L’istituto della delega conferita dal committente al responsabile dei lavori assume rilievo centrale nel sistema di prevenzione in edilizia. Secondo la disciplina vigente del Dlgs 81/08, il committente, titolare di una posizione di garanzia, può affidare formalmente a un responsabile dei lavori compiti decisionali, gestionali e di spesa, purché tali poteri vengano conferiti tramite atto scritto e nei limiti dell’incarico stabilito. In tal modo, il committente può essere esonerato da responsabilità residuali solo nei confini dell’incarico delegato.
Delega e responsabilità: natura e requisiti
La delega al responsabile dei lavori costituisce un’assegnazione di funzioni che deve essere dettagliata e precisa. Non è sufficiente la mera indicazione del soggetto incaricato: devono essere specificati i poteri attribuiti, le competenze delegate e l’ambito decisionale, affinché il trasferimento di responsabilità risulti efficace.
La giurisprudenza ha ribadito che l’efficacia liberatoria del committente dipende strettamente dal contenuto della delega: solo se l’incarico è formalmente conferito e comprensivo delle funzioni operative e di controllo può aversi l’esonero parziale di responsabilità. Il responsabile dei lavori, a sua volta, occupa una posizione di garanzia derivata e deve operare con autonomia nei limiti dell’ambito delegato, vigilando sull’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza.
Obblighi di vigilanza su coordinatori e imprese esecutrici
Nel sistema cantieristico, uno dei compiti essenziali del responsabile dei lavori è la supervisione sull’attività dei coordinatori per la progettazione (CSP) e per l’esecuzione (CSE). Ciò implica controlli sostanziali, non meramente formali, sul rispetto delle misure previste nei piani, sulle modalità operative adottate dalle imprese esecutrici e sulla concreta applicazione delle procedure di sicurezza. Pur non dovendosi sostituire alle funzioni tecniche specialistiche, il responsabile dei lavori deve individuare momenti critici dell’esecuzione da sottoporre a verifica e garantire che le soluzioni previste siano effettivamente attuate, anche in caso di modifiche impreviste durante il lavoro.
Limiti della delega e responsabilità residua del committente
La delega, per quanto dettagliata, non elimina del tutto il ruolo del committente. Se questi esercita un’ingerenza concreta sulle modalità operative, impartendo direttive specifiche o intervenendo sull’organizzazione del lavoro, la sua responsabilità può configurarsi anche se ha delegato il responsabile dei lavori. In tal senso, la Cassazione ha affermato che l’interferenza effettiva nel processo lavorativo – che modifichi modalità, obiettivi o condizioni operative – può determinare una responsabilità diretta del committente. In ogni caso, spetta al giudice valutare se l’operato del committente abbia inciso realmente sull’evento lesivo, tenendo conto della sua conoscenza delle condizioni di rischio e della sua effettiva capacità di intervenire.


