Accordo 2025: la verifica efficacia formazione è obbligo

Accordo 2025: la verifica efficacia formazione è obbligo

La verifica efficacia formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro cessa di essere un adempimento implicito e si trasforma in un obbligo normativo esplicito per tutti i datori di lavoro.

Il nuovo accordo stato-regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in gazzetta ufficiale il 24 maggio 2025 e immediatamente entrato in vigore senza periodi transitori, segna un punto di svolta. Sebbene il Dlgs 81/2008 imponesse già di assicurare un apprendimento adeguato, il nuovo testo disciplina nel dettaglio le modalità di questa verifica.

L’obiettivo imposto dalla nuova normativa è superare la logica del test di apprendimento somministrato al termine del corso. L’obbligo ora consiste nel valutare la reale ricaduta della formazione sui comportamenti e sulle pratiche lavorative quotidiane. Il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare, anche a distanza di tempo, che le conoscenze e le competenze acquisite sono state effettivamente applicate e interiorizzate dai lavoratori, portando a un cambiamento misurabile nell’esercizio del proprio ruolo in azienda.

La verifica efficacia formazione: ambiti e responsabilità

La responsabilità della verifica efficacia formazione è attribuita in modo inequivocabile al datore di lavoro. Questa figura, pur potendo avvalersi del supporto del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) per le attività operative, rimane l’unico titolare dell’obbligo.

L’accordo specifica che la valutazione deve essere condotta a posteriori, ovvero a una certa distanza temporale dalla conclusione dell’intervento formativo. La verifica deve avvenire durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e deve essere ripetuta nel tempo, per assicurare che i comportamenti sicuri si consolidino.

La normativa non stabilisce una frequenza predeterminata, lasciando al datore di lavoro il compito di definirla in base alle proprie valutazioni dei rischi e all’organizzazione aziendale. Un aspetto cruciale del nuovo accordo è l’ambito di applicazione: la valutazione non è finalizzata a misurare l’efficacia di un singolo corso, ma dell’intero percorso formativo ricevuto dal lavoratore in relazione al suo ruolo. Di conseguenza, l’obbligo si estende a tutti i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inclusi quelli non specificamente previsti dall’accordo stesso.

Strumenti di misurazione e obblighi di documentazione

Per consentire ai datori di lavoro di adempiere al nuovo obbligo, l’accordo stato-regioni 2025 elenca una serie di strumenti e modalità operative. Tra questi, figurano i questionari di autovalutazione, che devono essere progettati per analizzare elementi specifici come la reale percezione del pericolo da parte del lavoratore e la sua conoscenza delle misure di sicurezza aziendali.

Un altro strumento di natura quantitativa è l’analisi infortunistica aziendale. Questa analisi deve essere condotta confrontando i dati prima e dopo l’intervento formativo e deve includere obbligatoriamente anche l’analisi dei “mancati infortuni” (near miss). Qualora l’analisi evidenzi carenze, il datore di lavoro dovrà adottare specifiche azioni correttive.

La metodologia più diretta è l’osservazione sul campo dei comportamenti dei lavoratori, effettuata tramite apposite check list di valutazione definite in fase di progettazione. Infine, l’efficacia formativa e il raggiungimento dei risultati attesi diventano un punto formale da discutere e verbalizzare durante la riunione periodica. Per completare il processo e garantire la dimostrabilità dell’adempimento in sede di vigilanza, è necessario predisporre un archivio ordinato di tutte le valutazioni effettuate, documentando l’intero processo di verifica.

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