A chi spetta la formazione dei lavoratori somministrati?

A chi spetta la formazione dei lavoratori somministrati?

Nel quadro normativo italiano, il DLgs 81/2008 (con integrazioni del 2015) stabilisce che spetta all’agenzia interinale (somministratore) formare i lavoratori somministrati sui rischi specifici e sull’uso delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle mansioni, salvo diversa definizione contrattuale. L’azienda utilizzatrice mantiene la propria responsabilità in materia di prevenzione e protezione, intervenendo in tema di formazione solo se previsto esplicitamente nel contratto.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni ribadisce questo principio, rinviando all’articolo 37, comma 4 del DLgs 81/2008. Anche nel testo aggiornato non emergono modifiche sostanziali nella ripartizione: gli obblighi formativi rimangono di competenza del somministratore, salvo diversa attribuzione contrattuale, mentre l’utilizzatore resta tenuto agli standard di sicurezza nel contesto lavorativo.

Obblighi e tempi di erogazione: le principali novità

Una novità rilevante riguarda i tempi di erogazione della formazione: è stata abolita la possibilità di completarla entro 60 giorni dall’assunzione. La normativa oggi richiede che la formazione – sia generale che specifica – sia effettuata prima dell’inizio dell’attività lavorativa, senza alcun rinvio.

L’Accordo fissa inoltre contenuti e durata minima: almeno 4 ore per il modulo generale e, in base alla classe di rischio dell’attività svolta, 4, 8 o 12 ore per la formazione specifica. Viene posta maggiore attenzione anche alle modalità di erogazione (in presenza, videoconferenza o e-learning nei casi consentiti) e all’obbligo di una verifica finale di apprendimento. È prevista una fase transitoria che riconosce la validità dei corsi organizzati secondo le regole precedenti, purché completati entro i termini stabiliti.

Implicazioni pratiche per imprese, agenzie e lavoratori

Per le agenzie somministratrici, la conferma degli obblighi formativi unita alla rimozione della deroga temporale impone una gestione più puntuale dei percorsi informativi. La formazione completa e documentata deve essere garantita prima dell’avvio dell’attività, senza eccezioni.

Per l’azienda utilizzatrice, diventa fondamentale vigilare sulla validità della formazione ricevuta, assicurandosi che il lavoratore somministrato sia pronto a operare fin dal primo giorno. Se il contesto presenta rischi specifici o vi sono variazioni nelle mansioni, possono rendersi necessarie integrazioni formative mirate.

Per il lavoratore somministrato, la novità rappresenta una tutela concreta: ricevere la formazione prima dell’avvio dell’attività significa ridurre l’esposizione inconsapevole a rischi e consolidare una cultura condivisa della sicurezza.

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