L’articolo 1, commi 101-111, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi con rischi catastrofali. Successivamente, il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, ha differenziato le scadenze per l’adempimento in base alla dimensione aziendale.
Soggetti obbligati e beni da assicurare
L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia o con stabile organizzazione nel territorio nazionale, iscritte al Registro delle Imprese. Sono escluse le imprese agricole, già coperte dal Fondo mutualistico nazionale per i danni catastrofali meteoclimatici.
Le polizze contro i rischi catastrofali devono coprire i danni diretti ai seguenti beni, come indicato dall’articolo 2424 del codice civile:
- terreni e fabbricati
- impianti e macchinari
- attrezzature industriali e commerciali
Eventi coperti dalle polizze
Le polizze devono garantire la copertura contro danni causati da:
- terremoti
- alluvioni
- frane
- inondazioni
- esondazioni
Le imprese possono integrare la polizza contro i rischi catastrofali con coperture accessorie per altri rischi, come trombe d’aria, grandine o incendi boschivi.
Scadenze differenziate per l’adempimento
Il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, ha stabilito le seguenti scadenze per la stipula delle polizze:
- grandi imprese: entro il 1° aprile 2025
- medie imprese: entro il 1° ottobre 2025
- piccole e micro imprese: entro il 1° gennaio 2026
Per le grandi imprese, è previsto un periodo di 90 giorni senza sanzioni per permettere l’adeguamento.
Conseguenze della mancata stipula
Le imprese che non ottemperano all’obbligo di stipulare la polizza assicurativa non potranno accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche, anche in caso di eventi calamitosi. Inoltre, in caso di sinistro, l’assenza di copertura assicurativa potrebbe comportare ingenti perdite finanziarie.


