Dal 24 maggio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che ha ridefinito le modalità formative, i soggetti abilitati e le responsabilità in capo alle imprese. Una delle novità più rilevanti è la possibilità per il datore di lavoro di assumere direttamente il ruolo di formatore, in alcuni casi specifici e con limiti ben precisi. La misura nasce per favorire la diffusione della cultura della prevenzione anche attraverso un coinvolgimento più diretto della figura datoriale.
Ambiti e condizioni per l’attività di formatore
Il datore di lavoro può svolgere attività di formatore interno per lavoratori, dirigenti e preposti, purché vengano rispettati i requisiti formativi e professionali previsti dall’Accordo. Non è invece consentito svolgere formazione in ambiti specialistici, come ad esempio quella destinata a RSPP o addetti a compiti ad alto rischio, che restano di esclusiva competenza di soggetti accreditati. È obbligatorio garantire che i contenuti dei corsi siano conformi ai programmi stabiliti, che vengano rispettate le durate minime e che siano previste attività sia teoriche sia pratiche.
Requisiti e ricadute pratiche per le imprese
Per assumere il ruolo di formatore, il datore di lavoro deve dimostrare di possedere adeguate competenze in materia di sicurezza, documentate attraverso formazione specifica e aggiornamenti periodici. In caso contrario, l’obbligo rimane affidato a soggetti esterni qualificati. L’opportunità di svolgere direttamente la formazione consente alle imprese di ridurre tempi e costi organizzativi, favorendo percorsi più mirati alle reali attività aziendali. Tuttavia, richiede un impegno concreto nella programmazione, nella documentazione delle attività e nella verifica dell’apprendimento dei partecipanti. La responsabilità finale rimane sempre in capo al datore di lavoro, che risponde anche sul piano penale in caso di violazioni.