In un contesto di appalti per servizi di ingegneria e architettura, è possibile che una modifica normativa intervenga a modificare i criteri di aggiudicazione o l’equilibrio economico dell’appalto.
Nella fattispecie, dopo il Correttivo Appalti (DLgs 209/2024) le stazioni appaltanti si trovano di fronte a importanti interrogativi:
- Possono applicare retroattivamente le nuove regole?
- È possibile rinegoziare le condizioni economiche di un accordo quadro prima della stipula dei contratti attuativi?
- Si può utilizzare il “quinto d’obbligo” per modificare l’importo a base d’appalto?
Su questi temi è intervenuto il parere consultivo ANAC del 16 aprile 2025, n. 16, che ha chiarito l’impatto del Correttivo Appalti sugli accordi quadro per servizi tecnici già banditi. Questo parere assume particolare rilevanza poiché fornisce una guida pratica per garantire il rispetto delle normative vigenti e una corretta gestione dei contratti pubblici.
Il caso specifico sul Correttivo Appalti
La questione analizzata riguardava una gara avviata nel 2024 per la stipula di accordi quadro triennali in lotti, destinati a servizi di progettazione, BIM e coordinamento sicurezza. La gara seguiva il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata esclusivamente sulla qualità tecnica, in conformità alla Legge 49/2023 sull’equo compenso.
I corrispettivi erano fissati in misura predeterminata, garantendo una trasparenza economica e una tutela del valore professionale delle prestazioni.
Nel frattempo, con l’entrata in vigore del Correttivo Appalti, sono stati inseriti i commi 15-bis e 15-ter all’art. 41 del DLgs 36/2023, introducendo significative modifiche nella disciplina dei corrispettivi per i servizi di architettura e ingegneria. Queste modifiche mirano a garantire una maggiore equità nelle condizioni economiche e a evitare pratiche scorrette nella determinazione dei compensi.
Secondo l’ANAC, le gare pubblicate prima del 31 dicembre 2024 restano soggette alla normativa vigente al momento del bando, anche se l’aggiudicazione o la stipula dei contratti attuativi avvengono successivamente. Di conseguenza:
- I nuovi commi 15-bis e 15-ter dell’art. 41 non si applicano alle gare bandite prima di tale data.
- Gli accordi quadro mantengono i criteri e gli importi stabiliti nel bando, anche se firmati dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto.
- Qualsiasi modifica dei corrispettivi prima della stipula dei contratti attuativi sarebbe una variazione sostanziale vietata dall’art. 59 DLgs 36/2023.
- L’utilizzo dell’art. 120 sul “quinto d’obbligo” è possibile solo per contratti già in esecuzione.
Implicazioni per le stazioni appaltanti e i professionisti
Le indicazioni dell’ANAC sul Correttivo Appalti confermano che le stazioni appaltanti devono mantenere la coerenza con i criteri definiti nel bando, anche a fronte di modifiche normative successive.
Qualsiasi tentativo di adeguare compensi o condizioni economiche prima dei contratti attuativi violerebbe il principio di trasparenza e parità di trattamento. Ciò significa che le stazioni appaltanti devono garantire una corretta gestione delle procedure, evitando di introdurre incertezze per i professionisti coinvolti.
Per le imprese e i professionisti coinvolti, questo significa che le regole e i compensi devono essere chiaramente definiti fin dalla pubblicazione del bando e che eventuali modifiche non possono essere imposte retroattivamente. Questo principio rafforza la certezza del diritto e la tutela degli operatori economici, favorendo una maggiore fiducia nelle procedure pubbliche.


