I controlli sicurezza lavoro rappresentano un elemento cardine del sistema di prevenzione delineato dal Dlgs 9 aprile 2008, n. 81. La responsabilità primaria della tutela della salute e dell’integrità dei lavoratori ricade sul datore di lavoro, il quale è tenuto ad adempiere a obblighi non delegabili, prima fra tutte la valutazione di tutti i rischi e la redazione del relativo documento (DVR).
Tuttavia, per garantire l’effettività di tali adempimenti, l’ordinamento prevede un complesso apparato di vigilanza, i cui attori principali sono l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che opera in coordinamento con le Aziende Sanitarie Locali (ASL), e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
Sebbene entrambi gli enti concorrano alla tutela dei lavoratori, i loro poteri, le loro finalità e le modalità di intervento sono nettamente distinti. Comprendere queste differenze è fondamentale per le imprese al fine di gestire correttamente le richieste documentali e le eventuali ispezioni, assicurando la piena conformità normativa.
Controlli sicurezza lavoro: le competenze di INAIL e INL/ASL
È essenziale distinguere la natura degli interventi. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro e le ASL sono i soggetti titolari dell’attività di vigilanza preventiva. I loro funzionari, agendo in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, hanno il potere di accedere liberamente ai luoghi di lavoro in qualsiasi momento per verificare la concreta applicazione del Dlgs 81/08. Le loro ispezioni sono focalizzate sulla prevenzione: controllano l’esistenza e l’adeguatezza del DVR, la corretta erogazione della formazione e dell’informazione, l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, la conformità di macchinari e impianti, la fornitura e l’uso dei dispositivi di protezione individuale e l’idoneità degli ambienti di lavoro. In caso di violazioni, possono emettere prescrizioni di adeguamento e comminare sanzioni amministrative o penali.
Diversamente, l’INAIL svolge primariamente controlli di natura amministrativa e assicurativa. Il suo focus è la verifica della corretta posizione assicurativa dell’azienda, l’esattezza delle tariffe applicate in base al rischio lavorativo e la gestione delle pratiche relative a infortuni e malattie professionali dopo che questi sono avvenuti. L’INAIL può inoltre verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione di riduzioni del premio, come il modello OT23, ma non svolge ispezioni preventive in azienda, se non in seguito a un infortunio grave o per l’accertamento di una malattia professionale.
Gestione degli accessi ispettivi e preparazione documentale
La corretta gestione di un’ispezione da parte di INL o ASL inizia prima dell’accesso degli ispettori. L’impresa deve mantenere costantemente aggiornata e disponibile tutta la documentazione obbligatoria prevista dal Dlgs 81/08. Questo include, oltre al DVR, i registri della formazione, i giudizi di idoneità del medico competente, i verbali di manutenzione di attrezzature e impianti, e l’eventuale documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) per gli appalti.
Al momento dell’accesso, i funzionari ispettivi hanno l’obbligo di identificarsi e hanno il diritto di accedere a ogni area dell’azienda. Il datore di lavoro o i suoi delegati hanno l’obbligo di collaborare e fornire tutta la documentazione richiesta. Gli ispettori possono esaminare i luoghi, acquisire documenti, intervistare i lavoratori (anche separatamente) e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Al termine della visita, viene redatto un verbale di ispezione che riassume le attività svolte e le eventuali criticità o non conformità riscontrate, che costituirà la base per le successive prescrizioni o sanzioni. Una gestione documentale ordinata e completa è la prima e fondamentale misura per affrontare con prontezza e trasparenza un controllo ispettivo.


