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Controlli a distanza: installazione del gps sulle vetture aziendali

Con Circolare n. 2 dello scorso 7 novembre l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune indicazioni in merito alle condizioni in cui è ammessa l’installazione di impianti di localizzazione satellitare GPS sulle vetture aziendali. L’oggetto della Circolare si inserisce nella più ampia tematica dei limiti di ammissibilità dei controlli a distanza, disciplinata dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, che mira a contemperare le esigenze organizzative e produttive dell’azienda con i fondamentali diritti di riservatezza e dignità personale dei lavoratori.

Il contesto

Il primo comma del menzionato art. 4 ammette l’impiego di impianti audiovisivi e di “altri strumenti” dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori esclusivamente in presenza di esigenze:

organizzative e produttive;

di sicurezza del lavoro;

di tutela del patrimonio aziendale.

In tal caso, è inoltre necessaria la previa stipula di accordo sindacale con la r.s.u., le r.s.a., ovvero – nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni – con le oo.ss. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, è comunque possibile procedere su autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ovvero (per le imprese con unità rientranti negli ambiti di competenza di più sedi territoriali) della sede centrale dello stesso I.N.L.

Nessun accordo né autorizzazione sono invece necessari (comma 2°) con riferimento agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione (pc, tablet, cellulari, smartphone ecc.) nonché agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

Occorre inoltre sottolineare che, qualora i lavoratori siano stati debitamente informati – nel rispetto del Codice della Privacy – circa le modalità d’uso degli strumenti in questione e l’effettuazione dei controlli, le informazioni legittimamente raccolte nell’utilizzo degli strumenti in questione possono essere utilizzate “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”, dunque anche in sede disciplinare.

Le conclusioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Come anticipato, l’I.N.L. ha risposto all’interrogativo se l’installazione del sistema di geolocalizzazione sulla vettura aziendale sia subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 4, 1° comma (sussistenza delle esigenze aziendali e dell’accordo sindacale ovvero dell’autorizzazione amministrativa), oppure se, riferendosi ad uno “strumento utilizzato per rendere la prestazione”, la medesima installazione possa considerarsi esente dai limiti in questione (fermi restando, viceversa, i limiti e gli adempimenti previsti dal Codice della Privacy e dai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante in materia).

Al riguardo, l’Ente ha osservato come, nel caso prospettato, l’unico strumento effettivamente necessario allo svolgimento della prestazione lavorativa sia rappresentato dalla vettura aziendale, mentre il sistema di geolocalizzazione costituisce solo un elemento ulteriore, “aggiunto”, non coessenziale alla prestazione stessa ma rispondente ad esigenze datoriali di tipo assicurativo, organizzativo, produttivo o di tutela della sicurezza del lavoro.

Ne consegue che nella generalità dei casi in esame l’impresa può procedere all’installazione del GPS e all’utilizzo dei dati dallo stesso forniti solo dopo aver raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali o, quantomeno, aver conseguito l’autorizzazione dello stesso I.N.L.

Fanno unicamente eccezione, per le medesime ragioni, le ipotesi in cui i sistemi di localizzazione siano essi stessi necessari all’attuazione della prestazione lavorativa, oppure la relativa installazione sia imposta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.).

 Fonte: Il Giornale delle Pmi

 

 

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