Obbligo datoriale: i rischi da rilevare anche se non segnalati

Datore responsabile anche dei rischi non segnalati

Affidare all’RSPP la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non solleva il datore di lavoro dalla responsabilità di individuare autonomamente ogni rischio ragionevolmente rilevabile. Anche se il consulente tecnico non segnala una criticità, il legislatore e la giurisprudenza esigono che il datore dimostri diligenza, uso della comune esperienza e verifiche minime. La responsabilità penale del datore di lavoro non può essere trasferita integralmente: egli deve vigilare sul lavoro dell’RSPP e controllare che nulla rimanga inosservato.

Limiti dell’affidamento e competenze diffuse

Secondo la giurisprudenza, l’affidamento al RSPP è valido fino a che opera nei limiti delle sue competenze tecniche. Tuttavia, il datore di lavoro è destinatario di “conoscenze diffuse” che gli permettono di riconoscere rischi generali, anche senza formazione specialistica. Se il consulente omette di segnalare un pericolo evidente, il datore non può invocare cieco affidamento e può essere chiamato a rispondere per omissione. È richiesto che il datore controlli l’operato del consulente e intervenga qualora manchino segnalazioni su scenari identificabili.

Conseguenze pratiche e responsabilità

Questa impostazione impone che il datore includa nel DVR anche rischi “ordinari” che non richiedono competenze tecniche avanzate (es. rischi da cadute, elettrocuzione, usura). L’assenza di segnalazioni da parte dell’RSPP non è sufficiente per scagionarlo: egli deve evidenziare che ha svolto verifiche proprie e che nulla poteva essere individuato al momento. In caso di evento lesivo, la valutazione del giudice si concentra su comportamento, diligenza e capacità di vigilanza del datore.

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