il principale riferimento normativo relativo alle attrezzature di lavoro è costituito dalla Direttiva macchine 2006/42/CE insieme all’dall’art. 69 del D.lgs. 81/2008 che definisce l’attrezzatura di lavoro come ‘qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro’. A tale proposito il volume “ Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare” ha sintetizzato la normativa in materia di sicurezza: -le attrezzature di lavoro devono essere messe in movimento solo da atto volontario dell’operatore; – gli organi di moto devono risultare segregati durante il movimento, se non per la parte strettamente necessaria allo svolgimento del lavoro; -Il rischio di infortunio è diverso a seconda del tipo di macchina in uso; -Il Datore di Lavoro eve ‘informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature’ (art. 73, comma 2, D.Lgs. 81/2008). Fonte: Libro “salute e sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI”