La sostenibilità conviene: il Rapporto ASviS 2025 ribalta il mito del conflitto con la competitività

La sostenibilità conviene: il Rapporto ASviS 2025 ribalta il mito del conflitto con la competitività

Il Rapporto di Primavera 2025 dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (Rapporto ASviS 2025), sviluppato con Oxford Economics, offre un’analisi approfondita degli scenari economici futuri per l’Italia al 2035 e al 2050. Il documento sfata un luogo comune ricorrente: quello secondo cui competitività e sostenibilità sarebbero obiettivi in contrasto. I dati contenuti nel Rapporto ASviS 2025 dimostrano, al contrario, che investire nella sostenibilità produce effetti positivi e misurabili sul PIL, sull’occupazione e sulla competitività delle imprese.

Sviluppo sostenibile e normativa italiana: l’evoluzione del Rapporto ASviS 2025

La sostenibilità è un principio ormai strutturato nelle strategie economiche nazionali e internazionali. In Italia, il quadro normativo ha subito importanti aggiornamenti negli ultimi anni, a partire dalla modifica della Costituzione nel 2022: l’articolo 9 ora include esplicitamente la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Questo rafforza l’impegno del Paese L’equilibrio c’è ed è importante verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, già adottati dal Governo e dalle istituzioni pubbliche come bussola per le politiche di crescita.

Quattro scenari al 2050: dal ritardo nella transizione al modello Net Zero

Il Rapporto ASviS 2025 presenta quattro scenari proiettati al 2035 e al 2050. Ogni scenario esplora gli effetti economici, sociali e ambientali di diverse scelte politiche e industriali:

  • Transizione ritardata: un approccio conservativo e attendista che rallenta l’introduzione delle misure ambientali. Questo scenario penalizza il PIL e rallenta la crescita occupazionale;
  • Net Zero Transformation: una transizione decisa verso la decarbonizzazione, sostenuta da investimenti strutturali in innovazione, digitalizzazione ed economia circolare. In questo scenario il PIL cresce fino all’8,4% in più entro il 2050 rispetto alla media;
  • Scenario business as usual: mantenimento delle politiche attuali senza ulteriori investimenti strutturali, con risultati mediocri e disomogenei;
  • Catastrofe climatica: nessuna azione concreta per contrastare la crisi climatica, con conseguenze devastanti sul piano ambientale, sanitario ed economico.

Lo scenario Net Zero emerge come quello con i migliori risultati in termini di occupazione, innovazione e competitività, dimostrando che la sostenibilità può diventare leva di sviluppo economico.

Impatto concreto della transizione sostenibile su imprese e lavoro

Il Rapporto ASviS 2025 evidenzia benefici chiari per le imprese italiane che investono in sostenibilità:

  • Miglioramento della produttività: le aziende che adottano pratiche sostenibili tendono a essere più innovative, resilienti e attrattive per i talenti;
  • Riduzione dei costi: l’efficienza energetica, la digitalizzazione e l’adozione di pratiche di economia circolare contribuiscono ad abbassare i costi operativi nel medio-lungo periodo;
  • Crescita dell’occupazione green: la transizione genera nuovi profili professionali legati all’ambiente, all’energia, alla digitalizzazione, favorendo l’inclusione dei giovani nel mondo del lavoro;
  • Maggiore attrattività verso i finanziamenti: le imprese impegnate nella sostenibilità risultano più interessanti per gli investitori, in un contesto in cui i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) guidano sempre più le scelte del mercato.

Superare i falsi dilemmi: sostenibilità e competitività sono alleate

Uno dei punti centrali del Rapporto ASviS 2025 è la decostruzione del cosiddetto “falso dilemma”, ossia la convinzione secondo cui l’impegno verso la sostenibilità debba necessariamente sacrificare la crescita economica. I dati e le proiezioni offerte nel documento dimostrano che è vero l’opposto: solo una strategia integrata che unisca sostenibilità ambientale, innovazione e competitività potrà garantire al sistema Italia una crescita stabile e inclusiva.

L’invito alle istituzioni è quindi chiaro: definire una strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile che dia stabilità normativa, incentivi e supporto alle imprese virtuose, valorizzando il ruolo delle PMI nella transizione.

Violenza di genere nei luoghi di lavoro: il ruolo strategico dell’HSE Manager nella prevenzione e gestione

Violenza di genere nei luoghi di lavoro: il ruolo strategico dell’HSE Manager nella prevenzione e gestione

La violenza di genere sul lavoro rappresenta una problematica crescente che impatta negativamente sul benessere dei lavoratori e sull’efficienza organizzativa. In questo contesto, l’HSE Manager assume un ruolo cruciale nel prevenire e gestire tali situazioni, contribuendo a creare ambienti di lavoro sicuri e inclusivi.

Normativa di riferimento sulla violenza di genere nei luoghi di lavoro

La normativa italiana ha recepito la Convenzione n. 190 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 e ratificata con la Legge 15 gennaio 2021, n. 4.

Questa convenzione stabilisce che le violenze e le molestie, comprese quelle di genere, devono essere riconosciute come violazioni dei diritti umani e ostacoli all’uguaglianza di opportunità. Inoltre, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, impone al datore di lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, inclusi quelli derivanti da atti di violenza e molestie.

Competenze e responsabilità dell’HSE Manager nella prevenzione della violenza di genere

L’HSE Manager, figura professionale definita dalla norma UNI 11720:2025, è responsabile della gestione integrata dei processi relativi alla salute, sicurezza e ambiente all’interno dell’organizzazione. Nel contesto della prevenzione della violenza di genere, l’HSE Manager deve:

  • Elaborare e implementare politiche aziendali che promuovano un ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo, con tolleranza zero verso qualsiasi forma di violenza o molestia.
  • Condurre valutazioni dei rischi specifiche per identificare potenziali situazioni di pericolo legate alla violenza di genere, utilizzando strumenti come il questionario QUE.RI.MO.VI.
  • Organizzare programmi di formazione e sensibilizzazione per tutti i livelli dell’organizzazione, al fine di riconoscere, prevenire e gestire comportamenti inappropriati.
  • Collaborare con altre funzioni aziendali, come le risorse umane e i comitati per le pari opportunità, per sviluppare strategie integrate di prevenzione e intervento.
  • Stabilire procedure chiare per la segnalazione e la gestione di incidenti di violenza o molestia, garantendo riservatezza e supporto alle vittime.

Strumenti e misure operative per contrastare la violenza di genere sul lavoro

Per affrontare efficacemente la violenza di genere nei luoghi di lavoro, l’HSE Manager può adottare diverse misure operative:

  • Creazione di canali di segnalazione anonimi, che permettano ai dipendenti di riportare episodi di violenza o molestia senza timore di ritorsioni.
  • Installazione di cartellonistica informativa che evidenzi l’impegno dell’azienda contro la violenza di genere e fornisca indicazioni su come segnalare eventuali violenze.
  • Collaborazione con centri antiviolenza e servizi di supporto esterni, per offrire assistenza professionale alle vittime.
  • Integrazione della tematica della violenza di genere nei programmi di formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro.
  • Monitoraggio continuo e analisi dei dati relativi alle violenze segnalate, per identificare trend e migliorare le strategie di prevenzione.

Implicazioni per le aziende e benefici di un approccio proattivo

Adottare un approccio proattivo nella prevenzione della violenza di genere comporta numerosi vantaggi per le aziende:

  • Miglioramento del clima organizzativo e aumento della fiducia tra i dipendenti.
  • Riduzione dei costi legati all’assenteismo, al turnover e a potenziali contenziosi legali.
  • Rafforzamento della reputazione aziendale, dimostrando un impegno concreto verso la responsabilità sociale e la tutela dei diritti umani.
  • Conformità alle normative vigenti, evitando sanzioni e garantendo un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso.
appalti, Appaltatore e responsabilità legale: i chiarimenti della Cassazione sul ruolo di mero esecutore

Appalti, i chiarimenti della Cassazione sul ruolo dell’appaltatore di mero esecutore

La recente ordinanza n. 10231 della Corte di Cassazione, depositata il 18 aprile 2025, affronta un tema cruciale per il settore degli appalti: la responsabilità dell’appaltatore nei casi in cui l’esecuzione dell’opera avvenga esclusivamente secondo istruzioni vincolanti del committente. In particolare, la sentenza si concentra sulla figura dell’appaltatore “nudus minister”, ovvero privo di autonomia tecnica ed esecutiva, sollevando interrogativi sulla possibilità di esonerarlo da responsabilità in caso di vizi dell’opera.

Gli appalti nel Codice Civile: autonomia e rischio a carico dell’impresa

Ai sensi dell’art. 1655 del Codice Civile, gli appalto sono contratti con cui una parte (appaltatore) si obbliga a compiere un’opera o un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e a proprio rischio, in favore di un’altra (committente), dietro corrispettivo in denaro. Dunque, negli appalti il principio cardine è quello dell’autonomia organizzativa e tecnica dell’appaltatore, il quale assume su di sé anche il rischio dell’esecuzione.

Tuttavia, nella prassi, questa autonomia può essere ridimensionata dall’interferenza sostanziale del committente, che impartisce direttive rigide in seno agli appalti, limitando la libertà operativa dell’appaltatore e configurandone un ruolo meramente esecutivo.

Quando l’appaltatore è un “nudus minister”: i requisiti per l’esonero da responsabilità

La Cassazione ha ribadito che la mera esecuzione delle opere secondo le indicazioni progettuali del committente non basta, di per sé, a escludere la responsabilità dell’impresa esecutrice.

In base all’art. 1667 c.c., infatti, l’appaltatore resta responsabile per i vizi e difetti dell’opera, a meno che non siano rispettate determinate condizioni.

In particolare, per vedersi riconoscere l’esonero da responsabilità, l’appaltatore deve dimostrare:

  • di aver manifestato un dissenso tecnico motivato rispetto al progetto o alle modalità di esecuzione imposte dal committente;
  • di aver evidenziato le criticità progettuali o costruttive in modo documentato;
  • che l’esecuzione sia avvenuta esclusivamente per volontà esplicita del committente, in una situazione di tale soggezione da escludere qualsiasi margine decisionale da parte dell’impresa.

Senza tali presupposti, la responsabilità permane in capo all’appaltatore, che è tenuto a eseguire l’opera secondo i criteri della regola d’arte e con la diligenza richiesta all’esperto del settore (art. 1176, comma 2, c.c.).

Il caso concreto: responsabilità condivise tra impresa, subappaltatore e committente

L’ordinanza trae origine da una controversia tra i proprietari di un immobile e un’impresa edile che stava realizzando un fabbricato adiacente. Gli attori lamentavano danni strutturali al proprio edificio, ricollegabili agli scavi e alle palificazioni eseguiti durante il cantiere. L’impresa principale, a sua volta, aveva chiamato in causa il subappaltatore delle opere di fondazione per essere sollevata da eventuali obblighi risarcitori.

La Cassazione, nel dirimere il contenzioso, ha confermato che anche in presenza di subappalto o di direttive imposte dal committente, l’appaltatore resta responsabile a meno che non provi di aver esercitato tutte le cautele dovute e di aver formalmente segnalato le criticità.

L’onere di diligenza attiva per l’impresa appaltatrice

La sentenza sottolinea l’importanza dell’“onere di diligenza attivache grava sull’appaltatore, il quale non può limitarsi a eseguire passivamente le indicazioni ricevute. Anche in presenza di progetti errati o interferenze direttive del committente, l’impresa ha l’obbligo di segnalare eventuali anomalie, proporre soluzioni alternative, documentare il proprio dissenso e, se necessario, interrompere i lavori.

In assenza di tali comportamenti, eventuali difformità, danni o vizi nell’opera degli appalti possono essere integralmente imputati all’appaltatore, anche quando non vi sia stata piena autonomia decisionale.

Implicazioni per le imprese del settore appalti

Questa pronuncia assume un valore operativo rilevante per tutte le imprese edili e impiantistiche.

La figura dell’appaltatore “nudus minister” non costituisce uno scudo automatico di irresponsabilità. Al contrario, essa richiede un comportamento trasparente, documentato e orientato alla prevenzione.

Le imprese sono quindi chiamate a:

  • formalizzare ogni obiezione tecnica ai progetti ricevuti;
  • tenere traccia delle comunicazioni con la committenza;
  • redigere report tecnici per ogni criticità rilevata;
  • definire chiaramente i limiti delle proprie responsabilità nei contratti e subappalti.
Reati contravvenzionali nei cantieri edili: niente estinzione del reato con pagamento fuori termine

Reati contravvenzionali nei cantieri edili: niente estinzione del reato con pagamento fuori termine

Con la sentenza n. 15796 del 2025, la Corte di Cassazione è intervenuta sui reati contravvenzionali nei cantieri edili, in particolarmente sull’estinzione del reato in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del DLgs 758/1994. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che il pagamento tardivo della sanzione amministrativa non consente l’estinzione della contravvenzione prevista dalla normativa antinfortunistica, neppure in presenza di adempimenti successivi.

Omessa vigilanza PSC nei cantieri edili: reati contravvenzionali e responsabilità committente

La vicenda giudiziaria riguardava il legale rappresentante di una società incaricata dell’esecuzione di lavori su cantieri edili. L’imputazione si riferiva all’omessa vigilanza sull’elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera, obblighi attribuiti al committente o al responsabile dei lavori ai sensi dell’articolo 91, comma 1, del Decreto Legislativo 81/2008.

In base a tale disposizione, durante la fase esecutiva nei cantieri edili, il committente deve verificare che i soggetti incaricati predispongano e aggiornino correttamente i documenti di sicurezza, garantendo la coerenza tra i piani e la gestione operativa del cantiere.

La particolare tenuità del fatto e la prima decisione del Tribunale

Il Tribunale di Messina, nel valutare il caso, ha ritenuto che la condotta dell’imputato – pur formalmente rilevante sotto il profilo penale – potesse considerarsi di lieve entità. Ha pertanto applicato l’articolo 131-bis del Codice Penale, dichiarando l’imputato non punibile per la particolare tenuità del fatto.

Tale istituto consente l’archiviazione o il proscioglimento nei casi in cui il reato, pur integrato, risulti marginale per offensività e modalità di realizzazione, purché non ricorrano comportamenti abituali o aggravanti specifiche.

Tentativo di ottenere l’assoluzione per estinzione del reato

L’imputato ha impugnato la sentenza di proscioglimento, sostenendo che avrebbe dovuto essere disposta l’assoluzione piena in virtù dell’estinzione del reato, ai sensi degli articoli 21 e 24 del DLgs 758/1994. Tali norme prevedono infatti che, in caso di violazioni prevenzionistiche, il reato possa estinguersi se il trasgressore:

  • adempie alle prescrizioni tecniche impartite dagli organi di vigilanza entro il termine stabilito;
  • versa la somma prevista a titolo di sanzione amministrativa entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.

L’imputato aveva sì adempiuto alle prescrizioni, ma aveva effettuato il pagamento della sanzione in ritardo rispetto al termine perentorio.

La posizione della Cassazione: il termine di pagamento è inderogabile

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l’impostazione delle precedenti pronunce. In particolare, ha ribadito che il pagamento tardivo della sanzione amministrativa, anche se motivato da ragioni personali o gestionali, non consente di ottenere l’estinzione del reato.

La Corte ha sottolineato che l’effetto estintivo si produce solo se entrambi i requisiti – adempimento tecnico e pagamento tempestivo – vengono soddisfatti. La discrezionalità del giudice può intervenire sulla valutazione dell’adempimento tecnico, ma non sul rispetto dei termini perentori previsti per il pagamento dei reati contravvenzionali riscontrati su cantieri edili, che rimangono inderogabili.

Implicazioni per i datori di lavoro e le imprese esecutrici

Questa sentenza rappresenta un monito importante per le aziende che operano nei cantieri edili temporanei o mobili e per i legali rappresentanti delle stesse. I principali aspetti operativi da considerare sono:

  • necessità di rispettare i termini: anche in caso di ottemperanza alle prescrizioni, il rispetto dei 30 giorni per il pagamento della sanzione è condizione imprescindibile per evitare conseguenze penali;
  • ruolo attivo del datore di lavoro: la vigilanza sull’elaborazione del PSC e del fascicolo tecnico non può essere considerata una mera formalità, ma un obbligo con rilievo giuridico concreto;
  • non automaticità della tenuità: la particolare tenuità del fatto non equivale all’assoluzione piena e non è sinonimo di irrilevanza giuridica.
Esposizione a fattori di rischio cancerogeno nel settore sanitario: nuovi dati dall'indagine EU-OSHA

Esposizione a fattori di rischio cancerogeno nel settore sanitario: nuovi dati dall’indagine EU-OSHA

La protezione dei lavoratori dall’esposizione a sostanze a rischio cancerogeno è regolamentata a livello europeo dalla Direttiva 2004/37/CE, nota come Direttiva Cancerogeni e Mutageni (CMD). Questa direttiva impone ai datori di lavoro l’obbligo di valutare e gestire i rischi derivanti dall’esposizione a sostanze cancerogene e mutagene, adottando misure preventive adeguate. Inoltre, il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) stabilisce criteri per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze chimiche, contribuendo a identificare e comunicare i pericoli associati.

Principali risultati dell’indagine EU-OSHA sul rischio cancerogeno nel settore sanitario

In occasione della Settimana Europea contro il Cancro (25-31 maggio 2025), l’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (EU-OSHA) ha pubblicato una relazione dettagliata sull’esposizione degli operatori sanitari a fattori di rischio cancerogeno

L’indagine, condotta nel 2023, ha coinvolto 24.402 lavoratori in sei Stati membri dell’UE: Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Ungheria e Finlandia. Di questi, 3.041 erano impiegati nel settore dell’assistenza sanitaria e sociale (HeSCare).

I dati raccolti evidenziano che:

  • Il 29,5% dei lavoratori nel settore HeSCare è stato esposto ad almeno uno dei 24 fattori di rischio cancerogeno nella settimana precedente l’intervista;
  • Il 7,8% ha riferito un’esposizione a due o più fattori di rischio nello stesso periodo.

Le esposizioni più comuni tra gli operatori sanitari riguardano:

  • Radiazioni ionizzanti (7,4%);
  • Emissioni di gas di scarico dei motori diesel (6,2%);
  • Radiazioni ultraviolette (UV) solari (6,1%);
  • Formaldeide (5,2%);
  • Benzene (4,8%).

Particolarmente preoccupanti sono le esposizioni ad alti livelli di:

  • Ossido di etilene (55,2% dei lavoratori esposti a un livello elevato);
  • Formaldeide (43,7% dei lavoratori esposti a un livello elevato).

Implicazioni per aziende e lavoratori del settore saniario

I risultati dell’indagine sottolineano l’urgenza di rafforzare le misure di prevenzione e protezione nel settore sanitario. Le aziende devono:

  • Aggiornare le valutazioni dei rischi, tenendo conto delle esposizioni multiple e delle sostanze ad alto rischio identificate;
  • Implementare misure tecniche e organizzative per ridurre l’esposizione, come l’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e la rotazione del personale in aree ad alto rischio;
  • Promuovere la formazione continua del personale sui rischi specifici e sulle corrette procedure di sicurezza.

Per i lavoratori, è fondamentale:

  • Essere consapevoli dei rischi associati alle proprie mansioni e delle misure preventive disponibili;
  • Segnalare tempestivamente eventuali situazioni di rischio o esposizioni accidentali;
  • Partecipare attivamente ai programmi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza.

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