Formazione antincendio, tutte le novità del DM del 2 settembre 2021
Oggi 4 Ottobre 2022 entra in vigore il secondo dei tre decreti che andranno a riformare il DM 10 marzo 1998. Il DM 2 settembre 2021 in questione, denominato Decreto GSA, tratta gli aspetti relativi alla gestione della sicurezza antincendio in azienda.
Il decreto modifica e implementa in particolare:
- la gestione del piano di emergenza in azienda;
- la designazione e nomina degli addetti antincendio e gestione delle emergenze;
- la formazione ed informazione degli addetti antincendio;
- l’idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio;
- i requisiti dei docenti formatori dei corsi antincendio.
Il Decreto sopracitato sostituisce il precedente D.M. del 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione antincendio sui luoghi di lavoro. È previsto un periodo transitorio di 6 mesi dall’entrata in vigore fino al 4 aprile 2023.
Formazione Antincendio, cosa cambia per gli Adetti?
Il d.m 2 settembre 2021, Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, entra in vigore il 4 ottobre 2022.
Per quanto riguarda la formazione antincendio, la validità dei corsi di formazione per addetti antincendio passa da tre a cinque anni. La durata dei corsi antincendio rimane invece invariata per tutte le classi di rischio.
Inoltre cambia la classificazione delle aziende. Non si classificano più a rischio basso, medio alto, ma secondo il livello 1, 2, 3 e che anche per il livello 1 (ex rischio basso) adesso è obbligatoria la parte pratica.
Quali sonole principali novità introdotte per i docenti formatori?
Novità importante è quella dell’introduzione dei requisiti specifici per la qualificazione dei docenti che andranno a svolgere la formazione antincendio. La norma prevede l’obbligo di possedere, come prerequisito, un grado di istruzione secondario di secondo grado (diploma di scuola superiore), in abbinamento ad almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti nell’ambito teorico/pratico al 04/10/2022;
- corso di formazione per docenti teorico/pratici tipo A (B solo teoria, C solo pratica) erogato dal Corpo Nazionale dei VVF (art. 26-bis D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, all. V);
- iscrizione elenchi del Ministero dell’Interno (art. 16, comma 4, D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139) in associazione al corso di formazione di tipo C per docenti, erogato dal Corpo Nazionale dei VVF limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche (all. V);
- rientrare tra il personale di cessato servizio nel Corpo Nazionale dei VVF (servizio di almeno 10 anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, direttivi aggiunti, ispettori antincendio o corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento).
Chi è il formatore antincendio?
Possono fare richiesta di iscrizione al Registro Professionale Antincendio tutte le figure che hanno i requisiti previsti dall’articolo 6 del DM del 2 settembre 2021.
Come qualificare l’esperienza di Formatore Antincendio?
I criteri indicati nel DM del 2 settembre 2021 sono ben espliciti in merito: bisogna evidenziare con dati comprovanti il rispetto di uno dei 4 appena citati.
Per supportare tale analisi e futura attestazione è possibile affidarsi ad un ente terzo riconosciuto dal MISE – Ministero dello Sviluppo Economico ex Legge 4/2014 per il rilascio dell’attesato di qualificazione per le professioni (come quella del docente formatore antincendio).
Segnaliamo anche la possibilità di iscrizione e attestazione al RPQ Antincendio (Registro Professionale Qualificato di UNASF Conflavoro PMI). In questo modo il formatore in possesso delle caratteristiche indicate dal DM 02/09/2021 avrà una validazione riconosciuta per attesatare il suo possesso dei requisiti come Formatore e/o Istruttore per la formazione prevista per i gradi di rischio dei corsi antincendio aziendali.
Ecco la pagina web dove trovare tutte le info essenziali per qualificare la tua esperienza come formatore Antincendio al Decreto GSA: