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Aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato con Decreto direttoriale n.72 del 10 agosto 2018 il diciannovesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n.81/08.

L’elenco adottato in allegato al decreto del 10 agosto 2018 sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al decreto direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018.

Quattro gli articoli:

  • l’articolo 1 apporta le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
  • l’articolo 2 proroga l’iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 non ha potuto tempestivamente concludere la propria;
  • l’articolo 3 specifica che con il medesimo decreto si adotta l’elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il precedente decreto del 22 maggio 2018;
  • l’articolo 4 riporta, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

Consigli per i soggetti abilitati

L’iscrizione nell’elenco ha validità quinquennale: i soggetti abilitati devono riportare in apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate nonché i dati di cui ai punto 4.2 dell’allegato III (Modalità per l’abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all’allegato I) del D.M. 11.04.11.

Si tratta dei seguenti dati: 

  • regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione);
  • data del rilascio;
  • data della successiva verifica periodica;
  • datore di lavoro;
  • tipo di attrezzatura con riferimento all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008;
  • costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola
  • per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il relativo numero di identificazione.

Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica vanno conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Leggi il Decreto Direttoriale n. 72 in versione integrale cliccando qui.

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