DVR VS DVR standardizzato: obblighi e sanzioni

DVR vs DVR standardizzato: obblighi e sanzioni

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rappresenta un obbligo fondamentale del datore di lavoro finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, l’articolo 17 del DLgs 81/2008 assegna al datore di lavoro la responsabilità non delegabile di valutare tutti i rischi presenti e predisporre il relativo documento.

Il ricorso al DVR standardizzato è consentito esclusivamente alle piccole imprese (fino a 10 o fino a 50 lavoratori), escluse quelle ad alto rischio, come centrali termoelettriche, aziende industriali a rischio rilevante, impianti chimici o ambienti con esposizione ad agenti chimici o cancerogeni. I modelli standardizzati permettono di semplificare la stesura del documento, ma richiedono comunque un adattamento coerente alla realtà aziendale.

Sanzioni per omissioni o incompletezze nel DVR

La mancata redazione del DVR è sanzionata penalmente con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da circa 2.500 a 6.400 euro. Nel caso di aziende con rischi particolarmente elevati, la pena può aumentare fino a 8 mesi di arresto o un’ammenda fino a 8.000 euro.

Se il DVR è incompleto o non aggiornato — ad esempio, mancante delle misure di protezione, dei DPI, delle procedure operative, del piano di miglioramento o dell’elenco dei ruoli responsabili — sono previste ammende tra 1.000 e 4.000 euro, a seconda della gravità della carenza.

In situazioni aggravate da reiterazione dell’inadempimento, il datore di lavoro può subire la sospensione dell’attività e persino l’interdizione dai lavori pubblici.

Obbligo di aggiornamento continuo

Il DVR non ha una scadenza definita, ma deve essere rivisto in caso di modifiche a processi, tecnologie, organizzazione del lavoro, infortuni o richieste di accesso a benefici normativi. Un aggiornamento tempestivo è parte integrante della cultura della sicurezza ed è un obbligo previsto dal DLgs 81/2008.

Preposto anche senza anzianità o da apprendista: quando è possibile?

Preposto anche senza anzianità o da apprendista: quando è possibile?

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro e la Conferenza delle Regioni hanno chiarito che un lavoratore con breve anzianità (anche solo 12 mesi) o un apprendista può validamente ricoprire il ruolo di preposto, a condizione che dimostri competenze reali e poteri operativi concreti (leggi circolare). Non esistono infatti restrizioni normative basate sul tipo di contratto o sull’esperienza: ciò che conta è la capacità effettiva di vigilanza e intervento.

La normativa vigente – in particolare il Testo Unico sulla sicurezza – non impone requisiti anagrafici o contrattuali per il preposto. Il datore di lavoro deve selezionare la persona in base alle sue reali capacità, in linea con il principio di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L’importanza pratico-operativa della nomina include anche la verifica da parte degli organi ispettivi dell’effettiva formazione, delle competenze e dell’autonomia decisionale del soggetto, soprattutto in ruolo tecnico-operativi o ad alto rischio.

Una sentenza della Corte di Cassazione (Penale, Sez. IV, n. 6790/2024) ha chiarito ulteriormente che l’equiparazione tra apprendistato e inidoneità al ruolo non trova riscontro normativo: l’inidoneità, se esiste, deve essere motivata con riferimento a carenze reali, non alla sola qualifica giuslavoristica.

Crescita degli infortuni nel settore dei servizi: focus sul fenomeno in itinere

Crescita degli infortuni nel settore dei servizi: focus sul fenomeno in itinere

Il settore dei servizi alle imprese, che impiega circa un milione e mezzo di lavoratori, per la maggior parte occupati in micro imprese (92,7 %), ha registrato nel 2024 un aumento significativo delle denunce per infortunio e malattia professionale. Secondo i dati INAIL, le denunce per infortunio sono passate da 24.225 del 2020 a 29.824 del 2024, con un incremento del 23,1 % in quattro anni e un +3,6% rispetto al 2023. La crescita riguarda sia gli incidenti avvenuti in occasione di lavoro (+16,1 %) sia, in maniera ancora più marcata, quelli in itinere (+51,2 %). Nel periodo 2020-2024, gli infortuni in itinere hanno rappresentato in media il 23,1 % del totale delle denunce nel settore.

Distribuzione territoriale e caratteristiche demografiche

L’analisi territoriale mostra una concentrazione prevalente degli infortuni nel Nord-Ovest (32,0 %), seguito dal Nord-Est (27,4 %), dal Centro (23,9 %), dal Sud (11,0 %) e dalle Isole (5,7 %). Le regioni con i valori più elevati sono Lombardia (20,2 %), Emilia-Romagna (12,9 %), Lazio (11,7 %), Veneto (9,9 %), Toscana (9,0 %) e Piemonte (8,0 %). Dal punto di vista demografico, i lavoratori uomini denunciano il 58,7 % degli infortuni, le donne il 41,3 %, con un’età media rispettivamente di 43 e 46 anni. Le cause principali degli infortuni, rilevate nel triennio 2022-2024, sono i movimenti del corpo sotto sforzo fisico (25,8 %), le cadute e gli scivolamenti (22,6 %), i movimenti senza sforzo fisico (19,1 %) e la perdita di controllo di macchine o attrezzature (18,2 %). Seguono rotture o cadute di materiali (6,8 %) e aggressioni o atti di violenza (5,4 %).

Morti sul lavoro e malattie professionali

Nel quinquennio 2020-2024 sono stati denunciati complessivamente 367 decessi nel settore dei servizi alle imprese. Di questi, il 73,3 % è avvenuto in occasione di lavoro e il 26,7 % in itinere. Nel 2024 i casi sono stati 70, in lieve calo rispetto all’anno precedente. Parallelamente, le malattie professionali denunciate hanno registrato un incremento del 122,4 %, passando da 1.227 del 2020 a 2.729 del 2024. Le patologie più diffuse riguardano il sistema osteomuscolare e il tessuto connettivo (78,0 %), con particolare incidenza di dorsopatie e disturbi dei tessuti molli. Seguono le malattie del sistema nervoso (16,1 %) e quelle dell’orecchio (3,8 %). Le fasce di età più colpite sono 50-54 anni (28,3 %), 55-59 anni (26,1 %) e 45-49 anni (19,3 %). Dal punto di vista territoriale, il Centro registra il 44,4 % delle denunce, seguito dal Nord-Est (28,6 %), dal Nord-Ovest (12,7 %), dal Sud (8,5 %) e dalle Isole (5,8 %). Tra le regioni spicca la Toscana, con il 25,0 % delle denunce di malattia professionale.

Modelli di gestione e prevenzione

Per contrastare la crescita degli infortuni e delle malattie professionali, un ruolo centrale è attribuito ai Modelli di Organizzazione e Gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro (Mog-Ssl). L’INAIL promuove l’asseverazione di tali modelli come strumento utile a ridurre i rischi e migliorare la prevenzione. Le imprese che adottano il Mog-Ssl possono beneficiare di incentivi economici, come i finanziamenti dei bandi ISI o la riduzione dei premi assicurativi tramite il modello OT23. Nel settore delle costruzioni, inoltre, la patente a punti prevede crediti aggiuntivi per le imprese che adottano volontariamente questi modelli, premiando concretamente l’impegno nella gestione della sicurezza.

Green jobs: come gestire i rischi emergenti per la sicurezza

Green jobs: come gestire i rischi emergenti per la sicurezza

La transizione verso un modello economico sostenibile ha favorito la diffusione dei cosiddetti lavori verdi o green jobs. Si tratta di professioni legate alla tutela dell’ambiente, al ripristino degli ecosistemi, alla riduzione del consumo di energia e materie prime, nonché alla minimizzazione dei rifiuti e dell’inquinamento. Queste attività rappresentano uno dei pilastri della cosiddetta green economy, che punta a coniugare sviluppo economico e sostenibilità ambientale. La spinta verso i lavori verdi è sostenuta dalle politiche europee, come gli obiettivi 20-20-20 su clima, rinnovabili ed efficienza energetica, e dal percorso a lungo termine che guarda al 2050 come traguardo per la decarbonizzazione e l’uso efficiente delle risorse.

Rischi emergenti nelle nuove professioni sostenibili

L’introduzione di nuove tecnologie e processi legati alla sostenibilità comporta anche scenari di rischio inediti. L’idea che un lavoro verde sia automaticamente privo di pericoli è fuorviante: spesso, proprio le attività collegate alla sostenibilità generano combinazioni complesse di rischi. Un esempio evidente è l’installazione dei pannelli solari, che unisce il rischio elettrico a quello da lavoro in quota. La diffusione di queste nuove professioni richiede quindi un aggiornamento delle conoscenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, poiché i rischi non scompaiono ma cambiano forma e modalità di manifestazione. In molti casi, la compresenza di più figure professionali con competenze diverse nello stesso contesto operativo aumenta ulteriormente l’esposizione a potenziali pericoli.

Strategie di prevenzione e implicazioni organizzative

La gestione dei rischi nei lavori verdi richiede un approccio mirato che coinvolga più aspetti: valutazione dei pericoli specifici, formazione continua e aggiornamento delle competenze tecniche. È fondamentale che i datori di lavoro e i responsabili della sicurezza considerino che l’innovazione tecnologica porta con sé anche nuovi rischi, che devono essere identificati e valutati caso per caso. L’adozione di misure preventive deve includere sia soluzioni organizzative sia misure tecniche, con priorità a quelle collettive rispetto a quelle individuali. Nei lavori come l’installazione di impianti fotovoltaici o la manutenzione di sistemi ecocompatibili, diventa essenziale un coordinamento stretto tra professionisti con competenze diverse, oltre a un’adeguata formazione sui rischi specifici. Solo un approccio integrato consente di garantire che la sostenibilità ambientale si accompagni a un’effettiva tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Movimentazione manuale dei carichi: quadro normativo e responsabilità

Movimentazione manuale dei carichi: quadro normativo e responsabilità

La movimentazione manuale dei carichi è una delle attività più comuni nei luoghi di lavoro ed è regolata dal DLgs 81/2008, Titolo VI. La normativa non stabilisce un limite di peso assoluto valido in ogni situazione, ma impone al datore di lavoro l’obbligo di valutare il rischio e di adottare misure di prevenzione volte a proteggere i lavoratori da patologie e infortuni, in particolare quelli a carico del sistema muscolo-scheletrico e della colonna vertebrale.

l decreto richiama inoltre il principio generale secondo cui devono essere privilegiate soluzioni organizzative e tecniche per ridurre al minimo la necessità di movimentazione manuale, prevedendo l’uso di ausili meccanici e la formazione adeguata del personale. L’articolo 168 sottolinea la necessità di identificare le condizioni in cui la movimentazione comporta rischi specifici, mentre l’allegato XXXIII individua i principali fattori da considerare, come peso, ingombro, postura e caratteristiche dell’ambiente di lavoro.

Limiti indicativi di peso e differenze per età e sesso

Pur non essendoci un valore unico stabilito dalla legge, esistono limiti indicativi utilizzati a livello tecnico e sanitario. Per un uomo adulto in condizioni ideali il peso massimo sollevabile può arrivare a 25 chilogrammi, mentre per una donna adulta il limite consigliato è di 15 chilogrammi. Se il sollevamento è ripetuto o frequente, i valori raccomandati scendono rispettivamente a 19 e 11 chilogrammi. Per i lavoratori adolescenti, i limiti sono più bassi: 19 chilogrammi per i maschi e 12 per le femmine in caso di sollevamenti occasionali, con ulteriori riduzioni per le attività ripetute. Un discorso a parte riguarda le lavoratrici in gravidanza: fino al sesto mese il limite consigliato è di 10 chilogrammi, mentre dal settimo mese in poi il sollevamento è vietato. Questi valori vanno interpretati come indicazioni di massima, che devono essere adattate al contesto specifico tenendo conto di postura, modalità di presa, distanza del carico dal corpo, altezza del sollevamento e frequenza del gesto.

Valutazione ergonomica e prevenzione dei rischi

La gestione sicura della movimentazione manuale non può limitarsi a controllare il peso del carico. È indispensabile un’analisi ergonomica complessiva che consideri la frequenza dei movimenti, la durata dell’attività, le condizioni ambientali e l’eventuale presenza di fattori aggravanti come superfici irregolari, spazi ristretti o necessità di torsioni del busto.

Il DLgs 81/2008 impone al datore di lavoro di ridurre al minimo i rischi adottando misure organizzative, fornendo attrezzature idonee e garantendo una sorveglianza sanitaria periodica ai lavoratori esposti.

Per la valutazione si utilizzano diversi metodi riconosciuti, come il metodo NIOSH per il sollevamento, il metodo Snook & Ciriello per spinta e traino e il metodo OCRA per i movimenti ripetitivi. L’adozione di buone pratiche ergonomiche, unita a formazione e addestramento, rappresenta la chiave per ridurre patologie diffuse come lombalgie, ernie del disco e disturbi muscolo-scheletrici, tra le principali cause di assenza dal lavoro. La prevenzione, quindi, non è solo un obbligo normativo, ma un investimento in produttività e benessere dei lavoratori.

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