Nel contesto normativo italiano la deroga tempi di guida per il trasporto di animali vivi rappresenta una significativa modifica sottoposta all’articolo 13 del regolamento CE 561/2006, che consente agli Stati membri di prevedere esenzioni sui periodi di guida e di riposo per specifiche categorie di trasporti.
In base al recente decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 aprile 2025, le imprese che effettuano trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio massimo di 100 chilometri, sono escluse dall’obbligo di rispettare i limiti previsti per la guida e il riposo e per l’utilizzo del cronotachigrafo. Questa disposizione abroga il precedente decreto del 20 giugno 2007, che non includeva tale tipologia di trasporto tra quelle esenti.
Novità normative sul trasporto animali vivi e ambito applicativo
La deroga tempi di guida per trasporto animali vivi introduce tre elementi principali. Primo, rimuove l’obbligo del cronotachigrafo e quindi del rispetto dei tempi standard di guida e riposo per i veicoli che effettuano trasporti limitati di animali vivi entro 100 chilometri tra fattorie, mercati locali e macelli. Secondo, la misura è limitata al territorio nazionale: per i trasporti internazionali continuano a valere le regole ordinarie del regolamento CE 561/2006. Terzo, la deroga riconosce le specificità logistiche e sanitarie del trasporto animale, soprattutto in zone montane o con itinerari frammentati, riducendo gli oneri di tempo sulle imprese e permettendo un trasferimento più rapido e meno stressante per gli animali. In pratica, l’obiettivo è duplice: armonizzare la normativa nazionale con quella europea e migliorare il benessere animale attenuando i tempi di viaggio e le pause obbligate per i conducenti.
Implicazioni pratiche per imprese di autotrasporto e consulenti
Dal punto di vista operativo, la deroga tempi di guida per trasporto animali vivi impone alle imprese e ai consulenti del settore alcune riflessioni chiave. Le aziende di autotrasporto specializzate nei trasporti brevi di animali vivi dovranno verificare che gli spostamenti siano effettivamente entro il raggio di 100 chilometri e che si tratti di mercati locali o fattorie e macelli locali, affinché l’esenzione sia applicabile.
I consulenti del lavoro e della sicurezza devono aggiornare le procedure interne, adeguare la documentazione aziendale e informare gli autisti sulla nuova disciplina normativa. Inoltre, l’impresa potrà beneficiare di maggiore flessibilità e riduzione degli oneri amministrativi, come l’uso del cronotachigrafo, ma dovrà comunque garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e delle norme sanitarie applicabili. Va ricordato che l’esenzione non libera l’impresa da responsabilità generali in materia di trasporto, sicurezza stradale e tutela degli animali, ma modifica solo il regime dei tempi di guida e riposo per questa specifica categoria. Un approccio informativo e aggiornato da parte dei consulenti e delle imprese consentirà di trasformare l’adeguamento normativo in un’opportunità operativa e di governance.


