La responsabilità datoriale nei cantieri è al centro di una recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha affrontato il tema del rapporto tra condizioni meteorologiche avverse e obblighi prevenzionistici previsti dal Dlgs 81/2008. La decisione si inserisce nel quadro normativo che disciplina la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli articoli 17, 18 e 28 del Dlgs 81/2008 relativi agli obblighi indelegabili del datore di lavoro, alla valutazione di tutti i rischi e alla conseguente adozione delle misure di prevenzione e protezione.
La normativa impone infatti una valutazione preventiva che tenga conto anche dei rischi ambientali e climatici, specie nei cantieri temporanei o mobili dove l’esposizione agli agenti atmosferici costituisce elemento strutturale dell’attività lavorativa. Il quadro regolatorio attribuisce al datore di lavoro una posizione di garanzia che non può essere esclusa per il solo verificarsi di un evento naturale, qualora questo rientri tra i rischi prevedibili e gestibili attraverso adeguate misure organizzative e tecniche.
La responsabilità datoriale nei cantieri e la valutazione del rischio meteo
La responsabilità datoriale nei cantieri viene analizzata dalla giurisprudenza alla luce del principio secondo cui l’evento meteorologico non costituisce automaticamente causa di esclusione della colpa, soprattutto quando si tratta di fenomeni non eccezionali o comunque prevedibili in relazione al periodo e al contesto territoriale. La Corte ha ribadito che il datore di lavoro è tenuto a integrare il documento di valutazione dei rischi considerando anche le condizioni climatiche che possono incidere sulla stabilità delle opere provvisionali, sull’utilizzo di attrezzature e sulla sicurezza delle lavorazioni in quota.
La decisione chiarisce che la distinzione tra fatalità e responsabilità dipende dalla verifica concreta della prevedibilità dell’evento e dall’adeguatezza delle misure adottate. La mancata sospensione dei lavori in presenza di condizioni meteo critiche, l’assenza di procedure operative specifiche o di idonei sistemi di ancoraggio e protezione possono integrare profili di colpa organizzativa e gestionale. Il principio affermato rafforza l’obbligo di pianificazione preventiva e di costante aggiornamento delle misure di sicurezza, anche in relazione ai cambiamenti climatici che rendono più frequenti fenomeni atmosferici intensi.
Gli obblighi operativi per imprese e coordinatori della sicurezza
Le implicazioni operative per le imprese sono rilevanti e richiedono un approccio sistemico alla gestione del rischio meteo nei cantieri. Il datore di lavoro deve assicurare che la valutazione dei rischi includa scenari legati a vento forte, piogge intense, temperature estreme o altre condizioni che possano compromettere la stabilità delle strutture e la sicurezza dei lavoratori.
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è chiamato a verificare la coerenza del piano di sicurezza e coordinamento con le condizioni effettive del cantiere, prevedendo procedure di sospensione o rimodulazione delle attività in caso di allerta meteo. Le imprese devono dotarsi di protocolli chiari che disciplinino la gestione delle emergenze climatiche, la formazione specifica dei lavoratori e l’utilizzo di dispositivi di protezione adeguati.
La corretta organizzazione del lavoro, la pianificazione delle fasi più critiche in periodi climaticamente favorevoli e il monitoraggio costante delle previsioni meteorologiche rappresentano strumenti essenziali per ridurre il rischio e dimostrare l’adempimento degli obblighi di legge. La pronuncia rafforza quindi un orientamento consolidato secondo cui la sicurezza nei cantieri non può prescindere da una valutazione dinamica dei rischi ambientali e da una gestione responsabile e documentata delle scelte operative.


