La formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non è un “benefit” facoltativo, ma un preciso obbligo di legge sancito dal D.Lgs. 81/2008. L’articolo 37 impone al Datore di Lavoro di fornire una formazione sufficiente e adeguata, ma parallelamente l’articolo 20 stabilisce il dovere per il lavoratore di partecipare ai corsi formativi organizzati dall’azienda. Quando un dipendente si rifiuta di partecipare o non si presenta al corso senza un giustificato motivo (come la malattia certificata), non sta compiendo una semplice inadempienza burocratica, ma sta violando un obbligo contrattuale e normativo fondamentale, esponendo se stesso e l’azienda a gravi rischi.
Il potere disciplinare: dal richiamo al licenziamento
Di fronte all’assenza ingiustificata del lavoratore, il Datore di Lavoro ha il dovere di esercitare il proprio potere disciplinare ai sensi dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e del CCNL applicato. L’inerzia dell’azienda non è ammessa: tollerare la mancata frequenza equivale a una violazione dell’obbligo di vigilanza (culpa in vigilando). Le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità dell’infrazione e graduali: si parte dal richiamo verbale o scritto, passando per la multa (fino a 4 ore di retribuzione) e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Nei casi più gravi, come il rifiuto reiterato e ostinato che compromette la sicurezza propria e altrui, la giurisprudenza ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa, in quanto viene meno il vincolo fiduciario e si crea una situazione di pericolo non gestibile.
La responsabilità del Datore di Lavoro
È fondamentale sottolineare che il rifiuto del lavoratore non esonera automaticamente il Datore di Lavoro dalle proprie responsabilità. In caso di infortunio occorso a un lavoratore non formato, il datore rischia sanzioni penali (arresto o ammenda) se non dimostra di aver fatto tutto il possibile per garantire la formazione, incluso l’uso dello strumento disciplinare per vincere la resistenza del dipendente. L’unica assenza “tutelata” è quella dovuta a impedimenti oggettivi e documentati (es. malattia, infortunio, lutto), che comporta semplicemente l’obbligo di riprogrammare la sessione formativa al rientro in servizio. In questo scenario, il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è cruciale per sensibilizzare i colleghi sull’importanza della partecipazione, prevenendo conflitti e garantendo la cultura della prevenzione.


