1485342043 bando sicurezza

Bando ISI 2017 per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Anche
quest’anno l’INAIL finanzia, in conto capitale, le spese sostenute
dalle imprese per progetti di miglioramento dei livelli di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, ex art. 11, c. 5, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Possono accedere al contributo le imprese, in qualunque forma costituite, purché aventi
nel territorio della specifica Regione/Provincia una autonoma ed attiva
unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto e
iscritte alla competente CCIAA.

Sono escluse le micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli e le imprese ammesse all’ISI 2013, 2014, 2015 o al bando FIPIT 2014.


Interventi finanziabili


Le idee ammissibili a finanziamento sono:


  1. Progetti di investimento

  2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale

  3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

  4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.


Le
imprese possono presentare un solo progetto per una sola unità
produttiva, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate.


Contributo erogabile


Il contributo erogabile è a fondo perduto e viene assegnato fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di arrivo


Per
i progetti di investimento, i progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale, i progetti di bonifica da
materiali contenenti amianto l’INAIL incentiva il 65% dell’investimento, con un contributo minimo ammissibile pari a € 5.000,00 ed uno massimo di 130.000,00 euro.


Per
le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione
di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il
limite minimo di contributo.


Per
i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di
attività il finanziamento minimo è pari ad euro 2.000,00 e massimo ad
euro 50.000,00.


Termine e modalità di presentazione dell’istanza


Prima fase


Dal 19 aprile 2017, fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017, nella sezione “Accedi ai servizi online” del sito INAIL le imprese registrate avranno a disposizione un’applicazione informatica per la compilazione della domanda.


Dal
12 giugno 2017 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia
minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria
domanda, effettuandone la registrazione attraverso l’apposita funzione
presente in procedura tramite il tasto “invia”, potranno accedere
all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del
proprio codice identificativo che le identifica in maniera univoca.


Seconda fase


Le
imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda
di ammissione al finanziamento, utilizzando il codice identificativo
attribuito alla propria domanda e ottenuto mediante la procedura di
download. Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello
sportello informatico per l’invio delle domande, saranno pubblicati sul
sito INAIL a partire dal 12 giugno 2017.


Terza fase


Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno far pervenire all’INAIL, entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di perfezionamento della formale comunicazione degli elenchi cronologici. La copia della domanda telematica generata dal sistema e tutti gli
altri documenti, indicati nell’Avviso pubblico, per la specifica
tipologia di progetto.



1485343307 unasf amianto

Bonus amianto 2017: ecco i requisiti richiesti alle aziende

Bonus amianto 2017, le domande possono essere presentate fino al 31 marzo 2017 per i lavori di bonifica amianto e smaltimento eternit effettuati entro il 31 dicembre 2016.

Ecco cos’è e come funziona il credito d’imposta al 50%,
a chi spetta il beneficio, i requisiti per accedere all’agevolazione,
quali sono i lavori ammessi e quelli che non rientrano nel bonus e come
presentare la domanda al Ministero dell’Ambiente entro la scadenza e quali documenti occorre allegare, pena l’esclusione delle imprese dal credito.

 

Si tratta di una agevolazione prevista dal decreto del Ministero dell’Ambiente
pubblicato il 17 ottobre 2016 in Gazzetta Ufficiale che consente a
tutti i titolari di redditi d’impresa di ottenere un credito d’imposta
al 50% sui costi dei lavori di bonifica amianto e smaltimento su beni e
strutture nello Stato.

Tutti i
titolari di reddito d’impresa a partire dal 17 novembre 2016 al 31
marzo 2017, possono presentare un’apposita domanda al Ministero
dell’Ambiente, per ottenere un credito d’imposta al 50% per gli
interventi di bonifica su immobili, coperture o altri manufatti
riguardanti le strutture produttive, effettuati dal 1° gennaio al 31
dicembre 2016.

Per sapere, invece, se il bonus amianto sarà
prorogato per un altro anno, ossia anche per il 2017, occorre attendere
l’approvazione definitiva della nuova legge di Bilancio 2017 che
arriverà verosimilmente entro la fine del mese di novembre.

Quali sono le spese ammesse nel bonus amianto 2017? Le spese ammesse al credito d’imposta pari al 50% sono:

Spese per la rimozione amianto – eternit;

Spese per lo smaltimento dell’amianto.

Il bonus amianto 2017 è riconosciuto quindi per la rimozione e smaltimento di:

1) Lastre di amianto piane o ondulate;

2) Coperture in eternit;

3) Tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, a uso civile e industriale in amianto;

4) Sistemi di coibentazione industriale in amianto;

5) Coperture e manufatti di beni e strutture produttive.

Sono
ammessi al credito d’imposta, con limitazioni, anche le spese di
consulenza professionale effettuata per smaltire l’amianto. Tali
perizie, fruiscono di uno sconto fino al 10% per un importo massimo di
10 mila euro totali.

Il limite massimo di spesa è di 400 mila euro complessivi mentre il limite minimo del singolo progetto è di 20.000.

Non
rientrano invece nel bonus amianto, ossia, non beneficiano dello sconto
del 50% sotto forma di credito d’imposta, le spese sostenute per gli
interventi successivi alla bonifica amianto, come ad esempio il successivo rifacimento delle coperture.

 Ecco i requisiti del bonus amianto 2017:

1)
Possono accedere al bonus amianto e quindi al credito d’imposta al 50%,
tutti i titolari di reddito d’impresa. Per cui il credito per la rimozione eternit e smaltimento amianto spetta a tutte le imprese a prescindere dal regime contabile e dalla natura giuridica;

2)
Per fruire del bonus, i lavori di rimozione e smaltimento devono essere
effettuati nel corso del 2016, dal 1° gennaio al 31 dicembre;

3) La domanda bonus amianto 2017 va presentata al Ministero dell’Ambiente a partire dal 17 novembre 2016 fino al 31 marzo 2017;

4)
Una volta inviata la domanda, entro 90 giorni, il Ministero farà sapere
all’impresa l’esito della richiesta, e se positiva, comunicherà
l’importo spettante;

5) I lavori di rimozione eternit e smaltimento amianto devono rientrare tra i lavori ammessi, individuati dal relativo decreto. 

 

 

1485163008 incidente lavoro

Infortuni sul lavoro e malattie: reati e indennizzi

In tema di sicurezza sul lavoro,
è l’azienda che deve porre in atto ogni misura finalizzata a proteggere
fisicamente e moralmente il lavoratore – diversamente, rischia di
incorrere nei reati penali di lesione e omicidio colposo  mentre tocca all’INAIL erogare un indennizzo al lavoratore in caso di malattia professionale. Vediamo i dettami normativi.

Il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile di lesioni o
omicidio se non adegua gli strumenti di protezione dei lavoratori agli
standard. L’art. 590 c.p., “Lesioni personali colpose”, focalizza sulle lesioni gravi
e, al quinto comma, riporta gli obblighi per la prevenzione infortuni e
malattie professionali, oltre che in materia di igiene. L’art. 589 c.p.
riguarda invece l’omicidio colposo a seguito di
violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro
(pena da 6 mesi e 5 anni): in caso di morte di va da 2 a 7 anni di reclusione.

Le malattie professionali
sussistono se il lavoro svolto è causa diretta e determinante della
patologia e se questa si manifesta all’interno di determinati limiti
temporali. Il DPR 1124/1965 ha introdotto un elenco delle patologie
professionali e delle lavorazioni che ne possono essere causa in un
determinato periodo, a partire dalla cessazione dell’attività lavorativa.

Ma come comportarsi quando la malattia non è annoverata nel sistema tabellare? La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988, consente al lavoratore di dimostrare che una malattia non presente
nell’elenco possa essere riconducibile alla propria attività
lavorativa: serve però un nesso causale concreto, con onere della prova a
carico del lavoratore, mentre è a carico dell’INAIL quando è previsto
un collegamento in tabella.


La Corte di Cassazione ha confermato in passato tale necessità di nesso causale concreto, tra lavoro espletato e presunta malattia professionale, la cui dimostrazione è carico del lavoratore: la Corte (sezione lavoro, sentenza n. 9778/2013) ha infatti rigettato la richiesta di risarcimento
per malattia professionale denunciata da un lavoratore, perché non era
possibile collegare eziologicamente la patologia lamentata con il lavoro
svolto.

Il lavoratore che voglia vedere accolta la propria istanza di malattia
professionale (e relativa rendita) deve addurre prove utili a
dimostrare come il nesso eziologico tra causa (lavoro) ed effetto
(patologia) sia evidente. Le prove, elencate in maniera analitica,
devono essere supportate da una puntuale analisi sulle mansioni svolte
sul posto di lavoro tale da confermare le proprie tesi, e se possibile
da testimonianze a suffragio ulteriore di quanto sostenuto.

Fonte: Pmi.it

1484045618 agricola

Riduzione contributi lavoratori agricoli dipendenti, istruzioni Inail e Inps

Riduzione contributi aziende agricole art. 1, comma 60, Legge 24 dicembre 2007, n. 247, abrogato dall’art. 1, comma 865, Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

È stata pubblicata da Inail e Inps un’istruzione operativa indirizzata alle aziende agricole circa l’individuazione delle imprese che beneficeranno della riduzione sulla contribuzione versata a Inps per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per i lavoratori agricoli dipendenti (riduzione spettante alle realtà esistenti da almeno un biennio, in regola con con sicurezza, con piani di prevenzione e che non hanno avuto incidenti alla data della presentazione della richiesta).

Le aziende che beneficeranno dello sconto verranno avvertite attraverso una comunicazione sulla pagina News individuali del Cassetto previdenziale aziende agricole dell’Inps.

In particolare comunica Inail “Per ogni codice fiscale sarà presente il dettaglio degli importi della riduzione per ogni annualità di riferimento, suddiviso per ciascun progressivo aziendale. Le aziende agricole beneficiarie potranno richiedere, tramite la consueta istanza telematica, la compensazione delle somme relative alla riduzione su periodi contributivi successivamente dovuti, indicando nel campo Note della domanda la motivazione sconto Inail. Solo nel caso in cui l’azienda agricola sia cessata sarà possibile inoltrare istanza telematica di rimborso, indicando nel campo Note la motivazione sconto Inail”.

Ricordiamo che la riduzione è applicabile al periodo gennaio 2008 dicembre 2015, in quanto introdotta dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247 e poi abrogata dall’art.1, comma 865, dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208

 

1484048562 lavoro 2

Infortuni 2016, bilancio allarmante

Infortuni sul lavoro, non rincuorano i dati degli ultimi anni che registrano un rallentamento progressivo della favorevole dinamica stabilizzatasi a partire dal 2008 e fino al 2015. Il 2012, per fare un esempio, ha registrato un -8,8%, un -4 per il 2015. L’andamento decrescente è ulteriormente peggiorato nel 2016, anno che prospetta un bilancio infortunistico allarmante con un saldo che è destinato addirittura a cambiare di segno. Nel periodo 1° gennaio–30 novembre 2016, infatti, secondo i recenti dati pubblicati dall’Inail, si rileva un incremento delle denunce di Infortuni sul lavoro di circa 5.200 unità (dai 582.400 circa del 2015 ai 587.600 del 2016), pari a +0,9%. In base alla modalità di accadimento, la crescita registrata tra gli infortuni in occasione di lavoro è stata dello 0,5% (circa 2.700 infortuni in più, dai 499.300 circa del 2015 ai 502.000 del 2016); mentre per gli infortuni in itinere l’incremento è stato pari a circa 2.500 unità (dagli 83.100 del 2015 agli 85.600 del 2016) vale a dire +3,0%. I settori di attività in cui si riscontra la maggiore crescita infortunistica sono: i Servizi alle imprese (+6,6%), i Trasporti (+5,1%), la Fabbricazione di autoveicoli (+5,1%) e la Metalmeccanica (+2,9%); mentre prosegue anche nel 2016 il calo degli infortuni in Agricoltura (-4,2%).

Calo costante, per fortuna, delle denunce sulle morti per incidenti sul lavoro. Una diminuzione di 145 unità (dai 1.080 dei primi undici mesi 2015 ai 935 dell’analogo periodo 2016) pari a -13,4%. Dati importanti e ottimistici se si pensa che nell’anno precedente si era verificata una inaspettata crescita degli infortuni mortali di circa 100 unità (dai 1.152 del 2014 ai 1.246 del 2015) e si temeva che, dopo un decennio ininterrotto di contrazione, il 2015 segnasse una inversione di tendenza nell’andamento delle morti sul lavoro: una situazione che nel nostro Paese non si verificava dal 2006.

Per quanto riguarda le malattie professionali, sempre dai dati INAIL-Open Data relativi al periodo 1° gennaio–30 novembre 2016, risulta che sono state notificate circa 55.900 denunce contro le 54.400 del 2015, con un incremento del 2,9%. Continua pertanto a rallentare la corsa alla denuncia di patologie professionali che si era iniziata a partire dal 2008 a ritmi elevatissimi. A partire da quell’anno ad oggi, infatti, si è registrato praticamente il raddoppio delle denunce: da circa 30.000 del 2008 a 60.000 del 2015. Anche nei primi undici mesi del 2016 le patologie dell’apparato muscolo-scheletriche sono cresciute in misura molto superiore alla media, passando dalle 32.300 del 2015 alle 34.100 del 2016 con un incremento di circa 1.800 casi pari a +5,8%. Per le malattie professionali “tradizionali” più diffuse (respiratorie, cutanee, ipoacusie da rumore, tumori) si registra, invece, una sostanziale stabilità o leggere contrazioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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