Il decreto ministeriale 10 marzo 1998, Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro, finora rappresentava il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro, anche per le attività soggette ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
L’emanazione dei tre decreti, il Decreto Controlli, il Decreto GSA, e il Decreto Minicodice, conduce al definitivo superamento del suddetto d.m. 10 marzo 1998 che ha segnato un’epoca dell’antincendio, rappresentando il pincipale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro.
A raccontare in questi termini la genesi dei tre provvedimenti in materia antincendio del 2021 è un recente documento che si inserisce nel progetto di collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, finalizzato alla diffusione della cultura della sicurezza antincendio.
Il documento, oltre a soffermarsi sui nuovi decreti, riporta indicazioni di tipo normativo e pratico per valutare i rischi d’incendio nei luoghi di lavoro e l’esame di due casi studio relativi, rispettivamente, ad un luogo di lavoro a basso e non basso rischio d’incendio.
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Decreto 1 settembre 2021
Il d.m del 1 settembre 2022, Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, è entrato in vigore il 25 settembre.
- Stabilisce i criteri per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando le procedure per qualificare i tecnici manutentori per tali attività;
- Requisiti per i docenti dei corsi per manutentori di impianti antincendio, modalità di aggiornamento e soggetti formatori;
- Obbligo per il Datore di Lavoro di affidare controlli e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio
Proroga
Proroga delle disposizioni previste dall’art. 4 del d.m 1 settembre 2021 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori al 25 settembre 2023.
Decreto 2 settembre 2021
Il d.m 2 settembre 2021, Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, entrerà in vigore il 4 ottobre.
Per quanto riguarda la formazione, la validità dei corsi di formazione per addetti antincendio passa da tre a cinque anni. La durata dei corsi antincendio rimane invece invariata per tutte le classi di rischio.
Inoltre cambia la classificazione delle aziende. Non si classificano più a rischio basso, medio alto, ma secondo il livello 1, 2, 3 e che anche per il livello 1 (ex rischio basso) adesso è obbligatoria la parte pratica.
Le altre novità introdotte:
- Obbligo di redigere il Piano di emergenza anche per le attività aperte al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone (ristoranti, bar, circoli). Per i luoghi di lavoro con meno di 10 lavoratori, ma che possono ospitare contemporaneamente più di 50 persone, sono richieste le sole planimetrie di emergenza con indicazioni schematiche delle procedure da adottare in caso di emergenza;
- Definizione dei contenuti obbligatori per i Piani di Emergenza e obbligo di esporre le planimetrie d’emergenza.
Decreto 3 settembre 2021
Il d.m 3 settembre 2021, Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro (esclusi i cantieri), entrerà in vigore il 29 ottobre.
Cambiano le modalità per la redazione della Valutazione del Rischio Incendio per i luoghi a rischio d’incendio basso che deve necessariamente comprendere:
- Individuazione dei pericoli d’incendio, descrizione del contesto e dell’ambiente;
- Determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
- Individuazione dei beni esposti al rischio incendio;
- Valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti.
Definiti criteri semplificati di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, quali:
- Numero e tipologia di estintori previsti;
- Dimensionamento e caratteristiche delle uscite d’emergenza e delle vie di fuga;
- Gestione della rivelazione e allarme incendio;
- Sicurezza degli impianti;
- Segnaletica antincendio;
- Sicurezza antincendio rivolta a lavori di manutenzione
- Gestione della Sicurezza Antincendio