Il dirigente è definito dal DLgs 81/2008, art. 2, come colui che, avendo competenze professionali e poteri gerarchici, interpreta e attua le direttive del datore di lavoro nell’organizzazione dell’attività lavorativa e nella vigilanza. In tema di salute e sicurezza, l’art. 37, comma 7, stabilisce che il dirigente debba ricevere una formazione adeguata e specifica rispetto ai compiti che gli sono affidati.
Contenuti minimi e durata dei corsi formativi
Secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la formazione per il dirigente deve durare almeno 16 ore, e comprende quattro moduli principali:
- giuridico-normativo,
- gestione e organizzazione della sicurezza,
- individuazione e valutazione dei rischi,
- comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
Il corso può essere erogato anche in modalità e-learning, ma è subordinato al superamento di un test finale. Questa formazione sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori.
Aggiornamento quinquennale e responsabilità del datore
Il dirigente deve aggiornarsi ogni 5 anni con un corso della durata minima di 6 ore, in funzione dei suoi compiti in materia di salute e sicurezza, indipendentemente dal livello di rischio dell’attività svolta. Questo obbligo mantiene viva la sua consapevolezza rispetto a normative, responsabilità e buone pratiche aggiornate.