Sicurezza nei caseifici: DPI e sorveglianza sanitaria essenziali

Sicurezza nei caseifici: DPI e sorveglianza sanitaria essenziali

Nel comparto lattiero-caseario, il DLgs 81/2008 definisce i dispositivi di protezione individuale (DPI) come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore… per proteggerlo contro uno o più rischi” durante il lavoro (art. 74, comma 1). L’utilizzo dei DPI è obbligatorio solo quando non è possibile eliminare il rischio mediante misure collettive (art. 75). Inoltre, l’articolo 41 stabilisce che la sorveglianza sanitaria, a cura del medico competente, debba essere attivata in base alla valutazione oggettiva del rischio, considerando criteri scientifici e linee guida riconosciute. Buona prassi consolidata in ambito caseario è rappresentata dal documento “Settore agroalimentare_I caseifici”, elaborato da EBER, EBAM, Regioni Marche ed Emilia-Romagna e Inail, validato il 27 novembre 2013 dalla Commissione Consultiva Permanente.

Misure raccomandate nei caseifici: DPI e procedure organizzative

Nei caseifici, le misure collettive riducono molteplici rischi, ma dove non sono sufficienti, è necessario adottare DPI specifici. Tra questi: protezione dell’udito in presenza di rumori oltre 80 dB(A), con obbligo oltre 85 dB(A); guanti impermeabili, fino al gomito, per proteggere da liquidi caldi, abrasioni e tagli; calzature e abbigliamento da protezione da scivolamenti e rischi meccanici. L’addestramento è obbligatorio per DPI di terza categoria. I dispositivi devono rispondere agli standard ISO e UE (marcatura CE) e essere scelti dal datore di lavoro tenendo conto delle caratteristiche del luogo, dei rischi da prevenire, dell’ergonomia e della salute dell’utilizzatore.

Sorveglianza sanitaria mirata e protocolli

La sorveglianza sanitaria, definita dall’art. 41 del DLgs 81/2008, deve basarsi su criteri oggettivi legati alla valutazione dei rischi. Tra i rischi da monitorare nei caseifici figurano: movimentazione manuale dei carichi; movimenti ripetitivi; rumore; vibrazioni; esposizione ad agenti biologici/allergeni; uso di videoterminali in ufficio; sovraccarico biomeccanico, considerato tra i più rilevanti. Il medico competente deve predisporre protocolli con visite preventive, periodiche e a richiesta, indicare frequenze e modalità in base ai rischi ma sempre aderenti all’evidenza scientifica. Va garantita la registrazione del giudizio di idoneità secondo l’allegato 3A del DLgs 81/2008 e revisione del protocollo in caso di variazioni nel rischio.

Impatti organizzativi per aziende e lavoratori

Per il datore di lavoro, l’adozione di DPI e protocolli sanitari adeguati è un obbligo non delegabile (artt. 17, 28, 41 DLgs 81/2008). Essa consente di ridurre infortuni e malattie professionali, garantendo conformità e facilitando la prevenzione attiva. Le imprese devono aggiornare DVR e POS, coinvolgere RSPP, medico competente e RLS nel processo, e garantire formazione continua sull’uso sicuro dei DPI. Per i lavoratori, si traduce in un concreto miglioramento delle condizioni di salute, una maggiore consapevolezza sui rischi specifici e la possibilità di accedere a visite mediche preventive e straordinarie su richiesta, favorendo anche un rapido intervento in caso di sintomi muscolo scheletrici o uditivi.

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