Formazione all’assunzione: tempi e obblighi per imprese

Formazione all’assunzione: tempi e obblighi per imprese

La formazione all’assunzione rappresenta un obbligo centrale nel sistema prevenzionistico delineato dal Dlgs 81/2008. L’articolo 37 prevede infatti che la formazione e, quando necessario, l’addestramento specifico debbano avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione. A questo principio si affianca quanto disposto dal comma 12 dello stesso articolo, secondo cui la formazione deve svolgersi durante l’orario di lavoro e senza oneri economici a carico del lavoratore. Il quadro normativo va letto in coerenza con l’articolo 28 sulla valutazione dei rischi e con l’obbligo generale di tutela che grava sul datore di lavoro anche ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile. 

Ne deriva che la formazione non può essere considerata un adempimento meramente documentale o differibile senza conseguenze. Il significato dell’espressione “in occasione della costituzione del rapporto di lavoro” va interpretato in modo sostanziale, cioè con riferimento alla necessità che il lavoratore riceva gli elementi formativi essenziali prima di essere concretamente esposto ai rischi della mansione. In questa prospettiva, l’avvio dell’attività lavorativa non può precedere la trasmissione delle conoscenze indispensabili per operare in sicurezza, soprattutto quando si tratta di mansioni che comportano rischi specifici, utilizzo di attrezzature, esposizione ad agenti particolari o inserimento in contesti organizzativi complessi.

Formazione all’assunzione prima dell’esposizione ai rischi

La formazione all’assunzione deve quindi essere collocata nella fase iniziale del rapporto, ma soprattutto prima che il lavoratore venga adibito a compiti che comportano un’effettiva esposizione al rischio. La ricostruzione normativa e giurisprudenziale richiamata nell’articolo evidenzia un principio molto chiaro: l’obbligo formativo non si esaurisce con la firma del contratto, ma ha natura permanente e continua finché il lavoratore non riceve una formazione concreta, adeguata e coerente con l’attività svolta. Questo significa che non è sufficiente programmare il corso “nei primi giorni” o rinviare i contenuti formativi a un momento successivo all’inserimento operativo. La logica della prevenzione impone infatti che la formazione preceda il rischio e non lo segua. 

Un ulteriore profilo rilevante riguarda la qualità dell’adempimento. Gli obblighi di informazione e formazione non si esauriscono in formalità amministrative, nella raccolta di firme o nella semplice consegna di materiale informativo. Devono invece tradursi in contenuti effettivi, mirati e idonei a prevenire eventi lesivi, con riferimento ai rischi propri della mansione e dell’organizzazione aziendale. A questo si aggiunge il tema del tempo dedicato alla formazione. Il principio richiamato nell’articolo è che tale tempo è a tutti gli effetti tempo di lavoro. Se l’attività formativa viene svolta oltre l’orario ordinario o in fasce diverse rispetto a quelle normalmente lavorate, resta comunque fermo l’obbligo di riconoscere la relativa retribuzione e, ove dovuto, il trattamento previsto per il lavoro aggiuntivo o straordinario.

Le ricadute organizzative su datori di lavoro e lavoratori

Le imprese sono chiamate a tradurre questi principi in procedure organizzative rigorose e coerenti. La programmazione delle assunzioni deve quindi essere accompagnata da un percorso formativo tempestivo, documentato e calibrato sui rischi reali dell’attività. Ciò richiede coordinamento tra funzione datoriale, area sicurezza, soggetti formatori e preposti, così da evitare scoperture proprio nella fase di ingresso del lavoratore in azienda. Per il datore di lavoro, la mancata erogazione della formazione nei tempi corretti può determinare conseguenze rilevanti sotto il profilo sanzionatorio, civile e penale, oltre a incidere sulla tenuta complessiva del sistema di prevenzione. 

Per i lavoratori, invece, una corretta formazione iniziale rappresenta la prima misura concreta di tutela, perché consente di conoscere procedure, rischi, comportamenti da adottare, limiti operativi e modalità di segnalazione delle criticità. In termini pratici, il principio secondo cui il lavoratore non può essere esposto ai rischi prima della formazione impone alle aziende di superare qualsiasi prassi approssimativa fondata sull’idea che l’apprendimento possa avvenire solo per affiancamento informale o esperienza diretta. 

La formazione iniziale deve essere effettiva, tempestiva e integrata con l’organizzazione del lavoro. Solo così è possibile rispettare il dettato del Dlgs 81/2008 e costruire un presidio prevenzionistico realmente efficace, capace di coniugare tutela della persona, regolarità operativa e responsabilità datoriale.

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