Le rampe di carico costituiscono un’interfaccia critica nelle infrastrutture logistiche, essenziale per il flusso di merci tra i veicoli e le aree di magazzino. Proprio per la loro natura di zona di transizione, queste aree espongono i lavoratori a rischi significativi. Il quadro normativo di riferimento, il Dlgs 81/2008, impone al datore di lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi quelli specifici delle baie di carico.
Tra i pericoli più frequenti vi sono il rischio di caduta dall’alto, sia del carrello elevatore che dell’operatore, causato dal disallineamento o dall’allontanamento accidentale dell’automezzo dalla banchina. A questo si aggiunge il grave rischio di schiacciamento, sia tra il veicolo in manovra e la struttura, sia tra i carichi movimentati. Le superfici, spesso esposte ad agenti atmosferici o a sversamenti, presentano inoltre un elevato rischio di scivolamento. La valutazione dei rischi (DVR) deve pertanto analizzare nel dettaglio queste aree, considerando le interferenze tra mezzi, pedoni e autisti, applicando i principi definiti nell’Allegato IV (requisiti dei luoghi di lavoro) e nel Titolo III (uso delle attrezzature).
Le misure di prevenzione per le rampe di carico
Per neutralizzare i pericoli identificati, è indispensabile un approccio combinato di misure tecniche e procedurali. L’elemento centrale della sicurezza tecnica è il corretto equipaggiamento della baia di carico. L’installazione di livellatori di banchina (pedane) idonei è fondamentale per compensare in sicurezza il dislivello tra il pianale del magazzino e quello del veicolo, garantendo un transito stabile ai carrelli elevatori. Per prevenire il rischio di allontanamento prematuro o accidentale dell’automezzo, è cruciale l’adozione di sistemi di bloccaggio del veicolo, come cunei (zeppe) ad alta resistenza o sistemi di blocco automatico integrati con il portone. La gestione del traffico e delle comunicazioni tra operatore di magazzino e autista deve essere supportata da sistemi di segnalazione visiva, come impianti semaforici (rosso/verde) che indichino chiaramente quando è sicuro procedere con le operazioni. Infine, la prevenzione delle cadute laterali dalle rampe aperte deve essere garantita da barriere di sicurezza, parapetti o cancelli a protezione dei bordi.
Gestione operativa e responsabilità dell’impresa
Le dotazioni tecniche, per quanto avanzate, devono essere integrate in un modello organizzativo che ne assicuri il corretto utilizzo. Le imprese devono definire procedure operative rigorose per tutte le fasi di carico e scarico, assicurando che le aree di manovra siano mantenute sgombre e adeguatamente illuminate. Un aspetto cruciale riguarda la formazione e l’addestramento del personale: gli operatori dei carrelli elevatori devono essere specificamente formati (secondo l’articolo 73 del Dlgs 81/08) sui rischi dell’accesso ai mezzi e sull’uso delle rampe.
È altrettanto importante informare e regolare l’accesso degli autisti esterni, che devono attenersi alle regole di sicurezza del sito. La manutenzione periodica di tutti i componenti, dai portoni sezionali ai livellatori, come previsto dall’articolo 71, è un obbligo inderogabile per prevenire guasti che potrebbero compromettere la sicurezza. Solo attraverso questa combinazione di tecnologia, procedure e formazione è possibile trasformare le baie di carico da aree ad alto rischio a zone di lavoro efficienti e sicure.


