Risarcimenti da amianto: attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto, istituito presso l’Istituto, con contabilità autonoma e separata, dalla legge finanziaria del 2008 (n. 244/2007), INAIL fornisce una tutela risarcitoria dei danni da amianto per i lavoratori.
Nello specifico la legge prevede che il risarcimento sia a carico:
- per tre quarti, del bilancio dello Stato
- e, per un quarto, delle imprese, attraverso una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori di attività che hanno comportato una maggiore esposizione all’amianto.
Con circolare n. 7 del 9 febbraio 2017 INAI ha dettato le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni del fondo in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali.
Chi sono i destinatari del Fondo Vittime?
- I lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta una patologia asbesto-correlata per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax”, la cui inabilità o menomazione abbia concorso al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita.
- I familiari dei lavoratori vittime dell’amianto e della fibra “fiberfrax”, individuati ai sensi dell’art. 85 del Testo Unico, titolari di rendita a superstiti, qualora la patologia asbesto-correlata abbia avuto un ruolo nel determinare la morte dell’assicurato.
Quante risorse sono previste?
La legge di bilancio 2018 (n. 205/2017) ha incrementato la dotazione finanziaria del Fondo per gli anni 2018, 2019 e 2020, con risorse pari a 27 milioni di euro all’anno a carico del bilancio dell’Inail, sospendendo contemporaneamente il finanziamento a carico delle imprese, alle quali per il triennio in questione non si applica l’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori che hanno comportato l’esposizione.
La prestazione aggiuntiva, fissata in una misura percentuale della rendita diretta o in favore dei superstiti, non è soggetta a tassazione Irpef ed è calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta dall’Istituto per le rendite asbesto-correlate erogate nell’anno di riferimento.
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