Il formatore per la sicurezza è una figura professionale che progetta ed eroga corsi su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, destinati ai lavoratori, dirigenti e altre figure aziendali. La formazione in materia di sicurezza è obbligatoria per tutte le imprese che hanno almeno un lavoratore, secondo quanto previsto dal DLgs 81/2008. Il formatore deve possedere competenze specifiche e qualifiche riconosciute che gli consentano di operare in conformità ai requisiti normativi.
Criteri normativi di qualificazione e le aree tematiche essenziali
Il ruolo è disciplinato da una normativa articolata che include il DLgs 81/08, gli Accordi Stato-Regioni e il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013. Questo decreto stabilisce sei criteri di qualificazione che combinano conoscenza, esperienza e capacità didattica.
Il formatore deve possedere almeno un diploma di scuola secondaria superiore e soddisfare uno dei criteri previsti, come esperienza documentata nella formazione, titoli accademici, corsi formativi dedicati, esperienza professionale nel campo della sicurezza o maturata in ruoli tecnici collegati al settore. La norma individua anche tre aree tematiche obbligatorie per i corsi: normativa, rischi tecnici e igienico-sanitari, relazioni e comunicazione. Alcune materie tecniche (es. RSPP, CSE, CSP) rimangono escluse dal campo di applicazione dei criteri generali del formatore.
Durata, aggiornamento e responsabilità nel tempo
Una volta qualificato, il formatore mantiene in modo permanente la qualifica, ma per esercitarla deve rispettare un obbligo di aggiornamento ogni tre anni. L’aggiornamento prevede almeno 24 ore nell’area tematica di competenza attraverso corsi, seminari o attività di docenza; almeno 8 ore devono essere dedicate a corsi formativi aggiornati. Anche l’attività didattica svolta può contribuire all’aggiornamento. Il formatore ha la responsabilità di garantire che i corsi che eroga rispettino le durate minime, le modalità teoriche e pratiche previste e le verifiche previste dalla normativa.