Rimborsabile fino al 60 per cento delle spese ammissibili fino a 60 mila euro
Bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema. E ancora: forfetari, imprenditori e imprese agricole, associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Sono questi i soggetti che possono beneficiare dei crediti d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 120) e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125) previsti dal DL Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34). Le spese per la sanificazione sono ammissibili anche se svolte in economia dal richiedente, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori e non, quindi, da operatori professionisti.
La Comunicazione deve essere effettuata tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate. Può essere inviata fino al 30 novembre 2021. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel 2020, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa Comunicazione e in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.


