Salute mentale sul lavoro: prevenire i rischi psicosociali

Salute mentale sul lavoro: prevenire i rischi psicosociali

La salute mentale nei luoghi di lavoro rientra pienamente nella tutela della salute e della sicurezza prevista dal Dlgs 81/2008. L’articolo 28 stabilisce infatti che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004. La valutazione costituisce inoltre uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 81/2008. 

Il tema non riguarda quindi soltanto situazioni di disagio individuale, ma anche il modo in cui il lavoro viene progettato, organizzato e gestito. Carichi e ritmi eccessivi, scarsa autonomia, conflitti, molestie, violenze, precarietà organizzativa o difficoltà nelle relazioni professionali possono contribuire alla presenza di rischi psicosociali. La prevenzione richiede pertanto un’analisi strutturata delle condizioni di lavoro e delle possibili conseguenze sulla salute psicofisica dei lavoratori.

La salute mentale dipende anche dall’organizzazione del lavoro

La salute mentale può essere influenzata da numerosi fattori connessi al contesto e al contenuto del lavoro. Tra gli elementi da considerare rientrano l’organizzazione delle mansioni, il carico di lavoro, gli orari, il livello di autonomia, la chiarezza dei ruoli, i rapporti con superiori e colleghi e la presenza di comportamenti ostili, violenti o molesti. Anche le trasformazioni organizzative e tecnologiche possono introdurre nuovi elementi di pressione, soprattutto quando comportano richieste elevate, difficoltà di adattamento o una riduzione della possibilità di controllo sul proprio lavoro. 

La valutazione dello stress lavoro-correlato deve quindi essere effettuata secondo un percorso metodologico capace di individuare indicatori oggettivi, verificabili e riferiti a gruppi omogenei di lavoratori. Le indicazioni elaborate dalla Commissione consultiva permanente nel 2010 rappresentano il livello minimo di attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 28, mentre la metodologia sviluppata da Inail mette a disposizione strumenti per analizzare eventi sentinella, fattori di contenuto e fattori di contesto del lavoro. Quando la valutazione preliminare evidenzia criticità, occorre adottare misure correttive e verificarne l’efficacia, approfondendo ulteriormente la situazione quando necessario.

La prevenzione richiede interventi concreti e responsabilità definite

Le imprese devono affrontare i rischi psicosociali attraverso misure di prevenzione integrate nell’organizzazione aziendale. Non è sufficiente intervenire quando emergono già condizioni di disagio: occorre agire sulle cause organizzative che possono generare stress, definendo correttamente carichi e responsabilità, migliorando la comunicazione interna e garantendo condizioni di lavoro compatibili con la tutela della salute. Il coinvolgimento dei lavoratori e delle figure della prevenzione consente di individuare più facilmente le criticità e di verificare l’efficacia delle misure adottate. 

Il datore di lavoro deve inoltre aggiornare la valutazione dei rischi quando intervengono cambiamenti significativi nell’organizzazione o quando emergono elementi che rendano necessario riesaminare le condizioni esistenti. 

Una corretta gestione dei rischi psicosociali può contribuire a ridurre assenze, conflittualità, errori e cali di produttività, migliorando allo stesso tempo la qualità dell’ambiente di lavoro. La tutela della salute mentale deve quindi essere considerata parte integrante della prevenzione aziendale, al pari degli altri rischi per la salute e la sicurezza, evitando di ricondurre il problema esclusivamente alla capacità individuale del lavoratore di gestire situazioni di pressione.

Manutentori antincendio: nuove regole fino a marzo 2027

Manutentori antincendio: nuove regole fino a marzo 2027

I manutentori antincendio interessati dal nuovo sistema di qualificazione possono continuare a svolgere temporaneamente le proprie attività anche durante la fase di valutazione dei requisiti. La novità è introdotta dal D.M. 22 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026, che modifica il D.M. 1° settembre 2021, conosciuto come Decreto Controlli. Quest’ultimo stabilisce, in attuazione dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del Dlgs 81/2008, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. 

Il decreto disciplina inoltre i requisiti e le procedure per ottenere la qualifica di tecnico manutentore antincendio. La modifica del 2026 interviene proprio su questa fase, introducendo il nuovo articolo 6-bis dedicato alle disposizioni transitorie. L’obiettivo è consentire la continuità delle attività di manutenzione mentre vengono completate le procedure di valutazione necessarie per il rilascio della qualificazione prevista dalla normativa.

I manutentori antincendio possono operare durante la valutazione

I manutentori antincendio che entro il 25 settembre 2026 hanno presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti previsti dal Decreto Controlli possono continuare a effettuare gli interventi di manutenzione e i controlli durante il periodo necessario alla conclusione della procedura. La possibilità è però sottoposta a limiti precisi. L’attività può proseguire soltanto fino alla conclusione della valutazione e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2027. Inoltre, il regime transitorio riguarda esclusivamente gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio appartenenti alle tipologie indicate nell’istanza presentata. 

La disposizione non costituisce quindi una proroga generalizzata dei requisiti di qualificazione, ma una misura destinata ai soggetti che hanno avviato regolarmente il relativo procedimento entro la data prevista. Il nuovo articolo 6-bis tiene conto dei tempi necessari per valutare i requisiti specifici indicati nell’Allegato II del D.M. 1° settembre 2021. La disciplina permette così di evitare interruzioni nelle attività di controllo e manutenzione durante il completamento delle procedure amministrative e tecniche richieste per ottenere la qualifica.

Dal 31 marzo 2027 sarà centrale il completamento della qualifica

Le imprese che affidano la manutenzione dei propri sistemi antincendio devono prestare particolare attenzione alla posizione dei tecnici incaricati. Durante il periodo transitorio è opportuno verificare che il manutentore abbia presentato l’istanza entro il 25 settembre 2026 e che le attività effettuate rientrino effettivamente nelle tipologie comprese nella domanda. Il Decreto Controlli prevede infatti che gli interventi di manutenzione e controllo siano svolti da tecnici in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente. 

La nuova disposizione consente soltanto di accompagnare il passaggio verso la piena applicazione del sistema di qualificazione, senza modificare gli obblighi generali relativi alla corretta manutenzione dei presidi antincendio. Per i tecnici interessati diventa quindi essenziale completare la procedura di valutazione entro i termini stabiliti. 

Per i datori di lavoro, invece, resta fondamentale assicurarsi che estintori, reti idranti, impianti di rilevazione, sistemi di evacuazione e gli altri presidi siano sottoposti ai controlli previsti con la periodicità e le modalità stabilite dalla normativa e dalle regole tecniche applicabili. Il 31 marzo 2027 rappresenta quindi il termine massimo della disciplina transitoria, oltre il quale non sarà più possibile fare affidamento sulla sola istanza pendente per proseguire le attività interessate.

PLE nei cantieri: verifiche e regole per lo sbarco in quota

PLE nei cantieri: verifiche e regole per lo sbarco in quota

Le PLE rappresentano una delle attrezzature maggiormente utilizzate nei cantieri per consentire agli operatori di raggiungere e svolgere attività in quota in condizioni di sicurezza. Il loro impiego richiede però una valutazione preventiva delle condizioni operative e il rispetto delle indicazioni fornite dal fabbricante. Il Dlgs 81/2008 disciplina l’utilizzo delle attrezzature di lavoro e, attraverso l’articolo 71, impone al datore di lavoro di mettere a disposizione attrezzature conformi, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere. 

Lo stesso articolo prevede inoltre controlli e verifiche periodiche per determinate attrezzature, mentre l’articolo 111 stabilisce gli obblighi del datore di lavoro nella scelta delle attrezzature destinate ai lavori in quota. Le piattaforme di lavoro elevabili devono essere accompagnate dalla documentazione prevista, compreso il manuale di istruzioni, e utilizzate nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dal costruttore. Prima di ogni impiego è quindi necessario verificare che le caratteristiche della macchina siano compatibili con le lavorazioni previste e con le condizioni effettive del cantiere.

Le PLE richiedono una valutazione preventiva delle condizioni di utilizzo

Le PLE devono essere utilizzate tenendo conto non soltanto dell’altezza da raggiungere, ma anche delle caratteristiche dell’ambiente nel quale vengono posizionate e movimentate. La valutazione deve considerare lo sbraccio necessario, la portata dell’attrezzatura e la stabilità del piano di appoggio, verificando eventuali pendenze, irregolarità, tombini, sottoservizi o superfici che potrebbero risultare cedevoli. Particolare attenzione deve essere dedicata anche alla presenza di ostacoli lungo il percorso della piattaforma e alle linee elettriche aeree, rispetto alle quali devono essere mantenute le distanze di sicurezza previste. 

Devono inoltre essere valutate eventuali interferenze con altre attrezzature e le condizioni meteorologiche, soprattutto in presenza di vento. Il datore di lavoro deve verificare anche la posizione e la tipologia dei punti di ancoraggio presenti sulla piattaforma, individuando i DPI necessari sulla base della valutazione dei rischi e delle indicazioni del manuale. È inoltre opportuno definire modalità efficaci di comunicazione tra gli operatori in quota e il personale presente a terra. La PLE deve essere accompagnata dal manuale di istruzioni, dalla documentazione di conformità prevista, dal registro dei controlli e, quando richiesto, dalla verifica periodica in corso di validità ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del Dlgs 81/2008.

Lo sbarco in quota è ammesso solo alle condizioni previste

Lo sbarco in quota dal cestello non deve essere considerato una modalità ordinaria di utilizzo della PLE. La possibilità di lasciare la piattaforma quando questa si trova sollevata deve essere espressamente prevista dal fabbricante e deve avvenire secondo le procedure indicate nel manuale di istruzioni, integrate con le misure individuate dal datore di lavoro attraverso la valutazione dei rischi. La norma tecnica di riferimento per le piattaforme di lavoro mobili elevabili non considera infatti lo sbarco in quota come una modalità normalmente prevista. 

Perché una PLE possa essere utilizzata anche per questo scopo, la macchina deve essere progettata e valutata tenendo conto dei rischi specifici collegati al passaggio dell’operatore dalla piattaforma alla superficie di destinazione. Per le imprese diventa quindi fondamentale evitare soluzioni improvvisate e verificare sempre la documentazione dell’attrezzatura prima di prevedere uno sbarco in quota.

Anche l’utilizzo di attrezzature non progettate per il sollevamento di persone è ammesso esclusivamente in situazioni eccezionali e nel rispetto del punto 3.1.4 dell’Allegato VI al Dlgs 81/2008. Una corretta pianificazione delle operazioni, insieme alla formazione e all’abilitazione degli operatori, resta pertanto essenziale per prevenire cadute, ribaltamenti e altri eventi connessi all’impiego delle piattaforme nei cantieri.

Lavoratore esperto: quando risponde per il collega inesperto

Lavoratore esperto: quando risponde per il collega inesperto

Il lavoratore esperto può assumere, in determinate circostanze, un ruolo di tutela anche nei confronti del collega meno esperto. Il principio emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione penale, Sezione IV, n. 36452 del 2014, relativa a un grave infortunio avvenuto durante l’utilizzo di un’attrezzatura di lavoro. La decisione si inserisce nel quadro degli obblighi di sicurezza che oggi trovano riferimento, in particolare, nell’articolo 20 del Dlgs 81/2008. La norma stabilisce che ogni lavoratore deve prendersi cura non soltanto della propria salute e sicurezza, ma anche di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni. 

Lo stesso articolo impone inoltre di utilizzare correttamente le attrezzature e i dispositivi di sicurezza, segnalare eventuali condizioni di pericolo e non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di protezione. La sentenza chiarisce quindi come gli obblighi di sicurezza possano assumere una particolare rilevanza quando un lavoratore, per esperienza e competenze maturate, è consapevole di un rischio che coinvolge un collega meno preparato.

Il lavoratore esperto e la posizione di garanzia

Il lavoratore esperto coinvolto nel caso era un elettricista specializzato con una lunga esperienza professionale, mentre il collega che lavorava insieme a lui era meno esperto. I due si trovavano a circa sette metri di altezza su un trabattello semovente a pantografo utilizzato per alcune lavorazioni all’interno di un capannone. L’attrezzatura veniva spostata mantenendo sollevata la struttura, operazione resa possibile dalla manomissione del dispositivo di finecorsa che avrebbe dovuto impedire quella manovra. Durante lo spostamento, una ruota incontrò un ostacolo presente sul pavimento, determinando lo sbilanciamento e la caduta dell’attrezzatura. Entrambi i lavoratori riportarono lesioni gravi. 

Secondo la Cassazione, il lavoratore più esperto era in grado di comprendere la pericolosità dell’utilizzo non corretto dell’attrezzatura e, proprio in ragione della maggiore esperienza rispetto al collega, aveva assunto di fatto una posizione di garanzia nei suoi confronti. La responsabilità non dipendeva quindi esclusivamente da chi avesse materialmente azionato il mezzo, ma anche dalla consapevolezza del pericolo e dalla possibilità concreta di impedire l’utilizzo scorretto. La maggiore esperienza professionale, tuttavia, non determina automaticamente una responsabilità per ogni comportamento del collega: la valutazione deve tenere conto delle circostanze concrete, della conoscenza del rischio e della possibilità effettiva di intervenire.

La sicurezza resta un obbligo condiviso tra datore e lavoratori

La decisione non elimina né riduce gli obblighi del datore di lavoro. Nel caso esaminato, infatti, la Cassazione ha confermato anche la responsabilità datoriale perché la manomissione del dispositivo di sicurezza e la prassi pericolosa erano conosciute e tollerate. Il datore di lavoro non può quindi attribuire l’infortunio esclusivamente al comportamento dei dipendenti quando la condotta rischiosa rientra in una prassi conosciuta o consentita nell’organizzazione aziendale. Allo stesso tempo, i lavoratori non possono considerarsi soggetti estranei al sistema di prevenzione. 

L’articolo 20 del Dlgs 81/2008 impone loro di contribuire all’adempimento degli obblighi di sicurezza, utilizzare correttamente le attrezzature e segnalare tempestivamente eventuali anomalie o situazioni pericolose. Per le imprese il principio evidenzia l’importanza di eliminare immediatamente eventuali manomissioni dei dispositivi di sicurezza, impedire prassi operative scorrette e garantire formazione e addestramento adeguati. 

Anche l’affiancamento dei lavoratori meno esperti deve essere organizzato in modo chiaro, evitando che l’esperienza dei colleghi diventi un sostituto delle responsabilità organizzative e formative dell’azienda. La prevenzione degli infortuni richiede infatti una collaborazione concreta tra tutti i soggetti coinvolti, nel rispetto dei rispettivi ruoli e obblighi.

DPI e sicurezza: aggiornate le norme armonizzate europee

DPI e sicurezza: aggiornate le norme armonizzate europee

I DPI rappresentano uno degli strumenti fondamentali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti a rischi che non possono essere eliminati o sufficientemente ridotti attraverso misure tecniche, organizzative o di protezione collettiva. Il quadro europeo di riferimento è definito dal Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, che stabilisce i requisiti essenziali di salute e sicurezza ai quali devono rispondere i prodotti immessi sul mercato. In particolare, l’articolo 14 prevede la presunzione di conformità per i DPI realizzati nel rispetto delle norme armonizzate, o delle parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 

Nel corso del 2026 questo sistema è stato aggiornato attraverso la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1279 del 12 giugno 2026, pubblicata il 16 giugno, che ha riordinato i riferimenti alle norme armonizzate applicabili ai DPI e abrogato la precedente Decisione (UE) 2023/941. A questo provvedimento si è aggiunta la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1971 del 3 settembre 2026, entrata in vigore il 4 settembre, che introduce ulteriori modifiche al quadro tecnico europeo.

I DPI interessati dai nuovi standard europei

La Decisione (UE) 2026/1971 aggiorna in particolare alcuni riferimenti relativi a specifiche categorie di DPI, adeguando gli standard tecnici all’evoluzione normativa e allo stato dell’arte. Tra le novità rientra la norma EN ISO 374-6:2025, dedicata ai guanti di protezione contro prodotti chimici pericolosi e microorganismi destinati ai parrucchieri. Per la protezione professionale degli occhi e del viso sono invece aggiornati i riferimenti alla EN ISO 16321-1:2022, integrata dall’emendamento A1:2025, relativa ai requisiti generali, e alla EN ISO 16321-3:2022, integrata dall’emendamento A1:2026, riguardante i requisiti aggiuntivi per le protezioni a maglia. 

Tra i nuovi riferimenti figura inoltre la EN ISO 24232:2025 relativa agli indumenti di protezione contro la pioggia. La Decisione interviene anche sui dispositivi di protezione delle vie respiratorie, aggiornando le date di ritiro di alcuni riferimenti precedenti. Per le norme EN 12941:1998 e EN 12942:1998, riguardanti rispettivamente elettrorespiratori a filtro completi di elmetto o cappuccio e dispositivi a ventilazione assistita con maschere, la data indicata per il ritiro dei relativi riferimenti è l’8 ottobre 2027. Il sistema consente così un passaggio graduale verso gli standard più aggiornati, lasciando il tempo necessario per l’adeguamento dei prodotti e delle procedure di valutazione della conformità.

La scelta dei DPI richiede una verifica sempre aggiornata

Le modifiche alle norme armonizzate assumono rilievo anche per le imprese, perché la scelta dei DPI deve essere effettuata in relazione ai rischi effettivamente presenti nell’attività lavorativa e alle caratteristiche delle mansioni svolte. Il datore di lavoro, nell’ambito degli obblighi previsti dal Dlgs 81/2008, deve individuare dispositivi adeguati ai rischi valutati, verificandone caratteristiche, idoneità e compatibilità con le condizioni di utilizzo. 

L’aggiornamento degli standard europei non comporta quindi soltanto un cambiamento di natura tecnica per fabbricanti e organismi coinvolti nella valutazione della conformità, ma costituisce anche un riferimento utile per chi deve selezionare e gestire correttamente i dispositivi nei luoghi di lavoro. La conformità a una norma armonizzata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea permette infatti di beneficiare della presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza coperti dalla norma stessa. 

Per imprese e professionisti della sicurezza diventa pertanto importante verificare periodicamente i riferimenti tecnici applicabili, soprattutto quando vengono acquistati nuovi dispositivi o quando la valutazione dei rischi evidenzia la necessità di modificare le protezioni adottate. Un DPI formalmente conforme deve comunque essere scelto sulla base del rischio specifico, utilizzato correttamente, mantenuto in efficienza e, quando previsto, accompagnato da informazione, formazione e addestramento adeguati.

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