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Sicurezza lavoro e green pass, 15 domande all’esperto Avv. Lorenzo Fantini

Il 15 ottobre diventa obbligatorio il green pass obbligatorio in ambito lavorativo pubblico e privato, anche per autonomi e professionisti. Noi di Unasf Abbiamo posto alcune alcune domande all’avvocato Lorenzo Fantini, già dirigente del ministero del Lavoro e affermato consulente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Ecco cosa ci ha risposto.

Domanda: Quali competenze ha il medico del lavoro e quali il datore di lavoro per quanto riguarda i controlli green pass?

Risposta: Il medico del lavoro non ha nessuna competenza. O meglio, un minimo di competenza la vedo nel controllo delle esenzioni dal vaccino, ossia i certificati previsti dalla circolare del 4 agosto 2021 del ministero della Salute. Personalmente, sto suggerendo alle aziende di prevedere che i soggetti con esenzione lo comunichino al medico competente.

D: Chi fornisce le esenzioni, anche il medico di famiglia?

R. Anche questo è stabilito dalla circolare del 4 agosto e quindi, se parliamo di esenzioni, è necessario siano messe nero su bianco da un medico vaccinatore. Anche il medico di famiglia, quindi, ma solo se è tra i medici che vaccinano.

D: E il lavoratore con esenzione deve fare il tampone?

R: Il lavoratore in questione non deve fare il tampone proprio perché esentato dall’obbligo del green pass. Molte aziende hanno comunque deciso di adottare la procedura del tampone per una maggiore tutela. Ma in questo caso, a parer mio, il tampone deve pagarlo l’azienda. Un lavoratore esente lo è per ragioni di salute, quindi a questo punto dovremmo anche  il medico competente per capire se sia il caso di affidargli mansioni diverse, spostarlo ad altri incarichi.

D: Ci sono casistiche in cui un datore può rifiutare l’esenzione?

R: Se il certificato è redatto da un medico non vaccinatore, può rifiutarla. Anche per questo motivo consiglio di coinvolgere il medico competente cosicché prenda visione dell’esenzione.

D: C’è il caos sui tamponi, molto probabilmente non saranno abbastanza per coprire tutti i lavoratori non vaccinati. Cosa accadrà se un lavoratore non vaccinato non trova il tampone?

R: Il lavoratore senza green pass non potrà entrare. Può presentarsi, in caso di ritardi di ricezione del green pass, con il risultato del tampone negativo.

D: Per chi ha ricevuto un vaccino non approvato in Europa, come quello cinese, qual è la procedura per poter lavorare?

R: Il governo dice che sta lavorando su un applicativo europeo per il riconoscimento reciproco del green pass. Ossia verranno riconosciuti questi vaccini per l’ottenimento del green pass. Finché non c’è questo applicativo devono fare il tampone, possibilmente presentandosi con una certificazione in inglese.

D: Corsi di formazione in aula: chi deve controllare il possesso del green pass?

R: Come al solito, il datore di lavoro o suo incaricato. In questo caso, se l’azienda lo ritiene, può incaricare anche il docente.

D: Dato che la formazione è obbligatoria e si svolge in orario di lavoro, un lavoratore senza green pass può svolgere formazione in eLearning oppure no?

R: Teoricamente si trova in assenza ingiustificata e quindi c’è da chiedersi se può svolgerla. Secondo me sì perchè assenza ingiustificata non è sospensione. È ragionevole dire che utilizziamo quell’orario per fare formazione.

D: Nel caso in cui un regolamento aziendale lo preveda, il datore di lavoro può procedere anche con le eventuali sanzioni interne in caso di mancato green pass del lavoratore?

R: L’azione disciplinare è prevista solo se il lavoratore non rispetta il principio di correttezza e buonafede. Ad esempio, se il datore chiede al lavoratore di comunicare il possesso del green pass con un anticipo di 24 ore e questo termine non viene rispettato, allora il datore può procedere con un’azione disciplinare, se lo ritiene. Altro punto è se il lavoratore comunica al lavoratore la necessità di avere il green pass dal 15 ottobre e lui si presenta comunque senza, o senza altra certificazione idonea. Anche qui c’è la possibilità di un’azione disciplinare visto che si tratta di assenza ingiustificata.

D: E per quanto riguarda la segnalazione al prefetto del lavoratore trovato senza green pass?

R: Il discorso del prefetto è diverso. Secondo me il datore di lavoro, o suo incaricato alla verifica, non hanno alcun obbligo di fare comunicazione al prefetto poiché non sono ufficiali di polizia giudiziaria. Non capisco chi dice il contrario.

D: C’è poi la questione dei controlli a campione. Occorre tenere un registro apposito?

R: Non si possono conservare nomi e cognomi. O si utilizza un sistema informatizzato, oggi possibile con gli ultimi provvedimenti, oppure bisogna avere buona memoria.

D: Appaltatore e subappaltatore in cantiere. A chi spetta la verifica del green pass e chi, eventualmente, potrebbe essere sanzionato?

R: Il controllo spetta a entrambi i datori di lavoro, o a loro incaricati, quindi sia agli appaltatori sia ai subappaltatori. Una possibilità che potrebbe essere messa in pratica è quella che due lavoratori, uno di un’azienda e uno dell’altra, controllino tutti in cantiere. Oppure una sola azienda può prendersi questo incarico, se le parti lo ritengono.

D: Un’azienda ha un lavoratore in trasferta. Come avviene la verifica del green pass?

R: Il green pass serve per tutti i luoghi di lavoro. Il datore o suo incaricato devono organizzarsi per le verifiche anche con chi lavora in trasferta.

D: Ha dei consigli o altre specifiche per i datori di lavoro sul green pass?

R: Il mio consiglio è di scrivere prima del 15 ottobre una comunicazione a tutti i lavoratori dicendo che entra in vigore il green pass e che non potranno essere più essere accettati a lavoro senza green pass o certificazioni idonee. Nella stessa comunicazione, infatti, occorre segnalare che c’è appunto la possibilità di presentare certificato esenzione, da far vedere, come dicevamo, al medico competente.

Altro consiglio, ma più che consiglio è la procedura corretta, è che l’incarico di verificatore deve essere formalizzato e quest’ultimo deve essere adeguatamente formato sulla normativa privacy vigente.

D: Ultima domanda: ritiene che la normativa emergenziale Covid sia ben integrata con l’81/08 o ci sono dei contrasti?

R: Ben detto, la normativa emergenziale integra l’81/08, ma non lo modifica. Il Testo Unico non aveva previsioni sulla pandemia e quindi è stato giustamente integrato prima in materia Covid e ora in materia green pass per questa specifica situazione. Ci auguriamo di non averne più necessità in futuro, ma se accadrà sapremo già quali sono le disposizioni.


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