Cassetta pronto soccorso: obblighi e contenuto norma

Cassetta pronto soccorso: obblighi e contenuto norma

La cassetta pronto soccorso costituisce un presidio fondamentale per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, la cui obbligatorietà è sancita dall’articolo 45 del Dlgs 81/2008. La normativa vigente impone al datore di lavoro di organizzare i necessari rapporti con i servizi esterni e di prendere tutti i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre modalità di gestione delle emergenze.

Il riferimento tecnico attuativo per determinare il contenuto minimo dei presidi e le modalità di classificazione delle aziende è il DM 15 luglio 2003, n. 388. Questo regolamento suddivide le realtà lavorative in tre gruppi distinti (gruppo A, B e C), basandosi sulla tipologia di attività svolta, sul numero dei lavoratori occupati e sui fattori di rischio presenti, indicizzati secondo le tariffe INAIL.

Tale classificazione non è meramente formale, ma determina la tipologia di dotazione sanitaria che l’azienda deve garantire: la cassetta di pronto soccorso vera e propria o il pacchetto di medicazione, oltre alla necessità di garantire un mezzo di comunicazione idoneo per attivare rapidamente il sistema di emergenza del servizio sanitario nazionale.

Classificazione aziende per la cassetta pronto soccorso

Il DM 388/2003 stabilisce criteri precisi per l’assegnazione del gruppo di appartenenza, da cui deriva il contenuto obbligatorio del presidio. Nel gruppo A rientrano le aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive e altre attività manifatturiere con oltre cinque lavoratori riconducibili a gruppi tariffari INAIL ad alto indice infortunistico.

In questa categoria ricadono anche le aziende agricole con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato. Per queste realtà, così come per quelle del gruppo B (che include aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A), è obbligatorio dotarsi della cassetta di pronto soccorso contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1 del decreto.

Diversa è la situazione per le aziende del gruppo C, ovvero quelle con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A: per queste è previsto l’obbligo di dotarsi del pacchetto di medicazione, il cui contenuto è definito dall’allegato 2. È essenziale sottolineare che i contenuti degli allegati rappresentano solo il “minimo garantito”; il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, è tenuto a integrare la dotazione sulla base dei rischi specifici individuati nel documento di valutazione dei rischi (dvr).

Gestione operativa e manutenzione dei presidi

Le implicazioni pratiche per le aziende non si esauriscono con l’acquisto iniziale del kit. La normativa impone una gestione attiva e continuativa del presidio sanitario. La cassetta pronto soccorso e il pacchetto di medicazione devono essere custoditi in un luogo facilmente accessibile e ben segnalato da apposita cartellonistica di salvataggio, in modo da essere immediatamente individuabili in caso di necessità.

Un aspetto critico, spesso oggetto di sanzioni in fase ispettiva, riguarda la manutenzione del contenuto. I presidi medici, come disinfettanti, soluzioni fisiologiche o garze sterili, hanno date di scadenza che devono essere rigorosamente monitorate. Il datore di lavoro deve garantire che il contenuto sia costantemente reintegrato dopo ogni utilizzo e che i prodotti scaduti siano sostituiti tempestivamente. Inoltre, nelle aziende dove i lavoratori operano in luoghi isolati o diversi dalla sede aziendale, il pacchetto di medicazione deve essere fornito anche sui mezzi di servizio aziendali. La corretta gestione include anche la presenza di addetti al primo soccorso formati (con corsi specifici per gruppo A o B/C), che siano in grado di utilizzare correttamente i presidi in attesa dell’arrivo del personale sanitario specializzato.

Come possiamo aiutarti?