Il 25 luglio 2025, Napoli è stata teatro di una tragedia sul lavoro nel quartiere Vomero. Tre operai, impegnati nella manutenzione di un tetto, sono precipitati da un’altezza di circa 25 metri da un cestello elevatore a seguito di un cedimento strutturale, perdendo la vita. Le prime ricostruzioni parlano di un ribaltamento del cestello, la rottura di un perno o un guasto al meccanismo di fine corsa.
Le indagini preliminari sulla tragedia di Napoli hanno evidenziato circostanze gravissime: due delle tre vittime lavoravano “in nero” e nessuno indossava i dispositivi di protezione individuale (DPI) obbligatori, come caschi e imbracature. Al momento, quattro persone risultano indagate, tra cui il titolare dell’impresa esecutrice, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e l’amministratore del condominio. Un atto dovuto per avviare gli accertamenti medico-legali e tecnici.
Posizioni di garanzia e responsabilità penale nel caso di Napoli
Il DLgs 81/08 costituisce il pilastro della sicurezza sul lavoro in Italia. Alla base, il principio della “posizione di garanzia”, che attribuisce responsabilità penale a chi, pur tenuto giuridicamente a impedire un evento lesivo, omette di farlo (art. 40, co. 2, c.p.).
L’incidente di Napoli mostra come più soggetti – committente, coordinatore, impresa esecutrice e proprietario dell’attrezzatura – possano condividere la responsabilità. La giurisprudenza chiarisce che le posizioni di garanzia si sommano e non si escludono, moltiplicando le possibili imputazioni.
Le norme principali applicabili:
- Art. 589 c.p. – Omicidio colposo: aggravato se avvenuto in violazione di norme antinfortunistiche. La pena passa da 2 a 7 anni, elevabile fino a 15 anni in caso di più morti;
- Art. 590 c.p. – Lesioni colpose: aggravate se legate alla violazione delle norme di prevenzione.
Nel caso di Napoli, con tre decessi e gravi inadempienze (lavoratori irregolari, DPI assenti, attrezzatura sospetta), l’aggravante dell’art. 589 è quasi certa, con importanti conseguenze in termini di responsabilità e pene.
Chi rischia e per cosa: l’analisi dei ruoli coinvolti
1. Il committente / amministratore di condominio
Il committente è responsabile della verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria. La “culpa in eligendo” non si esaurisce in una verifica documentale formale: deve essere sostanziale. Se l’impresa scelta era inadeguata, l’amministratore può essere ritenuto corresponsabile dell’incidente.
2. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
Il CSE è garante dell’alta vigilanza sui rischi interferenziali. Deve verificare l’attuazione del PSC, la congruità dei POS e intervenire se emergono pericoli gravi o macroscopiche violazioni, come l’assenza di DPI.
3. Il concedente in uso dell’attrezzatura
Il soggetto che noleggia attrezzature da lavoro deve garantirne la conformità, la manutenzione e il corretto stato d’uso (art. 72 DLgs 81/08), oltre a raccogliere attestazioni sulla formazione degli utilizzatori. La responsabilità è in genere amministrativa, ma può diventare penale se il difetto era noto, prevedibile e legato al cedimento.
4. Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice
Il datore di lavoro è il principale garante della sicurezza. L’impiego di lavoratori “in nero” e la mancata fornitura di DPI e formazione costituiscono gravi violazioni. Le omissioni lo espongono all’accusa di omicidio colposo aggravato e a numerose contravvenzioni del Testo Unico.
Formazione e DPI: obblighi e reati
I lavoratori deceduti non erano formati né dotati di DPI. Il datore di lavoro ha precisi obblighi di:
La condotta del lavoratore non esonera il datore
Secondo la Cassazione, la condotta imprudente del lavoratore non interrompe il nesso di causalità se l’ambiente di lavoro è insicuro per carenze strutturali o organizzative. Solo condotte del tutto imprevedibili (“abnormi”) possono escludere la responsabilità datoriale.
Raccomandazioni operative per le imprese
- Verifica sostanziale dei fornitori: controllo approfondito dell’idoneità tecnica, documentazione sulla sicurezza, DVR, POS, certificazioni;
- Controllo dei lavoratori: assunzione regolare, formazione documentata, DURC;
- Formazione continua: anche per contratti atipici o brevi. Documentare tutto;
- Vigilanza sui DPI: non basta fornirli; bisogna verificarne l’uso effettivo;
- Zero tolleranza per il lavoro nero: amplifica le responsabilità penali;
- Documentazione e segnalazioni: obbligo di tracciare ogni anomalia rilevata;
- Manutenzione delle attrezzature: verifiche e registrazioni costanti.
Conclusioni
L’incidente di Napoli mostra con drammatica evidenza quanto le omissioni in materia di sicurezza possano diventare reati gravi, con conseguenze personali e aziendali devastanti. Ogni soggetto coinvolto in un cantiere ha una precisa posizione di garanzia. Ignorarla espone a responsabilità penali rilevanti, aggravate in presenza di vittime. La sicurezza non è un adempimento, ma un presidio di legalità e tutela umana.