Il posizionamento estintori è un obbligo fondamentale per il datore di lavoro, radicato nel Dlgs 81/2008, in particolare nell’articolo 46 che impone l’adozione di misure idonee a prevenire gli incendi e a tutelare l’incolumità dei lavoratori.
La normativa impone la redazione di una specifica valutazione del rischio incendio, da cui scaturiscono tutte le misure di protezione, inclusa la dotazione di attrezzature di estinzione. I requisiti generali per i luoghi di lavoro sono inoltre delineati nell’Allegato IV dello stesso decreto, che prescrive la presenza di mezzi di estinzione idonei.
Per decenni, la norma di riferimento è stata il dm 10 marzo 1998. Tuttavia, la recente evoluzione normativa ha portato all’introduzione di tre nuovi decreti ministeriali nel 2021. Le regole tecniche specifiche per l’installazione e la dislocazione dei presidi antincendio sono ora dettagliate, per le attività a basso rischio di incendio, dal DM 3 settembre 2021 (noto come “minicodice”).
Per le attività più complesse, soggette ai controlli dei vigili del fuoco o che scelgono volontariamente di applicarlo, i criteri progettuali sono stabiliti dal DM 3 agosto 2015, il “codice di prevenzione incendi”. Questi decreti superano l’approccio prescrittivo del vecchio DM 98, introducendo un metodo più prestazionale e strettamente legato alla valutazione del rischio.
Criteri di posizionamento estintori e installazione
I criteri di posizionamento estintori sono studiati per garantire la massima efficacia e prontezza d’uso in caso di principio di incendio. Ogni estintore deve essere installato in una posizione facilmente accessibile e chiaramente visibile. La visibilità deve essere garantita da apposita segnaletica di sicurezza conforme alla norma UNI EN ISO 7010, posizionata preferibilmente sopra il presidio in modo da essere chiara anche a distanza o in condizioni di affollamento. L’accessibilità impone che il presidio non sia ostacolato da mobili, merci o attrezzature e che il percorso per raggiungerlo sia sgombro e privo di impedimenti.
Una regola fondamentale, consolidata dalla buona tecnica, riguarda l’altezza di installazione: la maniglia di trasporto deve essere collocata a un’altezza da terra compresa preferibilmente tra 100 e 110 centimetri, per facilitarne la presa e la movimentazione da parte di qualsiasi operatore. Gli estintori non devono mai essere appoggiati direttamente sul pavimento, dove rischiano di essere spostati, danneggiati o di ostacolare il passaggio, ma devono essere fissati a parete tramite appositi supporti o alloggiati in piantane dedicate, protetti da urti accidentali.
La loro dislocazione deve essere strategica: prioritariamente lungo le vie di esodo, in prossimità delle uscite e nelle vicinanze delle aree a rischio specifico (es. quadri elettrici, depositi di materiali infiammabili, aree di saldatura). Il numero e la capacità estinguente sono definiti dalla valutazione del rischio, ma la distribuzione deve garantire una distanza massima da percorrere per raggiungere il presidio più vicino (generalmente non superiore a 30 metri per rischi normali).
Implicazioni della valutazione e gestione
Una scorretta installazione vanifica l’efficacia del presidio antincendio e costituisce una non conformità legale che espone il datore di lavoro a precise responsabilità. Il datore di lavoro, in qualità di primo responsabile della sicurezza, deve assicurare che il posizionamento degli estintori sia una diretta conseguenza della valutazione del rischio incendio, come richiesto dal Dlgs 81/08 e dal DM 3 settembre 2021. Non è sufficiente acquistare un numero generico di estintori, ma è necessario che la loro scelta (per classe di fuoco, in base alla norma uni en 3-7) e la loro dislocazione siano progettate specificamente per quel determinato ambiente di lavoro.
Un estintore posizionato troppo in alto, nascosto dietro una porta o un armadio, o troppo distante dall’area di rischio che dovrebbe proteggere, è inutilizzabile in emergenza. Il corretto posizionamento è inoltre strettamente legato agli altri due pilastri della nuova normativa antincendio. In primo luogo, la manutenzione (regolata dal DM 1 settembre 2021), che ne garantisce l’efficienza nel tempo; un estintore ben posizionato ma scarico o non funzionante è inutile. In secondo luogo, la formazione degli addetti (DM 2 settembre 2021). Gli operatori devono essere formati non solo sull’uso, ma anche sull’esatta ubicazione dei presidi. Un posizionamento errato o non segnalato può ritardare l’intervento, permettendo al fuoco di propagarsi, e aggravare le responsabilità civili e penali del datore di lavoro in caso di infortunio o danni.


