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Decreto Palchi – sicurezza anche negli spettacoli

Sempre più sicurezza e sempre più misure adeguate per la gestione delle manifestazioni di interesse comune che prevedono grandi folle.

Sono stabilite precise istruzioni tecnico-organizzative per organizzare le opere temporanee e le attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche.

 La normativa è definita dal Decreto interministeriale del 22 Luglio 2014 detto Decreto Palchi che prevede le disposizioni del Titolo IV del D.lgs. n.81/08 sui cantieri temporanei e mobili applicate alle attività di  montaggio e smontaggio di opere temporanee.

Il Decreto riguarda l’allestimento e disallestimento di palchi e opere temporanee con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento.

Analizziamo nel dettaglio l’applicazione delle normative:

1.Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali.

  • Se le attività sono svolte al di fuori del montaggio e smontaggio di opere temporanee, non si applica il decreto
  • Se si installa una pedana con altezza inferiore a 2 metri e non collegata o supportante altra struttura, non si applica il decreto
  • Se si montano o smontano travi, sistemi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, ed il montaggio avviene a terra, e l’altezza finale non è superiore ai 6 metri ( estradosso ) per stativi e 8 metri ( estradosso) per torri, non si applica il decreto
  • Se si montano o smontano opere temporanee prefabbricate realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, ed il montaggio avviene secondo le indicazioni fornite, e l’altezza finale dal piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non supera i 7 metri, non si applica il decreto.

2.Manifestazioni fieristiche.

  • Se la struttura ha un’altezza inferiore ai 6,5 metri, non si applica il decreto
  • Se la struttura allestitiva è biplanare e ha una superficie della proiezione in pianta del piano superiore inferiore ai 10 metri quadri, non si applica
  • Se si montano o smontano travi sistemi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, ed il montaggio avviene a terra, e l’altezza finale non è superiore ai 6 metri ( estradosso ) per stativi e 8 metri ( estradosso) per torri, non si applica il decreto
  • Se si tratta di tendostrutture opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, il cui montaggio avviene secondo le indicazioni fornite, e l’altezza finale dal piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio non supera i 8,5 metri, non si applica il decreto.

Nei casi di esclusione si applica il Dlg.81/08  secondo le normative descritte per i cantieri temporanei.

Per conoscere nello specifico le leggi sull’allestimento in sicurezza dei palchi, puoi consultare questo breve approfondimento dell’ Inail


1506096892 Lavoro quota unasf

Lavoro in quota – prevenzione, rischi e obblighi

All’interno del Dlgs.81/08  nel Secondo Capo vengono stabilite le norme da rispettare per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in quota.

Come viene definito il lavoro in quota?

L’art.70 del Dlgs.81/08 definisce il lavoro in quota come quelle attività che espongono il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile, ne sono quindi compresi anche le attività di scavo che prevedono profondità superiori a quella sopra indicata. 

Dall’Art. 108 al 111 vengono illustrate delle indicazioni a carattere generale che specificano di cosa devono essere dotati i cantieri che prevedono lavori in quota,  quindi si stabiliscono le idonee recinzioni per impedire l’accesso ad estranei.

 Gli obblighi del datore di lavoro vengono elencati nell’ art.111, introdotte da due specifiche di carattere generale:

  • deve essere data la priorità alle misure di protezione di tipo collettivo rispetto a quelle individuali;
  • deve essere posta particolare attenzione alle dimensioni e all’ergonomia delle attrezzature di lavoro.
Secondo queste precisazioni vengono descritti i diversi obblighi che riguardano le attrezzature da adottare come funi, scale e ponteggi. Si definiscono le dimensioni, le caratteristiche tecniche, il posizionamento corretto e i requisiti  minimi di conformità che devono possedere tutti gli strumenti.

Tra gli obblighi del Datore di Lavoro viene definito anche il divieto (art.111) di assumere bevande alcoliche e superalcoliche e quello di effettuare lavori in quota in condizioni meteorologiche che non consentono il mantenimento della messa in sicurezza.


Il decreto stabilisce anche il corretto impiego dei Dispositivi di Protezione Individuali, nell’art.115 vengono messi in evidenza i relativi aspetti che riguardano la formazione ed informazione dei preposti e dei dirigenti che devono essere formati nell’adeguato utilizzo dei dispositivi tecnici e nelle misure di protezione collettiva.


Infine il Titolo IV dedica le ultime sezioni rispettivamente alle costruzioni edilizie e alle demolizioni, sempre in ottica di voler tutelare i lavoratori dal rischio di cadute dall’alto.


Cultura della sicurezza nelle Scuole

Cultura della sicurezza nelle Scuole

Uno dei canali principali per far nascere e aderire una credenza all’interno del tessuto sociale è rappresentato  dalla Scuola

Crescere nell’ottica di una Cultura della Sicurezza per diventare adulti e lavoratori consapevoli è indispensabile. Sono diverse le iniziative che sono state attiviate per introdurre il tema della sicurezza all’interno delle Istituzioni scolastiche. 
Insegnare ai bambini a riconoscere i comportamenti pericolosi, sperimentare pratiche da evitare, mostrarli gli atteggiamenti corretti e renderli partecipi nelle simulazioni antincendio è indispensabile.
Ma non sono solo i bambini a dover essere introdotti nella dimensione “Sicurezza”, gli educatori, gli insegnanti e i vari operatori presenti nelle strutture hanno il dovere di applicarsi per garantire la messa in sicurezza delle diverse strutture. Essere formati adeguatamente rende capaci di gestire situazioni di rischio. Gestire un’emergenza significa mettere in pratica tutta una serie di azioni finalizzate a contenere i danni a persone o cose e riportare la situazione in condizione di normalità il prima possibile.
Il personale scolastico è obbligato a frequentare i corsi per la sicurezza?


L’art. 37, comma 1 del Dlgs.81/08 obbliga il datore di lavoro ad assicurare a ciascun lavoratore una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Mentre l’art.32 del Dlgs. 81/08 prevede per i Responsabili  e gli addetti al servizio di prevenzione una formazione specifica e dispone che “tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano in tutto o in parte a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti al servizio prevenzione e protezione , è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.”
Sulla base dei contenuti formativi previsti dai differenti Accordi Stato-Regioni la Commissione ha ritenuto che la formazione erogata ai docenti, per lo svolgimento dei compiti di RSPP e ASPP sia superiore e quindi comprensiva, per durata e contenuti,  a quella da erogare ai lavoratori ai sensi dell’art.37 del Dlgs.81/08
In questo modo gli operatori potranno avere la consapevolezza della gestione delle dinamiche di rischio e prontamente agire in linea con le eventuali necessità.
1505905945 Stress Lavoro Correlato

Focus sullo Stress lavoro Correlato – Valutazione del Rischio

L’UE ha stimato che più del 20% dei lavoratori dei 25 stati membri ritiene che la propria salute sia a rischio a causa dello stress e che una percentuale compresa tra il 50% e il 60% delle giornate lavorative perse sia in relazione a situazioni di stress lavorativo.

L’oms prevede che nel 2020 la depressione sarà la causa principale di inabilità al lavoro.

Il Dlgs.81/08 ha introdotto l’obbligo per il datore di lavoro di valutare il rischio stress lavoro correlato, nell’ambito della propria azienda , e formare ed informare i lavoratori su questo fattore di rischio. Il datore di lavoro deve quindi verificare se le condizioni lavorative possano indurre nei lavoratori una condizione di stress e formare ed informare i lavoratori su questo argomento con un apposito corso. Tutte queste valutazioni devono limitarsi all’ambiente lavorativo senza prendere in considerazione fattori stressogeni esterni.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di:

  • Produrre un documento specifico per la valutazione dei rischi stress lavoro correlato
  • Formare ed informare i lavoratori riguardo a questo rischio 
  • Introdurre misure adeguate per ridurre o eliminare del tutto il rischio.
Cosa si intende per stress lavoro correlato?
Per Stress lavoro correlato si vuole intendere quella percezione di squilibrio avvertita dal lavoratore quando le richieste del contenuto, dell’organizzazione e dell’ambiente di lavoro, eccedono le capacità individuali per fronteggiare tali richieste. Esiste uno stress positivo che comporta ottimi effetti sul nostro organismo, consentendoci di reagire in modo efficace ed efficiente agli stimoli esterni e di innescare un’adeguata soglia di attenzione verso le esigenze dell’ambiente; ma se la condizione di stress si mantiene per un tempo prolungato assume inevitabilmente un carattere negativo e diventare così fonte di rischio per la salute dell’individuo, sia di tipo psicologico che fisico , riducendo l’efficienza sul lavoro.
Quali possono essere gli effetti aziendali causati dallo Stress lavoro correlato?
Per le imprese gli effetti negativi possono essere una scarsa redditività complessiva e la diminuzione della produttività causata da un alto tasso di assenteismo e un aumento dei tassi di incidenti e infortuni.
Chi deve effettuare la valutazione dello Stress Occupazionale?
La legge dice chiaramente che il responsabile di tale valutazione è il datore di lavoro, si precisa però che nel caso in cui il datore  di lavoro non abbia tutte le competenze necessarie si può affidare a strutture esterne competenti e specializzate. Al momento esistono diverse linee guida per la valutazione del rischio annesso allo Stress lavoro correlato che prevedono la somministrazione di questionari o Check list ad un campione aziendale statisticamente valido, con l’obbiettivo di individuare le aree potenzialmente soggette al rischio sulle quali concentrarsi con interventi di analisi e correttivi.
Quali sono le sanzioni comminate al datore di lavoro in caso di mancato adempimento alla Valutazione Stress Lavoro Correlato?
Per omessa redazione del DVR, violazione Art.29, c. 1, è previsto l’arresto da 3 a 6  mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro, mentre per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livello di sicurezza è prevista una ammenda da 2.000 a 4.000 euro
UNASF Conflavoro PMI in quanto Unione Nazionale per la Sicurezza e la Formazione promuove la prevenzione e protezione dai rischi in ambito di lavorativo ed offre attraverso i Centri di Formazione Paritetici Territoriali il Corso per Stress Lavoro Correlato per ulteriori informazioni info@unasf.conflavoro.it .
1505918458 Le app sulla sicurezza UNASF

Le App al servizio della Sicurezza sul lavoro

Istituzioni Nazionali e addetti ai lavori si adoperano seguendo il percorso iniziato dall’Agenzia europea per la sicurezza e salute sul lavoro ( EU-OSHA) creando numerosi strumenti di informazione a servizio dei cittadini con l’obbiettivo di diffondere nella società una vera e propria cultura della sicurezza. 

Nell’era della Digital Communication nascono così numerose App a portata di smartphone sulla sicurezza sul lavoro, ecco le principali:

  • VVF Norme è una App dei Vigili del Fuoco  che consente la ricerca, il download e la consultazione dei principali testi normativi riguardanti la prevenzione incendi e la sicurezza sul lavoro
  • Kemler ONU sempre di ideazione dei Vigili del Fuoco, consiste nel database completo dei codici riportati sulle targhe arancioni dei mezzi che trasportano merci pericolose, un App intelligente in grado di far conoscere a tutti i cittadini il grado di rischio connesso alle sostanze trasportate e renderli così più consapevoli
  • ILO App Checkpoint ideata dall’ International Labour Organization è rivolta a tutti i soggetti interessati al tema della salute e sicurezza sul lavoro come enti pubblici,operatori e sindacati. La App viene proposta in tre diverse versioni che riguardano ambiti e aspetti diversi e complementari tra loro.  ILO Stress prevetion Checkpoint ha lo scopo di identificare e prevenire le fonti di stress sui luoghi di lavoro, proponendo soluzioni per ridurne i possibili danni. ILO Ergonomy Checkpoint  tratta l’ergonomia sui luoghi di lavoro e prevede 132 modelli da seguire per rendere più agevole la propria attività lavorativa. ILO Ergonomy  in Agricolture Checkpoint si pone l’obbiettivo di aumentare la produttività sui luoghi di lavoro proponendo 100 condotti differenti per una più corretta postura, al fine di migliorare la salute e la sicurezza di chi lavora nel settore agricolo.
  • iNApo, la sicurezza spiegata con i i video dell’ Inail. Questa App viene pensata come una serie animata che consente di visualizzare e condividere le vicende di Napo il protagonista, attraverso il quale vengono mostrati i rischi possibili sul lavoro, come quelli all’interno dei cantieri, il contatto con sostanze pericolose oppure le conseguenze di ritmi di lavoro stressante. 
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