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L’intelligenza artificiale a servizio della sicurezza sul lavoro

In Lucchesia uno dei primi progetti italiani dedicati alla sicurezza sul lavoro che utilizza massivamente l’intelligenza artificiale. Il campo di applicazione sarà ilsettore cartario, che in provincia di Lucca conta oltre 140 stabilimenti e 6.500 addetti, rappresentando il distretto più grande d’Europa.

Ogni giorno infatti in Italia perdono la vita in media tre lavoratori: tra i principali fattori di infortunio ci sono i comportamenti scorretti connessi all’ interazione uomo-macchina. Una tendenza che si riscontra anche nel settore cartario (trasformazione).

Al fine di ridurre questi eventi accidentali, partirà la fase iniziale del progetto che prevede la sperimentazione con speciali termocamere che saranno installate in alcuni luoghi considerati “sensibili” dei macchinari prodotti, e i relativi flussi video saranno analizzati da funzionalità di Intelligenza Artificiale integrate. 

Gli occhi digitali svolgeranno una doppia funzione: ravvisare eventuali anomalie termiche della linea produttiva (sia per fini di efficienza che per fini di sicurezza) e individuare le non conformità del processo/macchina che conducono ad azioni ritenute pericolose. 

In pratica, sarà come avere in parallelo un occhio da utilizzare nella ottimizzazione di tutte le fasi di produzione e nella riduzione delle operazioni manuali.

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Ponteggi: entro il 15 giugno le istanze di rinnovo delle autorizzazioni

Il Ministero del Lavoro fissa al 15 giugno 2018 il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo (decennale) delle autorizzazioni alla costruzione ed all’impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non.

Ma qual è la procedura da eseguire per l ‘istanza?

Entro il 15 giugno 2018 il titolare dell’autorizzazione ministeriale dovrà trasmettere alla Direzione Generale del Ministero del lavoro, inviando una PEC a dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it, la seguente documentazione:

una istanza di rinnovo delle autorizzazioni attualmente in corso;

una copia delle singole autorizzazioni a suo tempo rilasciate dal Ministero;

una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio;

una dichiarazione, resa ai sensi del medesimo d.P.R. n. 445/2000, dalla quale risulti che la produzione del ponteggio è tuttora in corso. 

Con questa procedura il Ministero si pone  l’obiettivo di conoscere le autorizzazioni per le quali permanga tuttora l’interesse del fabbricante al rinnovo così da avviare, una volta che saranno disponibili le nuove indicazioni tecniche applicabili ai ponteggi metallici, la necessaria istruttoria per verificarne l’adeguatezza al progresso tecnico (e in particolare alle NTC 2018), secondo quanto previsto dall’art. 131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico di Sicurezza). 

Per consultare il documento ufficiale e avere maggiori informazioni clicca qui.

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Direttiva Trasporto merci pericolose: modifica al decreto di recepimento

Con Decreto 20 marzo 2018 (in GU n.123 del 29-05-2018), il Ministero delle Infrastrutture recepisce la direttiva 2018/217/UE che modifica (a livello comunitario) la direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose. 

Il decreto ministeriale modifica pertanto l’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 che attua in Italia la Dir. 2008/68, recependo le previsioni europee.

In base all’art.3 del DM 35/2017 (di recepimento della Dir Madre) il trasporto di merci pericolose è autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati elencati al successivo comma 2 lett. a), b) e c).

Ai sensi del comma 2 lett c) – come da ultima modifica – le merci pericolose non sono oggetto di trasporto nella misura in cui ne è fatto divieto nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017, così come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali “parte contraente” è sostituito con “Stato membro”, come opportuno.

Ma quali sono le modifiche della Dir. 2008/68 nel tempo?

La Direttiva 2008/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, è stata più volte soggetta a direttive di modifica poi recepite nel nostro ordinamento. L’art. 5 del decreto rimette al Ministero il recepimento delle direttive comunitarie concernenti l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada, recanti modifiche, tra l’altro, degli allegati A e B dell’ADR.

La Direttiva 2008/68 finora è stata modificata dalla:

direttiva 2010/61/UE della commissione del 2 settembre 2010, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2011;

direttiva 2012/45/UE della commissione del 3 dicembre 2012, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2013;

direttiva 2014/103/UE della commissione del 21 novembre 2014, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2015;

direttiva 2016/2309/UE della commissione del 16 dicembre 2016, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2017;

direttiva 2018/217/UE della commissione del 31 gennaio 2018, che adegua per la quinta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della più volte richiamata direttiva 2008/68/CE. 

Per approfondire i dettagli della normativa clicca qui.
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Decreto su riduzione inquinanti atmosferici: via libera dal Governo

Approvato il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici. Ha l’obiettivo di promuovere il raggiungimento di livelli di qualità dell’aria tali da non causare impatti negativi significativi e rischi significativi per la salute umana e l’ambiente.

Il testo tiene conto delle osservazioni espresse dalla Conferenza unificata e dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari speciali istituite per l’esame degli atti del Governo.

Il decreto, in conformità alla direttiva, introduce norme volte a raggiungere i seguenti obiettivi:

  • ridurre il complesso delle emissioni nazionali annue di origine antropica di una serie di sostanze per rispettare specifici livelli entro il 2020 e il 2030;
  • attivare il monitoraggio delle emissioni di una serie di sostanze per cui non sono previsti obblighi di riduzione delle emissioni;
  • ottenere, attraverso un sistema di monitoraggio, dati relativi agli impatti dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi.
Per approfondire e saperne di più clicca qui.
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OiRA: l’adozione in un decreto del Ministero Lavoro

Con Decreto n.61/2018 del 23 maggio 2018 il Ministero del Lavoro adotta lo strumento OiRA per la valutazione dei rischi del settore “Uffici” a vantaggio di micro e piccole imprese.

Con OiRA per “Uffici” si dotano le microimprese, le piccole e le medie imprese di uno strumento online di valutazione interattiva dei rischi, che semplifichi tale adempimento e consenta un aggiornamento dinamico della valutazione dei rischi e del relativo documento.
Lo strumento si applica alle attività di ufficio dei settori privati e pubblici in cui siano presenti lavoratori rispondenti alla definizione di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n.81/08, (con le limitazioni previste nell’articolo 3 del TUS). L’applicativo sarà reso disponibile gratuitamente attraverso il sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’INAIL.


OiRA – Valutazione interattiva dei rischi on-line – è una piattaforma web che consente la creazione di strumenti settoriali di valutazione dei rischi in qualsiasi lingua, in modo semplice e standardizzato.

Per saperne di più clicca qui.

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