Deroga tempi di guida per trasporto animali vivi

Deroga tempi di guida per trasporto animali vivi

Nel contesto normativo italiano la deroga tempi di guida per il trasporto di animali vivi rappresenta una significativa modifica sottoposta all’articolo 13 del regolamento CE 561/2006, che consente agli Stati membri di prevedere esenzioni sui periodi di guida e di riposo per specifiche categorie di trasporti.

In base al recente decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 aprile 2025, le imprese che effettuano trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio massimo di 100 chilometri, sono escluse dall’obbligo di rispettare i limiti previsti per la guida e il riposo e per l’utilizzo del cronotachigrafo. Questa disposizione abroga il precedente decreto del 20 giugno 2007, che non includeva tale tipologia di trasporto tra quelle esenti.

Novità normative sul trasporto animali vivi e ambito applicativo

La deroga tempi di guida per trasporto animali vivi introduce tre elementi principali. Primo, rimuove l’obbligo del cronotachigrafo e quindi del rispetto dei tempi standard di guida e riposo per i veicoli che effettuano trasporti limitati di animali vivi entro 100 chilometri tra fattorie, mercati locali e macelli. Secondo, la misura è limitata al territorio nazionale: per i trasporti internazionali continuano a valere le regole ordinarie del regolamento CE 561/2006. Terzo, la deroga riconosce le specificità logistiche e sanitarie del trasporto animale, soprattutto in zone montane o con itinerari frammentati, riducendo gli oneri di tempo sulle imprese e permettendo un trasferimento più rapido e meno stressante per gli animali. In pratica, l’obiettivo è duplice: armonizzare la normativa nazionale con quella europea e migliorare il benessere animale attenuando i tempi di viaggio e le pause obbligate per i conducenti.

Implicazioni pratiche per imprese di autotrasporto e consulenti

Dal punto di vista operativo, la deroga tempi di guida per trasporto animali vivi impone alle imprese e ai consulenti del settore alcune riflessioni chiave. Le aziende di autotrasporto specializzate nei trasporti brevi di animali vivi dovranno verificare che gli spostamenti siano effettivamente entro il raggio di 100 chilometri e che si tratti di mercati locali o fattorie e macelli locali, affinché l’esenzione sia applicabile.

I consulenti del lavoro e della sicurezza devono aggiornare le procedure interne, adeguare la documentazione aziendale e informare gli autisti sulla nuova disciplina normativa. Inoltre, l’impresa potrà beneficiare di maggiore flessibilità e riduzione degli oneri amministrativi, come l’uso del cronotachigrafo, ma dovrà comunque garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e delle norme sanitarie applicabili. Va ricordato che l’esenzione non libera l’impresa da responsabilità generali in materia di trasporto, sicurezza stradale e tutela degli animali, ma modifica solo il regime dei tempi di guida e riposo per questa specifica categoria. Un approccio informativo e aggiornato da parte dei consulenti e delle imprese consentirà di trasformare l’adeguamento normativo in un’opportunità operativa e di governance.

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