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Pubblicato: Il mercato del lavoro verso una lettura integrata

È stato pubblicato dal Ministero del Lavoro il rapporto Il mercato del lavoro 2018: verso una lettura integrata, documento con i dati sulle dinamiche occupazionali in Italia provenienti da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Istat, Inps, Inail e Anpal. Frutto di un accordo quadro tra gli enti citati in scadenza lo scorso dicembre e prorogato a dicembre 2021.

Il rapporto si articola in sette capitoli.

  1. “l mercato del lavoro: un bilancio degli ultimi dieci anni;
  2. Il sottoutilizzo della forza lavoro in Italia;
  3. Domanda di lavoro delle imprese e disallineamento formativo;
  4. L’utilizzo delle agevolazioni contributive a sostegno dell’occupazione da parte delle imprese,
  5. Analisi dei flussi dei lavoratori: percorsi e sviluppi lavorativi;
  6. L’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro: modalità, traiettorie ed esiti;
  7. Lavoro e salute: infortuni sul lavoro e malattie professionali nell’ultimo quinquennio”.

In merito all’ultimo punto citato, ovvero infortuni e malattie professionali vengono riportati i dati Inail: nel 2017 561mila infortuni denunciati, più di 379mila riconosciuti, 22% fuori dall’azienda. – 35,7% le denunce rispetto al 2008, la metà dei casi dei primi anni del 2000.

1.135 le denunce di infortunio mortale, dato simile al 2016 e – 29,7% rispetto al 2008, 479 denunce in meno.

58mila denunce di malattia professionale, -3,7% rispetto al 2016, +89,7% rispetto al 2008. Riconosciuti in media circa 25mila casi all’anno. 1.900 all’anno le persone decedute con riconoscimento di malattia da lavoro, età media 77 anni.

Puoi scaricare gratuitamente il documento in versione integrale cliccando qui.

Registro Istanze privacy dell'INL

Registro Istanze privacy dell’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) comunica che, come stabilito dal Regolamento per l’esercizio dei diritti degli interessati in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli art. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679, è stato istituito il Registro per la raccolta delle istanze. 

Sul sito dell’Ispettorato è pubblicato il Regolamento completo per l’esercizio dei diritti degli interessati in materia di protezione dei dati personali  Nel regolamento vengono esplicitati  i diritti degli interessati , in particolare  la possibilità di accesso ai propri dati,  limitazioni nell’utilizzo, rettifica , diritto all’oblio se sussiste uno dei seguenti motivi:

-i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati,

– l’interessato si è opposto al loro trattamento in quanto lo stesso non sia conforme al GDPR;

– i dati personali sono stati trattati illecitamente;

– i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. da parte dell’INL.

Il regolamento prevede anche  che l’Interessato ha il diritto di non essere sottoposto da parte dell’INL ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei suoi dati personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida analogamente in modo significativo sulla sua persona, salvo che la decisione si basi sul suo consenso esplicito o sia: necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto con l’INL;oppure autorizzata dalla legge, che ne precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, libertà e legittimi interessi.

Per saperne di più clicca qui.

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Selezioni Nazionale Sicurezza sul Lavoro

Si sono tenute ieri, Domenica 24 febbraio, le selezioni per la Nazionale sicurezza sul Lavoro. 

Una vera e propria valutazione che ha seguito due diverse fasi, colloquio motivazionale e prova pratica.

Proprio così! Per poter essere un SafetyPlayers è infatti necessario avere un ottimo curriculum sportivo alle spalle, ottime doti relazionali e predisposizione al gioco di squadra. 

Completano il profilo determinazione ed energia.

Prende forma così il progetto creato da Matteo Mondini: La Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro. Obiettivo? Garantire che la Sicurezza sul Lavoro rientri nell’immaginario quotidiano di ognuno dei lavoratori.

Per fare questo però, Matteo spiega, che non basta i l singolo individuo, serve un lavoro di squadra. 
Ecco che la Squadra nazionale diventa la concretizzazione di questa idea, un team unito in cui tutti siamo chiamati moralmente a giocare. 
Una grazie speciale al Presidente Matteo Mondini che con la sua testimonianza dona forza ed energia a questo magnifico progetto, contribuendo notevolmente alla sensibilizzazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Per saperne di più visita il sito cliccando qui e diventa un tifoso SafetyPlayers!
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DPI e Sicurezza ferroviaria: due decreti superano l’esame del Governo

Importanti cambiamenti in seguito all’adeguamento al regolamento europeo sui DPI.

Gli aggiornamenti hanno riguardato la materia di sicurezza e conformità dei prodotti.

Dispositivi di protezione individuale verso l’approvazione definitiva

Nuovo importante step per il Decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo sui DPI (Reg.UE 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale) che passa all’esame definitivo.

Il decreto modifica la normativa nazionale in materia così da renderla compatibile con le nuove norme europee. 

In particolare, si tratta del necessario coordinamento con le disposizione generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti; dell’inclusione nell’ambito di applicazione della nuova disciplina di alcuni prodotti sul mercato che svolgono una funzione protettiva per l’utilizzatore, in precedenza invece esclusi; della maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori economici interessati; della semplificazione e l’adeguamento di alcuni requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme vigenti, secondo criteri di praticabilità e proporzionalità; della maggiore qualificazione dei requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nella sorveglianza degli organismi notificati.

Sicurezza delle ferrovie, certificati e garanzie per il trasporto

Il Governo ha poi approvato in esame preliminare il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea.

La direttiva mira a sviluppare e migliorare la sicurezza del sistema ferroviario dell’Unione europea, nonché di migliorare l’accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari e costituisce, con la direttiva (UE) 2016/797 e il regolamento (UE) 2016/796, il cosiddetto Pilastro Tecnico del IV Pacchetto Ferroviario.

Fra gli aspetti di sicurezza, lo stesso Governo segnala che la direttiva da attuare prevede lo sviluppo degli obiettivi comuni di sicurezza; la definizione dei principi per la gestione dei “certificati di sicurezza” per le imprese ferroviarie e delle “autorizzazioni di sicurezza” per i gestori dell’infrastruttura; la definizione dei compiti in ambito ferroviario dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), e dell’organismo investigativo nazionale sugli incidenti e sugli inconvenienti ferroviari; la definizione di principi comuni per la gestione, la regolamentazione e la supervisione della sicurezza ferroviaria.

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Rumore: cosa fare in caso di superamento dei livelli di esposizione

Riguardo alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, “in base alle conoscenze attuali, non si considera a rischio l’esposizione al rumore fino a 80 decibel in misura del 100% (il doppio) per ogni tre decibel in più”.

A ricordarlo è il volume “Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, realizzato dall’Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia (OPRA Lombardia) e dai vari Organismi Paritetici Territoriali Artigiani (OPTA), una pubblicazione che nasce come strumento di consultazione per favorire una corretta applicazione delle disposizioni di legge e che al rischio rumore dedica uno specifico capitolo.

Riguardo a questo rischio nel documento si segnala che, oltre che all’apparato uditivo, “effetti nocivi del rumore possono verificarsi anche a carico:

– dell’apparato cardiocircolatorio, ad esempio ipertensione e ischemia miocardica (diminuzione del normale afflusso di sangue, che si verifica per abbassamento della pressione arteriosa);

– dell’apparato digerente, ad esempio ipercloridria gastrica (con conseguenti dolori e bruciori) e azione spastica sulla muscolatura;

– dell’apparato endocrino (aumento di ormoni di tipo corticosteroideo);

– dell’apparato neuropsichico (quadri neuropsichici a sfondo ansioso con somatizzazioni, insonnia, affaticamento, diminuzione della vigilanza e della risposta psicomotoria)”. 

 

Si ricorda poi che il riferimento normativo fondamentale in materia di prevenzione dai rischi da rumore è il decreto legislativo 81/2008 (Titolo VII, artt. da 187 a 198) che prescrive i “requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro”.

 

In particolare il D.Lgs. 81/2008 fissa “tre livelli di esposizione (80, 85 e 87 decibel – dB(A) – ossia il valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa e 135, 137 e 140 decibel – dB(C) – ossia il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata) e i corrispondenti adempimenti ai quali sono tenuti i datori di lavoro qualora vengano superati i livelli stessi”.

Inoltre stabilisce che:

– riguardo alla valutazione dei rischi, ‘il datore di lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro’ (art. 190, D.Lgs. n. 81/2008);

– ‘il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo’ e, in ogni caso, “a livelli non superiori ai valori limite di esposizione” (art. 192, D.Lgs. n. 81/2008).

 

Vediamo cosa prevede la normativa in relazione ai vari livelli di esposizione.

 

Se il livello di esposizione è superiore agli 80 decibel:

– “messa a disposizione dei DPI dell’udito, da parte del datore di lavoro;

– obbligo di formazione e informazione dei lavoratori in merito ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore, alle misure adottate, ai DPI dell’udito, all’uso corretto delle attrezzature, al significato del ruolo del controllo sanitario e della valutazione del rumore”.

 

Se il livello di esposizione è superiore agli 85 decibel:

– “obbligatorietà dell’utilizzo dei DPI dell’udito;

– obbligo di formazione e informazione dei lavoratori in merito ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore, alle misure adottate, ai DPI dell’udito, al significato del ruolo del controllo sanitario e della valutazione del rumore;

– controllo sanitario (estensibile ai lavoratori esposti ad un rumore tra gli 80 e 85 dB(A) su richiesta del lavoratore e approvazione del medico).

Detto controllo sanitario comprende:

– una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva per accertare l’assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione dell’idoneità dei lavoratori;

– visite mediche periodiche, integrate dall’esame della funzione uditiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità. Esse devono tenere conto, oltre che dell’esposizione, anche della sensibilità acustica individuale. La prima di tali visite è effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva. La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico competente”.

 

Se il livello di esposizione è superiore agli 87 decibel:

– “adozione immediata di misure atte a riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione (Dispositivi di Protezione e/o interventi su attrezzature, strutture o ambienti);

– individuazione delle cause dell’esposizione eccessiva;

– modifica delle misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta”.

Si segnala che i mezzi individuali di protezione dell’udito “sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a quello derivante da un’esposizione quotidiana personale di 87 decibel”.

Nel documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, sono riportate anche le indicazioni relative alla predisposizione, avvalendosi del servizio di un tecnico competente in acustica, di una specifica relazione.

 

Sono poi riportate anche indicazioni relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI).

 

Infatti laddove non si può intervenire a livello di protezione collettiva, “la tutela del lavoratore dai rischi provocati dal rumore avviene tramite dispositivi di protezione dell’udito”.

Dispositivi che devono essere usati obbligatoriamente, come abbiamo già indicato, quando “è stato rilevato un livello di esposizione quotidiana superiore a 85 decibel”.

Tra l’altro se la legislazione vigente prevede che il Datore di Lavoro metta a disposizione i DPI già al superamento degli 80 decibel, “appare quanto meno curioso che sussista un obbligo di avere le protezioni, ma non di utilizzarle”. Tuttavia nel documento si ricorda che i dispositivi di protezione individuali sono “per natura ‘appendici’ al corpo umano, e come tali limitano la sensibilità, il tatto, la tecnica lavorativa, ecc. Il loro utilizzo comporta un maggiore impiego di tempo e/o una maggiore attenzione per svolgere la mansione”. E i dispositivi di protezione dell’udito comportano, in particolare, un “limite potenzialmente molto pericoloso, ossia quello di non poter sentire un segnale di allarme o un avviso urgente”.

Ed è dunque per questo motivo che, “quando ritenuto non fondamentale, si tende a limitare l’uso di questo tipo di DPI; ed è per questo motivo che, in maniera ancora più forte che in altri campi, si tende a preferire l’utilizzo di misure di protezione collettiva, quali barriere antirumore, pannelli fonoassorbenti, ecc”.

 

In ogni caso si segnala che la scelta dei DPI viene fatta in funzione dei “seguenti parametri:

– il livello misurato del rumore;

– la sua frequenza, in quanto l’attenuazione è diversa per diverse frequenze;

– la maneggevolezza, cioè la minima alterazione possibile dell’ergonomicità”.

E ne esistono sostanzialmente di 3 tipi:

– “i tappi auricolari: attenuano fra 8 e 30 dB(A);

– le cuffie isolanti: attenuano fra 25 e 40 dB(A);

– i caschi: attenuano fra 40 e 50 dB(A)”.  

 

In ogni caso, per migliorare le condizioni di sicurezza il primo intervento da porre in atto è quello di “limitare la percezione del rumore. Le strade possibili sono due: la migliore consiste nel modificare il processo di produzione in maniera tale da ridurre in maniera definitiva il rumore prodotto (ad esempio sostituendo attrezzature obsolete con attrezzature nuove meno rumorose); la seconda consiste nella riduzione del rumore per mezzo di pannelli fonoassorbenti, pareti divisorie tra locali dove sono in uso attrezzature rumorose e altri locali, ecc”.

 

Segnaliamo che il documento, che si sofferma anche sul tema della formazione e della sorveglianza sanitaria, riporta una breve check list relativa all’esposizione al rumore.

E ricordiamo, in conclusione, che con il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 – recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” – è stato recentemente riscritto il comma 5-bis dell’articolo
90. Modifica che ufficializza e permette l’utilizzo delle banche dati sul rumore, laddove le banche dati sono state approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro.

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