Decreto Sostegni

Decreto Sostegni Bis: benefici per le imprese che investono in sicurezza

È in gazzetta ufficiale il Decreto Sostegni Bis (Dl 25 maggio 2021, n.73) annunciato nei giorni scorsi dal Governo, che segue il primo Decreto Sostegni che è stato convertito in Legge.

Al suo interno ci sono diversi richiami fiscali a credito di imposta per le misure di sanificazione e acquisto di DPI.
Non solo: si aumenta la dotazione del Fondo TPL anche per la copertura delle spese di disinfezione e sanificazione delle superfici. Infine, un richiamo allo sblocco di assunzioni di medici e tecnici della prevenzione per potenziare le attività di prevenzione sull’intero territorio nazionale.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione – art.32

All’art. 32 viene disposto un credito d’imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per

  • la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale;
  • e l’acquisto di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19

Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Chi beneficia della copertura dei costi di sicurezza?

Le risorse saranno destinate a:

  • aziende di traporto pubblico regionale o locale;
  • operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada;
  • titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi
  • o titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente impiegati nell’erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico.

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Smart working Bonus

Smart working: per arredamento e postazione di lavoro introdotto un bonus da 516 euro

Il Decreto agosto ha introdotto il raddoppio del plafond (da 258,23 a 516,43 euro), costituendo una leva importante per spingere i consumi in un momento di crisi, soprattutto riguardanti il settore dell’arredo da ufficio.

Tra gli emendamenti approvati dal Parlamento c’è infatti la proroga a tutto il 2021 dell’aumento a 516,46 euro destinati ai cosiddetti «fringe benefits», ovvero lo strumento di welfare aziendale che consente ai datori di lavoro di cedere ai propri lavoratori ni smart working un importo da spendere in beni e servizi. Il raddoppio della cifra a disposizione (sebbene inferiore ai 1.000 euro richiesti da Federlegno Arredo) dovrebbe favorire l’inserimento nel “paniere” dei beni acquistati anche gli strumenti necessari a svolgere correttamente il lavoro da remoto.

Ora si tratta però di far conoscere meglio questa possibilità che, da agosto a oggi, è stata poco sfruttata per i mobili: il bonus è stato infatti speso soprattutto per prodotti tecnologici per la didattica a distanza, dispositivi di protezione individuale e prodotti per l’igiene e la pulizia.

Serve una strategia di comunicazione efficace per comunicare la nuova norma

Si tratterà di avviare una importante campagna di comunicazione e informazione relativa a questa norma, sia tra i datori di lavoro, sia tra i dipendenti in smart working. L’auspicio è che la norma, ma anche l’aumento del plafond, vengano estesi anche nel 2022. Il vantaggio per le imprese e i lavoratori operanti in smart working è evidente. Ma anche per lo Stato: un recente studio stima che, mantenendo la soglia di esenzione a 516 euro, si metterebbe in moto, potenzialmente, 1,6 miliardi di euro di consumi nel Paese, con un incremento complessivo di 794 milioni di euro (251,5 euro pro-capite).


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Covid Obblighi

Covid: stop a obblighi e pagamenti fino a 37 giorni per chi è stato malato

Con la conversione in legge del decreto sostegni (Dl 44/2021, legge 69/2021) approda finalmente nell’ordinamento italiano una norma di garanzia per i liberi professionisti colpiti dal Covid.

Viene riconosciuta l’esclusione di qualsiasi conseguenza per i professionisti ricoverati in ospedale per Covid, destinati alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o alla quarantena con sorveglianza attiva, dal giorno del ricovero (o dall’inizio della permanenza domiciliare o quarantena) fino ai trenta giorni successivi, alla dimissione dalla struttura sanitaria o dalla conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o quarantena, certificata secondo la normativa vigente. Gli adempimenti sospesi potranno essere eseguiti nei successivi sette giorni: in tutto, 37 giorni dalla guarigione per provvedere.

Cosa riguarda la sospensione?

La sospensione riguarda gli adempimenti a carico del cliente eseguiti dal professionista nei confronti della Pa, purché esista un mandato professionale con data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari. Per avere riconosciuti gli effetti della tutela, è necessario consegnare, o far pervenire tramite raccomandata A/r o Pec, ai competenti uffici della pubblica amministrazione, il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante.

La norma pertanto qualifica come impossibilità sopravvenuta il ricovero a causa del Covid, la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, la quarantena con sorveglianza attiva, chiarendo che il decorso del termine in questo periodo, e fino ai complessivi 37 giorni successivi, non produce effetti verso il professionista e il suo cliente.

I limiti oggettivi degli effetti sono circoscritti ai pagamenti e alla trasmissione di atti, documenti e istanze nei confronti della Pubblica Amministrazione, quindi non riferiti ai rapporti con i privati e riguardano quelli cui è tenuto il professionista nell’interesse del cliente. Dal punto di vista soggettivo, la sospensione pare potersi riconoscere nei confronti degli appartenenti alle professioni ordinistiche, dovendosi così intendere il riferimento al «professionista abilitato».

Il vero nodo: l’efficacia temporale

Quanto all’efficacia temporale, considerata l’irretroattività della legge, l’applicazione a ritardi e/o inadempimenti precedenti l’entrata in vigore pare plausibile solo per gli adempimenti per i quali, nonostante il termine sia già scaduto, sia ancora possibile provvedere: ovvero quelli per i quali non sono trascorsi i 37 giorni di sospensione. La norma riconosce, infatti, la facoltà di allegare i certificati medici su ricovero, permanenza domiciliare o quarantena, anche contestualmente alla trasmissione dell’atto, documento, istanza o pagamento.


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stresa

Tragedia funivia Stresa-Mottarone, commissione ispettiva del Ministero

La revisione generale dell’impianto di Stresa ad agosto 2016, nuovi controlli a luglio 2017 e, tra novembre e dicembre 2020, controlli specifici sulle funi

Mentre l’Italia è ancora sotto shock per la tragedia della funivia tra Stresa e il Mottarone, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha istituito una Commissione Ispettiva con il compito di “individuare le cause tecniche e organizzative” che hanno provocato il gravissimo incidente mortale (leggi decreto di nomina qui). Il Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Mims, Mauro Bonaretti, ha infatti firmato il decreto istitutivo della Commissione di esperti, presieduta dal prof. Gabriele Malavasi, che dovrà redigere una relazione dettagliata da presentare al Ministro sulle cause tecniche e organizzative che hanno provocato l’incidente.

La Commissione, voluta dal ministro in considerazione della gravità di quanto accaduto, svolgerà approfondimenti specifici, che si aggiungono agli accertamenti della Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime – DGFEMA, organismo investigativo indipendente previsto dalla normativa europea. DGFEMA ha avviato un’inchiesta finalizzata ad accertare le cause dirette ed indirette dell’incidente e per individuare le azioni più opportune per evitare il ripetersi di eventi analoghi, fermo restando l’accertamento delle eventuali responsabilità, di esclusiva competenza della magistratura.

“Partiamo da una evidenza empirica, il cavo si è tranciato e il sistema di freni di sicurezza, pacificamente, non ha funzionato“, ha spiegato stamani il procuratore di Verbania, Olimpia Bossi, che aggiunge: “Ha funzionato invece per l’altra cabina, che si è bloccata. Logica vorrebbe che si è spezzato il cavo e l’impianto frenante non ha funzionato, ma può anche essere il contrario. Lo dovranno stabilire i consulenti”. 

Intanto, gli uffici competenti del Mims hanno informato che la revisione generale dell’impianto è avvenuta nell’agosto del 2016, i controlli si sono poi susseguiti a luglio del 2017 e successivamente, tra novembre e dicembre 2020, sono stati effettuati controlli specifici sulle funi. In particolare, a novembre del 2020 sono stati effettuati controlli magnetoscopici sulle funi portanti, sulle funi traenti e sulla fune soccorso. Infine, a dicembre 2020 è stato effettuato da una società specializzata l’esame visivo delle funi tenditrici.


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Formazione sulla sicurezza

Formazione sulla sicurezza: Inail e consulenti firmano il protocollo

Si rafforza la collaborazione tra Inail e Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro in materia di formazione sulla sicurezza e salute sul lavoro.

La sinergia tra i due enti, che ha dato vita a questa collaborazione di carattere permanente, è volta a fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e formazione sulla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese dove la gestione è spesso carente e i lavoratori sono esposti a maggiori rischi.

Le parole della presidente del Consiglio nazionale dell’ordine Marina Calderone

“Siamo molto soddisfatti della collaborazione intrapresa con l’Istituto su una tematica che, specie nell’attuale contesto a causa dell’emergenza Covid-19, è diventata una priorità assoluta in ogni contesto aziendale.

La normativa della sicurezza sui luoghi di lavoro, a quasi 13 anni dall’emanazione del Testo unico, è una tematica molto ampia e specialistica e richiede il supporto di esperti del settore, come i consulenti del Lavoro, per riuscire a portare a termine gli adempimenti necessari, soprattutto nelle realtà aziendali piccole e piccolissime”, ha dichiarato la presidente Marina Calderone sottolineando gli obiettivi importanti alla base del protocollo per diffondere maggiormente la cultura della prevenzione anche alla luce degli ultimi avvenimenti di cronaca e dei dati sugli infortuni e morti sul lavoro che hanno riportato l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema.

Queste le affermazioni del presidente Inail Bettoni

“Il protocollo siglato con il consiglio nazionale dell’ordine costituisce un ulteriore importante tassello per consolidare, attraverso forme di collaborazione improntate a concretezza, l’impegno dell’Inail per la sensibilizzazione sul tema della prevenzione nei luoghi di lavoro. Occorre dare effettività agli obblighi di sicurezza in un mercato del lavoro sempre più caratterizzato da frammentarietà e in continua evoluzione”.

“Siamo fermamente convinti che la professionalità dei consulenti del lavoro possa rappresentare un rilevante veicolo per la disseminazione della cultura della prevenzione nelle imprese e per promuovere i meccanismi assicurativi a sostegno del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro”.


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