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Impianti GPL: modifiche al DPR 340/2003

Il Ministero dell’Interno ha approvato la modifica all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340 in materia di sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.


Perché è stato necessario questo provvedimento?

Il provvedimento si è reso necessario per poter aggiornare ed integrare, in relazione ad alcune innovazioni tecnologiche intervenute ed alle conseguenti modifiche della normativa di riferimento, la vigente normativa in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, con riferimento al rifornimento dei veicoli provvisti di un sistema di riscaldamento, alimentato a GPL, conforme al decreto del Ministro dei trasporti del 13 maggio 2002.


Quali sono le modifiche effettuate?

Il DM 20/4/2018 inserisce un nuovo punto, il punto 15.3 al Titolo II del DPR 340/2003.

Il punto ammette:

  • il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL conformi insieme ai relativi accessori al regolamento UNECE 67, installati per l’alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli conformi al regolamento UNECE 122;
  • il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL conformi insieme ai relativi accessori al regolamento UNECE 67 installati per l’alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli immessi in circolazione prima dell’entrata in vigore obbligatoria del regolamento UNECE 122.

Per visionare il decreto in versione integrale clicca qui.

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