Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rappresenta un obbligo fondamentale del datore di lavoro finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, l’articolo 17 del DLgs 81/2008 assegna al datore di lavoro la responsabilità non delegabile di valutare tutti i rischi presenti e predisporre il relativo documento.
Il ricorso al DVR standardizzato è consentito esclusivamente alle piccole imprese (fino a 10 o fino a 50 lavoratori), escluse quelle ad alto rischio, come centrali termoelettriche, aziende industriali a rischio rilevante, impianti chimici o ambienti con esposizione ad agenti chimici o cancerogeni. I modelli standardizzati permettono di semplificare la stesura del documento, ma richiedono comunque un adattamento coerente alla realtà aziendale.
Sanzioni per omissioni o incompletezze nel DVR
La mancata redazione del DVR è sanzionata penalmente con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da circa 2.500 a 6.400 euro. Nel caso di aziende con rischi particolarmente elevati, la pena può aumentare fino a 8 mesi di arresto o un’ammenda fino a 8.000 euro.
Se il DVR è incompleto o non aggiornato — ad esempio, mancante delle misure di protezione, dei DPI, delle procedure operative, del piano di miglioramento o dell’elenco dei ruoli responsabili — sono previste ammende tra 1.000 e 4.000 euro, a seconda della gravità della carenza.
In situazioni aggravate da reiterazione dell’inadempimento, il datore di lavoro può subire la sospensione dell’attività e persino l’interdizione dai lavori pubblici.
Obbligo di aggiornamento continuo
Il DVR non ha una scadenza definita, ma deve essere rivisto in caso di modifiche a processi, tecnologie, organizzazione del lavoro, infortuni o richieste di accesso a benefici normativi. Un aggiornamento tempestivo è parte integrante della cultura della sicurezza ed è un obbligo previsto dal DLgs 81/2008.






