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Formazione datori di lavoro, dirigenti e preposti: nessuna novità almeno fino a giugno

L’Ispettorato del Lavoro chiarisce la nuova normativa, sarà la Conferenza Stato-Regioni a dettare le regole entro il 30 giugno 2022

Arrivano i chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in merito agli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il riferimento è alle novità dell’art. 37 del DLgs n. 81/2008, così come modificato dall’art. 13 DL n. 146/2021 (leggi qui).

L’INL ha infatti pubblicato il 16 febbraio la circolare 1/2022 riguardante i nuovi adempimenti a carico del datore di lavoro, di dirigenti e preposti. In particolare, ora l’art.37 prevede che il datore di lavoro debba ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo un accordo da adottarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 30 giugno 2022. Tale accordo sarà fondamentale perché dovrà individuare:

  • durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Per quanto gli obblighi formativi di dirigenti e preposti, la nuova formulazione dell’art.37 prevede ora che anche queste figure ricevano “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza da svolgersi entro il 30 giugno prossimo.

Inoltre, con specifico riferimento alla figura del preposto, il nuovo comma 7-ter dell’art.37 stabilisce che “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

In attesa delle nuove regole stabilite dalla Conferenza – specifica l’Ispettorato – “dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021”. 

👉 Clicca qui per scaricare la circolare INL 1/2022


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