Formazione sicurezza docenti: chiarimento Interpello 1/2025

Formazione sicurezza docenti: chiarimento Interpello 1/2025

La Commissione interpelli, ai sensi dell’articolo 12 del DLgs 81/2008, ha analizzato l’istanza presentata da un’Università, che chiedeva chiarimenti sul percorso formativo in materia di salute e sicurezza per il personale docente delle scuole e delle università. In particolare, si chiedeva se i docenti che non operano in ambienti con rischio medio o alto possano partecipare ai corsi previsti per il rischio basso, pur restando vincolati all’adeguatezza dei percorsi formativi in base alla valutazione dei rischi aziendali.

Riferimenti normativi e premesse della Commissione

La Commissione richiama l’art. 37 del DLgs 81/2008, secondo cui il datore di lavoro deve garantire una formazione “sufficiente ed adeguata” rispetto ai rischi specifici delle mansioni svolte. Nel nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il percorso formativo specifico è legato ai rischi emersi dalla valutazione del rischio, con durate minime (4, 8 o 12 ore) in funzione del livello di rischio associato al settore o mansione. Il settore “istruzione” (ATECO codice 85) è classificato come a rischio medio, con conseguente obbligo formativo specifico di almeno 8 ore. Tuttavia, il nuovo accordo prevede che coloro che non lavorano in reparti ad alto rischio possano accedere a corsi per rischio basso, purché ciò sia coerente con la valutazione dei rischi aziendali.

Esito dell’Interpello e criteri applicativi

La Commissione ha deciso che i docenti che non svolgono compiti esposti a rischio medio o alto, nemmeno occasionalmente, possono seguire corsi progettati per il rischio basso. Ciò non esclude che il datore di lavoro debba comunque assicurare che contenuti, durata e modalità del corso siano coerenti con la valutazione dei rischi specifici presenti in azienda. In altre parole, non è possibile pretendere che un docente segua un corso “basso” se la valutazione aziendale identifica rischi superiori. La decisione rafforza il principio secondo cui la classificazione dei corsi non dev’essere determinata esclusivamente dal codice ATECO, ma anche dall’effettiva esposizione ai rischi.

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