Quando un’impresa italiana invia propri dipendenti all’estero per attività lavorative, gli obblighi di tutela previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 rimangono pienamente in vigore. Il principio di extraterritorialità stabilisce che il datore di lavoro italiano resta responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori anche oltre i confini nazionali, a prescindere dalla destinazione. Ciò significa che devono essere applicate tutte le misure previste dagli articoli 17 e 18 del Testo Unico, tra cui la valutazione dei rischi, la redazione del DVR, la nomina del medico competente e la gestione della sorveglianza sanitaria. Questo vale sia per le missioni temporanee sia per l’invio continuativo di personale all’estero.
Differenze normative tra Paesi UE ed extra-UE: cosa cambia nella gestione della sicurezza
Nel caso in cui la trasferta avvenga in un Paese dell’Unione Europea, l’eventuale applicazione delle norme locali in materia di salute e sicurezza può essere considerata equivalente, purché garantisca livelli di tutela paragonabili a quelli italiani. Tuttavia, è sempre responsabilità dell’azienda verificare tale corrispondenza normativa. Nei Paesi extra-UE, invece, la normativa locale può non offrire adeguate garanzie: in questi casi, il datore di lavoro italiano è tenuto ad applicare in modo pieno e rigoroso tutte le previsioni del DLgs 81/2008. Questo comporta un adattamento delle misure aziendali alle specificità del contesto estero, anche in presenza di normative diverse o meno stringenti.
DVR e rischi specifici nei Paesi di destinazione: quando e come integrare il documento
Uno degli adempimenti fondamentali riguarda l’integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi, che deve essere aggiornato tenendo conto delle condizioni operative del Paese di destinazione. Tra i fattori da considerare vi sono: instabilità politica, conflitti in corso, carenze nei servizi sanitari, agenti patogeni endemici, pericoli legati al clima o alla fauna locale. Tali elementi devono essere analizzati nel dettaglio e tradotti in misure concrete di prevenzione, informazione e protezione. L’Interpello n. 11/2016 del Ministero del Lavoro ha ribadito che la valutazione dei rischi esteri non può essere generica, ma deve essere calibrata sulle condizioni reali in cui i lavoratori si troveranno ad operare.
Sorveglianza sanitaria anche all’estero: ruolo del medico competente
Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori anche durante le trasferte internazionali. È necessario individuare un medico competente che possa operare in collaborazione con le autorità sanitarie locali, assicurando il monitoraggio delle condizioni di salute in funzione dei rischi specifici. Le visite devono essere programmate in relazione al tipo di attività svolta e alle caratteristiche del contesto ambientale, tenendo in considerazione fattori climatici, agenti biologici, stress da adattamento e fattori psicosociali legati all’isolamento o alla distanza dalla sede.
Responsabilità penale e obbligo di diligenza del datore di lavoro
L’omissione degli obblighi di tutela comporta precise responsabilità penali e civili. Il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere per infortunio o malattia professionale del lavoratore inviato all’estero se non ha provveduto a valutare correttamente i rischi e a predisporre adeguate misure preventive. Ai sensi dell’articolo 2087 del Codice Civile, l’impresa è tenuta a garantire l’integrità fisica e morale del dipendente, anche al di fuori del territorio nazionale. In caso di negligenza, oltre alle sanzioni, possono insorgere richieste di risarcimento da parte del lavoratore o dei familiari.
Strumenti organizzativi, coordinamento e formazione: una gestione efficace del rischio
La sicurezza dei lavoratori all’estero richiede un approccio strutturato. È consigliabile nominare un referente per la sicurezza all’interno della sede estera, capace di mantenere un collegamento costante con la casa madre in Italia. È inoltre importante che l’organizzazione formi i lavoratori in partenza attraverso programmi specifici di “duty of care”, ovvero sulla consapevolezza dei rischi legati al contesto estero e sui comportamenti da adottare in situazioni critiche. L’adozione di standard come la ISO 31030, dedicata alla gestione del rischio nei viaggi d’affari, rappresenta un valido supporto per le imprese che vogliano strutturare un sistema efficace di protezione.