Aggiornamento del testo coordinato del D.Lgs. 81/2008

Aggiornamento del testo coordinato del Dlgs 81/2008

Il testo coordinato del Dlgs 81/2008, che regola la sicurezza sul lavoro in Italia, è stato aggiornato a gennaio 2026 per riflettere nuove disposizioni normative e miglioramenti procedurali. Questo aggiornamento, disponibile tramite l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), comprende numerosi cambiamenti, tra cui l’inserimento di nuovi articoli e note operative che riguardano la protezione dei lavoratori, la gestione dei rischi, e la supervisione delle condizioni lavorative.

Tali modifiche sono finalizzate a migliorare la sicurezza sul lavoro in modo più sistematico e integrato.

Le novità dell’aggiornamento del Dlgs. 81/2008

L’aggiornamento del testo include numerosi cambiamenti significativi. Tra questi, il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 ha introdotto modifiche agli articoli 3-bis, 6, 15, 20, 25, 27 e altri, con l’obiettivo di armonizzare la normativa con le nuove esigenze di salute e sicurezza sul lavoro.

È stata inserita la normativa riguardante la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, approvata dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome. Inoltre, sono stati apportati cambiamenti all’Allegato XLIII-ter, per garantire una maggiore tutela contro rischi specifici come l’esposizione alle sostanze pericolose e le radiazioni.

Implicazioni per le imprese e i lavoratori

Le modifiche introdotte dal decreto-legge 31 ottobre 2025 richiedono alle imprese di aggiornare le proprie politiche di sicurezza e i protocolli operativi. In particolare, l’obbligo di adeguare le pratiche di controllo e sorveglianza secondo le nuove direttive, come stabilito dalla Nota INL prot. n. 7269, ha un impatto diretto sulla gestione della sicurezza nelle imprese. 

L’aggiornamento evidenzia la necessità di adottare misure preventive più rigorose in settori ad alto rischio, e di assicurarsi che i lavoratori siano adeguatamente protetti contro i rischi fisici e psicosociali. 

Le aziende devono anche garantire che il personale riceva formazione continua sui nuovi regolamenti, per evitare sanzioni e migliorare la compliance.

Rischi e prevenzione nelle attività a bordo dei motopescherecci

Rischi e prevenzione nelle attività a bordo dei motopescherecci

Le attività a bordo dei motopescherecci presentano una serie di rischi specifici che richiedono attenzione e misure di prevenzione adeguate. Le normative di sicurezza, in particolare quelle legate al Dlgs 81/08, stabiliscono obblighi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impegnati in queste operazioni. 

I rischi legati all’imbarco, allo sbarco, all’ormeggio e al disormeggio, nonché quelli legati a scivolamenti e cadute fuori bordo, sono solo alcuni degli aspetti da considerare per garantire ambienti di lavoro sicuri.

Rischi durante l’imbarco e sbarco, ormeggio e disormeggio

Il momento dell’imbarco e dello sbarco è particolarmente critico per i lavoratori dei motopescherecci. Le fasi di transito dalle banchine alle imbarcazioni comportano il rischio di inciampi, scivolamenti o cadute in acqua, che possono avere gravi conseguenze. È essenziale che la passerella venga installata correttamente, che sia priva di oggetti ingombranti e di liquidi scivolosi, e che sia supportata da un corrimano sicuro.

In caso di imbarco da parapetti, è fondamentale l’assistenza del personale. Le fasi di ormeggio e disormeggio sono anch’esse rischiose: rotture improvvise di cavi, inciampi e schiacciamenti sono frequenti, così come l’esposizione alla proiezione di schegge o alla trazione dei cavi.

Scivolamenti e cadute fuori bordo: prevenzione e sicurezza

Uno dei maggiori rischi a bordo di un motopeschereccio è rappresentato dagli scivolamenti, causati da superfici poco aderenti o da liquidi come olio e grasso. Questo tipo di incidenti è più comune durante gli spostamenti a bordo, e la prevenzione passa principalmente attraverso l’adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI), come scarpe antiscivolo e imbracature di sicurezza. 

La sicurezza può essere ulteriormente aumentata migliorando le condizioni delle superfici e garantendo la manutenzione continua delle aree di lavoro.

Obblighi normativi e prevenzione per la sicurezza dei lavoratori

Secondo il Dlgs 81/08, i datori di lavoro sono obbligati a mettere in atto misure preventive efficaci per ridurre i rischi legati alle attività nei motopescherecci. Le aziende devono garantire una formazione adeguata, dotare i lavoratori di dispositivi di protezione e assicurarsi che le attrezzature siano in buone condizioni di sicurezza. 

Inoltre, è fondamentale che il personale sia addestrato per affrontare le emergenze, come le cadute in mare, e che siano previste procedure di salvataggio.

Dispositivo uomo a terra: sicurezza e obblighi per i lavoratori

Dispositivo uomo a terra: sicurezza e obblighi per i lavoratori

Il dispositivo uomo a terra è uno strumento fondamentale per la sicurezza dei lavoratori che operano in solitaria o in ambienti isolati, come cantieri o spazi confinati. La sua funzione principale è rilevare e segnalare situazioni di emergenza, come cadute, malori o infortuni gravi, quando il lavoratore non può chiedere aiuto. 

Questo dispositivo è essenziale per garantire l’intervento tempestivo in caso di incidenti, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul lavoro.

Funzionamento e tipologie del dispositivo uomo a terra

Il dispositivo uomo a terra, noto anche come “man down device,” si basa su sensori e GPS integrati che monitorano costantemente il movimento e la postura del lavoratore. In caso di immobilità prolungata o di caduta, il dispositivo emette un allarme. Se non disattivato manualmente, invia automaticamente un segnale d’emergenza insieme alla posizione del lavoratore a un numero preimpostato, permettendo un intervento rapido. 

Esistono diversi modelli, da indossare al polso o in cintura, adatti anche per ambienti classificati ATEX, che offrono sicurezza anche in condizioni estreme.

Obblighi normativi e uso del dispositivo uomo a terra

Anche se il Dlgs 81/08 non menziona esplicitamente i dispositivi uomo a terra, diverse normative implicano la necessità di misure di emergenza adeguate. L’articolo 15 del decreto prevede che il datore di lavoro attui misure di sicurezza per situazioni di pericolo grave e immediato.

Inoltre, gli articoli 17 e 18 stabiliscono l’obbligo di valutare i rischi e adottare misure preventive. In ambienti di lavoro in cui il rischio è elevato, come nei cantieri, l’adozione di dispositivi di allerta, come il dispositivo uomo a terra, è obbligatoria per garantire la sicurezza dei lavoratori che operano in solitaria.

Dispositivo uomo a terra: non un DPI ma fondamentale per la sicurezza

Il dispositivo uomo a terra non è considerato un dispositivo di protezione individuale (DPI), poiché non serve a proteggere fisicamente da un rischio specifico, ma è destinato alla gestione delle emergenze. Sebbene non sia incluso nell’elenco dei DPI nel Dlgs 81/08, il suo ruolo è cruciale per il pronto intervento in caso di incidenti, malori o altre emergenze

La formazione per l’utilizzo corretto di questi dispositivi è comunque essenziale, affinché i lavoratori siano preparati a gestire situazioni di pericolo in modo efficiente.

Fondo prevenzione malattie nei luoghi di lavoro 2026: opportunità di finanziamento

Fondo prevenzione malattie nei luoghi di lavoro 2026: opportunità di finanziamento

Il Fondo per la prevenzione delle malattie professionali nei luoghi di lavoro è stato rinnovato per il 2026 con l’obiettivo di sostenere le aziende che investono nella sicurezza e nella salute dei lavoratori. Questo fondo, previsto dalla normativa italiana e dall’Unione Europea, è uno strumento fondamentale per le imprese che vogliono ridurre i rischi di esposizione a fattori nocivi, garantendo così un ambiente di lavoro più sicuro e salubre. 

Le modalità di accesso e i requisiti per ottenere il finanziamento sono stati aggiornati per rispondere alle nuove sfide della sicurezza sul lavoro.

Novità e obiettivi del fondo prevenzione malattie 2026

Il Fondo per la prevenzione malattie professionali 2026 mira a ridurre il rischio di malattie correlate alle condizioni di lavoro, come quelle respiratorie, cardiovascolari e muscolo-scheletriche. Le novità principali riguardano l’ampliamento delle categorie ammissibili, che includono non solo le piccole e medie imprese, ma anche quelle che operano in settori particolarmente esposti a rischi professionali. 

In particolare, vengono riconosciuti interventi di formazione e sensibilizzazione, acquisto di attrezzature protettive, e interventi di bonifica in ambienti di lavoro a rischio. Le risorse sono destinate alle aziende che dimostrano di aver implementato misure preventive effettive, come il miglioramento della ventilazione e l’introduzione di tecnologie per la riduzione dell’esposizione a sostanze pericolose.

Implicazioni pratiche per imprese e lavoratori

Le implicazioni pratiche per le imprese sono notevoli. Grazie a questo fondo, le aziende possono ottenere un contributo significativo per l’acquisto di attrezzature e per l’adozione di misure preventive che riducono i rischi di malattie professionali. Questo rappresenta un’opportunità non solo per migliorare la sicurezza sul lavoro, ma anche per ridurre i costi legati a infortuni e malattie professionali. 

Per i lavoratori, l’accesso a un ambiente di lavoro più sicuro significa una protezione più elevata contro malattie croniche e gravi, migliorando la qualità della vita lavorativa e riducendo l’assenteismo. 

Inoltre, le aziende che accedono ai finanziamenti dimostrano un impegno concreto nella tutela della salute dei dipendenti, con un impatto positivo anche sull’immagine aziendale.

Obblighi di formazione per datori di lavoro nei cantieri: modulo integrativo 2025

Obblighi di formazione per datori di lavoro nei cantieri: modulo integrativo 2025

Il 17 aprile 2025 ha segnato l’introduzione di un aggiornamento significativo nell’ambito della formazione per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, con l’entrata in vigore di un nuovo Accordo Stato-Regioni. L’articolo 97 del Dlgs 81/08, che disciplina la sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato integrato con un Modulo “Cantieri” obbligatorio per i datori di lavoro delle imprese affidatarie.

La nuova formazione, della durata di 6 ore, mira a garantire che i responsabili aziendali abbiano le competenze necessarie per gestire in sicurezza i cantieri, soprattutto in contesti che prevedono subappalti o l’impiego di lavoratori autonomi.

Modello di formazione per cantieri e imprese affidatarie

Il Modulo “Cantieri” non sostituisce la formazione di base prevista per i datori di lavoro, ma si aggiunge a essa quando l’impresa opera in cantieri temporanei o mobili. È obbligatorio per i datori di lavoro che, per la loro attività, stipulano contratti di appalto e operano, anche occasionalmente, in queste specifiche condizioni lavorative. 

Sebbene il Modulo integrativo non sia richiesto per ogni tipo di impresa, le aziende coinvolte in progetti che prevedono cantieri mobili devono completare la formazione entro le scadenze stabilite. Le imprese che non adempiono a queste obbligazioni possono incorrere in sanzioni e complicazioni legali.

Come la formazione influisce su imprese e lavoratori

Le imprese che operano nei cantieri sono tenute a rispettare questa normativa per evitare problematiche legali. 

Per le aziende che non hanno completato i corsi previsti, è necessario provvedere all’adempimento con una formazione aggiuntiva che può variare a seconda delle situazioni specifiche. In particolare, per coloro che hanno già frequentato il corso di formazione iniziale, sarà necessario regolarizzare la propria posizione entro la scadenza del 24 maggio 2027, se non sono in linea con le nuove normative.

Per i datori di lavoro che non hanno ancora intrapreso il percorso formativo, è fondamentale avviare subito la formazione necessaria.

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