La Legge di Bilancio 2021 ha ristretto i tempi utili a fruire dell’agevolazione del credito d’imposta per l’adeguamento agli ambienti di lavoro. Adesso la data ultima è il 30 giugno 2021 e ciò riduce anche la copertura di spesa autorizzata, dimezzandola e diventando di 1 miliardo.
Il credito è il cosiddetto Bonus Sanificazione previsto dal decreto Rilancio (Art. 120, DL 34/2020): un credito d’imposta è pari al 60% delle spese sostenute dai soggetti interessati, fino a un ammontare massimo di 80mila euro, al fine di rispettare le misure di contenimento contro la diffusione del Covid.
Il credito d’imposta è rivolto a imprese, associazioni, fondazioni ed enti del Terzo settore e riguarda le spese sostenute nel 2020. L’11 gennaio 2021 sono stati definiti i criteri di fruizione del credito da parte dell’Agenzia delle entrate, che è andata a modificare il provvedimento della stessa Agenzia datato 10 luglio 2020.
Si stabilisce così che i soggetti aventi i requisiti per richiedere il credito devono comunicare entro il 31 maggio 2021 all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili di sanificazione sostenute nel 2020. Il credito può essere utilizzato solo in compensazione. Inoltre, come previsto sempre dal DL 34/2020, tale credito è cedibile a terzi e anche in questo caso deve essere utilizzato entro il 30 giugno 2021.
Il codice per il modello F24
Nel provvedimento dell’11 gennaio (risoluzione n. 2/E, leggila qua), l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24. Il codice è il 6918 denominato “Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Gli interventi ammissibili
Fra le spese ammissibili ci sono quelle per:
– Interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense;
– Realizzazione spazi medici, ingressi e spazi comuni;
– Acquisto di arredi di sicurezza; Investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa;
– Acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.