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Gravidanza e maternità: rischi e prevenzione sui luoghi di lavoro

Un vademecum sulla tutela legale della donna in stato interessante

Le donne, durante la gravidanza e la maternità, vivono periodi particolarmente importanti della vita. Specie in ambito lavorativo, poi, attraversano mesi dove la salute, loro e del bambino, è soggetta a condizioni di rischio più elevate del solito.


La normativa – In Italia le lavoratrici in stato interessante e le neomamme sono principalmente tutelate dal Dlgs 151/2001, Testo unico a tutela della maternità e paternità e dal Dlgs 81/2001, Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, con successive modifiche e integrazioni. La normativa del 2001, in particolare, disciplina i congedi, i riposi, i permessi e, per l’appunto, determina anche misure preventive e protettive per la loro salute e sicurezza in qualità di soggetti particolarmente sensibili al rischio. Il TU del 2008 ribadisce, evidenzia e aggiorna la normativa del Dlgs 151/2001.


Congedo di maternità – Il Dlgs 151/2001 prevede il congedo obbligatorio di maternità nei due mesi precedenti alla data presunta del parto e nei tre mesi mesi successivi al parto stesso. In alternativa e previa attestazione del medico, però, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto stesso. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, sono ritenuti gravosi o pregiudizievoli. Il Dlgs 151/2001, inoltre e fra le altre condizioni, contiene la proibizione di adibire la lavoratrice a lavori ‘vietati’ e il divieto di lavoro notturno.


Valutazione dei rischi – Si tratta di un altro aspetto importante previsto dal Dlgs 151/2001, il quale pone l’accento, in particolare, sui rischi legati all’esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici della lavoratrice in gravidanza. La valutazione spetta al datore di lavoro, tenuto a comunicare alle lavoratrici e agli RLS i risultati della valutazione stessa, con annesse le misure di prevenzione e protezione adottate. Uno dei rischi principali è lo stress e, a tal proposito, i primi mesi di gravidanza sono i più sensibili, sono cioè quelli dove i potenziali danni al nascituro sono maggiori. In caso di rischio, il datore di lavoro deve modificare per il tempo necessario le condizioni e l’orario di lavoro. O, in alternativa, spostare la lavoratrice ad altra mansione informando contestualmente la Direzione Provinciale del Lavoro (DPL). Se la mansione nuova è inferiore, la retribuzione e la qualifica devono restare quelle originarie. Se lo spostamento non è possibile, il datore di lavoro avverte la DPL la quale dispone l’anticipazione o il prolungamento dell’interdizione dal lavoro per il periodo di tutela previsto.


Lavori vietati in gravidanza – Fino a sette mesi dopo il parto, il datore di lavoro non può far svolgere alla neomamma lavori pericolosi, faticosi e insalubri. In particolare, la lavoratrice non può passare più di metà giornata lavorativa in piedi o in posizione scomoda (con riferimento, ad esempio, a commesse e cameriere), non può essere impiegata in mansioni a rischio cadute né trasportare o sollevare pesi. Non può, parimenti, utilizzare macchinari che trasmettano vibrazioni intense né salire a bordo di qualsiasi mezzo di comunicazione in moto, come aerei, navi, pullman. Non può, poi, effettuare lavori in ambienti a temperature troppo basse o troppo alte (ad esempio in celle frigorifere o in presenza di forni) e, come detto, non può avere a che fare con agenti chimici e affini, né lavorare di notte.

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