Il DLgs 81/2008, agli articoli 91 e 92, istituisce le figure del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE). Queste figure sono obbligatorie nei cantieri con presenza di più imprese, anche non contemporaneamente, e servono a garantire un livello efficace di tutela della salute dei lavoratori, in conformità al Titolo IV.
Il CSP è nominato dal committente o responsabile dei lavori prima dell’affidamento dell’incarico di progettazione. Deve redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Fascicolo dell’opera, collaborando con i progettisti per integrare le scelte costruttive con le misure di prevenzione. La sua attività comprende l’analisi delle interferenze lavorative, la stima dei costi della sicurezza, la pianificazione temporale e la predisposizione di procedure operative dettagliate (Art. 91 DLgs 81/2008). È richiesto un titolo tecnico, esperienza comprovata, corso di formazione di almeno 120 ore e aggiornamento quinquennale obbligatorio.
Il CSE entra in funzione all’inizio dei lavori quando operano più imprese, anche in fasi diverse. Vigila sull’effettiva applicazione del PSC, verifica la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS), coordina tra i datori di lavoro e garantisce l’efficacia delle misure previste. In caso di pericolo grave e imminente o violazioni macroscopiche, ha il potere di sospendere le attività e segnalare formalmente al committente o alle autorità competenti (Art. 92 D.Lgs. 81/2008). Anche per lui è previsto un corso abilitante di 120 ore e aggiornamenti periodici.
Per il CSE la giurisprudenza chiarisce che il compito è limitato ai rischi interferenziali: non assume il controllo del rischio specifico di ciascuna impresa, che rimane di competenza del datore di lavoro dell’impresa esecutrice. Interviene direttamente solo se rileva criticità evidenti e imminenti che ledono la sicurezza generale del cantiere.
Le responsabilità civili e penali possono gravare su entrambe le figure in caso di omissioni. La scelta di un coordinatore ineleggibile per esperienza o formazione (culpa in eligendo) è causa di responsabilità del committente. L’omissione della vigilanza da parte del CSE, soprattutto se accompagnata da documentazione incompleta o assente, può concorrere nella causazione dell’infortunio sul lavoro.