Il distacco dei lavoratori nel settore edilizio costituisce un istituto giuridico disciplinato dall’articolo 30 del Dlgs 276/2003, che consente a un datore di lavoro di mettere temporaneamente a disposizione di un altro soggetto uno o più lavoratori per l’esecuzione di una determinata attività. Il quadro normativo è integrato dalle disposizioni del Dlgs 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che attribuiscono specifici obblighi sia al datore di lavoro distaccante sia al soggetto distaccatario.
In ambito edilizio, caratterizzato da elevata complessità organizzativa e da rischi significativi, il corretto inquadramento del distacco assume un ruolo centrale per garantire la tutela dei lavoratori e la chiarezza delle responsabilità, evitando sovrapposizioni con altre forme di impiego irregolare della manodopera.
Distacco dei lavoratori e condizioni di legittimità
Il distacco dei lavoratori è legittimo solo in presenza di un interesse specifico del datore di lavoro distaccante, che deve essere concreto, attuale e non meramente economico. La temporaneità rappresenta un ulteriore requisito essenziale, poiché il distacco non può trasformarsi in una cessione stabile di personale.
Nel settore edilizio, tale istituto viene spesso utilizzato per esigenze operative legate a cantieri complessi, lavori specialistici o collaborazioni tra imprese. Tuttavia, la corretta applicazione richiede che il lavoratore resti formalmente alle dipendenze del datore distaccante, il quale mantiene il potere disciplinare e l’obbligo retributivo, mentre il soggetto distaccatario esercita il potere direttivo limitatamente alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
Sicurezza sul lavoro e responsabilità operative nel distacco
La sicurezza sul lavoro nel distacco dei lavoratori in edilizia comporta una ripartizione puntuale delle responsabilità tra i soggetti coinvolti. Il datore di lavoro distaccante resta responsabile della formazione, informazione e addestramento del lavoratore, nonché della sorveglianza sanitaria.
Il soggetto distaccatario, invece, assume gli obblighi connessi alla sicurezza del luogo di lavoro, alla valutazione dei rischi specifici del cantiere e all’adozione delle misure di prevenzione e protezione. In questo contesto, diventa fondamentale il coordinamento tra le imprese, anche attraverso una corretta integrazione della documentazione di sicurezza, come il piano operativo di sicurezza e le procedure di cantiere. Una gestione inadeguata del distacco può esporre imprese e lavoratori a rischi rilevanti, sia sul piano della tutela della salute sia sotto il profilo sanzionatorio.


