L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha formalizzato, nella nota n. 5944 del 8 luglio 2025, istruzioni operative essenziali per l’avvio del procedimento di interdizione dal lavoro ante e post partum, in attuazione del DLgs 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità).
Ambito e finalità della tutela
L’interdizione può essere disposta quando le condizioni lavorative risultano rischiose per la salute della lavoratrice o del nascituro, e non sia possibile assegnare una mansione compatibile. La procedura riguarda sia il periodo precedente al parto sia fino al settimo mese dopo la nascita. Obiettivo: garantire una tutela efficace non solo teorica ma concreta, basata su normativa e valutazione caso per caso.
Procedura e tempistiche chiare
L’istanza può essere presentata dalla lavoratrice o dal datore di lavoro tramite modulo ufficiale, allegando documenti come certificato medico (per la gravidanza o nascita), descrizione della mansione svolta e copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Se inoltrata dal datore di lavoro, è necessaria una dichiarazione motivata sull’impossibilità di ricollocazione. L’Ispettorato deve emettere il provvedimento entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Solo dalla data di questo provvedimento decorre l’astensione dal lavoro.
Fattori di rischio e valutazione aziendale obbligatoria
Il procedimento prevede una rigorosa analisi dei rischi: stazione eretta prolungata, movimentazione di carichi, esposizione a agenti chimici o biologici, posture incongrue, vibrazioni, rumore, turni notturni e ambienti insalubri. Tali rischi sono dettagliati negli allegati A, B e C del decreto e rappresentano presupposti per l’interdizione se non eliminabili. Il datore di lavoro ha il compito di verificare se esistano mansioni alternative non penalizzanti né gravose sia per lei sia per l’organizzazione aziendale.
Casi specifici: scuola e adesioni applicative immediate
Particolarmente rilevanti sono le indicazioni per il personale scolastico: educatrici della scuola dell’infanzia e primaria, insegnanti di sostegno e di nido rientrano tra quelle per le quali l’interdizione può essere disposta automaticamente, data l’elevata esposizione a stazione in piedi e affaticamento. In periodi di sospensione dell’attività didattica, come l’estate, l’interdizione non è applicabile, in quanto il rischio risulta assente.


