci minuti di movimento un periodo di due ore consecutive in posizione seduta. Per il lavoro in piedi occorre evitare permanenze superiori a un’ora continuativa e prevedere occasioni per sedersi, camminare o cambiare attività. 

Le misure più efficaci riguardano innanzitutto l’organizzazione del lavoro: rotazione delle mansioni, pause adeguate, tempi massimi di esposizione e maggiore autonomia nella variazione della postura. Devono essere adottate anche soluzioni tecniche, come sedie e scrivanie regolabili, sgabelli, appoggi, tappetini ergonomici e postazioni dimensionate sulle caratteristiche dei lavoratori. La formazione deve spiegare come utilizzare correttamente le attrezzature e riconoscere i primi segnali di affaticamento. 

Il coinvolgimento dei lavoratori permette infine di individuare criticità che potrebbero non emergere dalla sola osservazione della postazione. Una valutazione concreta delle attività, aggiornata nel tempo, consente di prevenire i disturbi muscolo-scheletrici e di costruire ambienti più dinamici, sostenibili e adatti alle esigenze delle persone.

Violazioni sul lavoro: stop a incentivi e benefici aziendali

Violazioni sul lavoro: stop a incentivi e benefici aziendali

Le violazioni sul lavoro che impediscono ai datori di lavoro di accedere ai benefici normativi e contributivi sono state individuate dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 giugno 2026, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2026. Il provvedimento attua l’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. 

La disciplina stabilisce che la fruizione delle agevolazioni previste in materia di lavoro e legislazione sociale richiede non soltanto il possesso del documento unico di regolarità contributiva, ma anche l’assenza delle violazioni indicate nell’allegato A del decreto. Il nuovo elenco comprende illeciti relativi alla tutela delle condizioni di lavoro, alla salute e sicurezza, al lavoro irregolare, allo sfruttamento dei lavoratori e al rispetto dei tempi di riposo.

Le violazioni che determinano la perdita delle agevolazioni

Le violazioni sono associate a periodi di esclusione dai benefici compresi tra tre e ventiquattro mesi, graduati in relazione alla gravità dell’illecito. La durata massima di ventiquattro mesi riguarda la rimozione o l’omissione dolosa di cautele contro gli infortuni, l’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e l’intermediazione illecita con sfruttamento del lavoro. Per le lesioni personali gravi o gravissime aggravate dalla violazione delle disposizioni sulla sicurezza, l’esclusione è fissata in diciotto mesi. 

Il periodo di dodici mesi si applica alle violazioni sanzionate da specifiche disposizioni del Dlgs 81/2008, riferite, tra l’altro, agli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, ai luoghi di lavoro, alle attrezzature, ai dispositivi di protezione individuale, ai cantieri, alla segnaletica, alla movimentazione manuale dei carichi, agli agenti fisici, alle sostanze pericolose e agli agenti biologici. Sono inoltre previsti otto mesi per l’impiego di lavoratori stranieri privi di valido titolo di soggiorno e sei mesi per il lavoro irregolare e per l’esercizio delle attività soggette alla patente a crediti senza il documento richiesto o con un punteggio inferiore a quindici crediti. Le violazioni dei riposi giornalieri e settimanali, quando coinvolgono almeno il venti per cento della manodopera regolarmente impiegata, comportano una preclusione di tre mesi. La stessa durata è prevista, in via residuale, per ogni altra violazione penale in materia di lavoro, legislazione sociale, condizioni di lavoro e sicurezza non espressamente indicata.

Le verifiche necessarie per tutelare imprese e lavoratori

Le imprese devono considerare che l’effetto ostativo non deriva da una semplice contestazione, ma richiede un accertamento definitivo. Il decreto richiama le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le cause di esclusione non operano quando il procedimento penale si estingue a seguito dell’adempimento della prescrizione obbligatoria prevista dal Dlgs 758/1994 e dal Dlgs 124/2004 oppure mediante oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale. 

Per i datori di lavoro diventa quindi essenziale affiancare alla regolarità contributiva un controllo costante della conformità organizzativa, documentale e operativa. La prevenzione deve comprendere l’aggiornamento della valutazione dei rischi, la corretta formazione dei lavoratori, la vigilanza sull’uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione, il rispetto degli orari e dei riposi, la regolarità delle assunzioni e, nei cantieri, la verifica della patente a crediti. 

Il decreto non introduce nuovi obblighi sostanziali, ma rafforza le conseguenze economiche collegate alle violazioni già previste dall’ordinamento. Una gestione preventiva efficace tutela la salute dei lavoratori e riduce il rischio di perdere incentivi, sgravi e altre agevolazioni per periodi che possono incidere in modo rilevante sulla programmazione aziendale.

Attrezzature di lavoro: verifiche rafforzate nella ISO 45001

Attrezzature di lavoro: verifiche rafforzate nella ISO 45001

Le attrezzature di lavoro assumono un ruolo centrale nelle verifiche previste per il rilascio e il mantenimento della certificazione UNI EN ISO 45001. La Circolare tecnica DC n. 24/2026, approvata il 22 giugno 2026, definisce le attività che gli organismi di certificazione devono svolgere, secondo un criterio di campionamento fondato sul rischio, per accertare come le organizzazioni garantiscano nel tempo la conformità delle macchine e delle altre attrezzature utilizzate. Il documento si collega all’Appendix A del documento IAF MD 22:2023 e richiama gli obblighi già stabiliti dal Dlgs 81/2008

In particolare, l’articolo 70 impone che le attrezzature siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, mentre l’articolo 71 attribuisce al datore di lavoro la responsabilità della scelta, dell’installazione, dell’uso e della manutenzione in condizioni di sicurezza. La circolare non introduce un nuovo obbligo generalizzato per tutte le imprese, ma rende più strutturate le verifiche svolte durante gli audit delle organizzazioni certificate o interessate alla certificazione ISO 45001.

Le attrezzature non conformi devono essere messe fuori servizio

Le attrezzature devono essere valutate singolarmente, distinguendo quelle soggette alle disposizioni europee di prodotto da quelle rientranti nell’allegato V del Dlgs 81/2008. Per le macchine costruite dopo il 1996 occorre verificare, quando prevista, la marcatura CE e la dichiarazione di conformità. Per le attrezzature antecedenti o non soggette alle direttive di prodotto deve invece essere dimostrato il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza dell’allegato V. La presenza della marcatura CE, da sola, non esaurisce la valutazione, perché il datore di lavoro deve considerare anche il concreto contesto di impiego, i rischi presenti nell’ambiente, le interferenze con altre macchine e le operazioni di pulizia, attrezzaggio e manutenzione.

Quando un’attrezzatura risulta pericolosa e non utilizzabile deve essere messa fuori servizio. Se può essere adeguata, l’organizzazione deve predisporre un programma documentato con interventi, tempi, responsabilità e risorse economiche, fermo restando il divieto di utilizzo fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Particolare attenzione è richiesta anche per le modifiche sostanziali e per gli insiemi di macchine, che devono essere valutati unitariamente quando operano in modo coordinato per raggiungere uno stesso risultato.

La manutenzione documentata diventa decisiva negli audit

Le imprese certificate devono poter dimostrare una gestione continua e documentata del rischio connesso alle attrezzature. La valutazione deve riguardare il rapporto tra lavoratore e macchina nel reparto o nel sito in cui l’attrezzatura viene effettivamente impiegata. Devono inoltre essere disponibili programmi di formazione e addestramento per il corretto utilizzo delle macchine e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi. 

Sul piano manutentivo, l’organizzazione deve definire un programma per ciascuna attrezzatura, registrare gli interventi eseguiti e includere nei controlli anche ripari, interblocchi, barriere ottiche e arresti di emergenza. Le attrezzature indicate nell’allegato VII del Dlgs 81/2008 devono essere sottoposte alle verifiche periodiche previste dall’articolo 71, comma 11. Durante l’audit dovranno essere disponibili dichiarazioni di conformità, manuali d’uso e manutenzione, verbali di installazione, documentazione relativa alle modifiche, procedure per l’isolamento delle energie e registrazioni degli interventi. 

Eventuali carenze gravi, ritardi nei programmi di adeguamento o assenza di evidenze possono incidere sul rilascio o sul mantenimento della certificazione. Diventa quindi essenziale effettuare una ricognizione preventiva del parco macchine, verificare le scadenze e correggere tempestivamente ogni non conformità.

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