Lavoro Agile

Lavoro agile: la legge 81/2017 esclude in modo assoluto vincoli di orario e luogo

C’è una normativa ben precisa che disciplina le modalità di esecuzione del lavoro agile: è la legge 81/2017 secondo la quale l’assenza di questi vincoli fa parte della natura di questa forma di lavoro.

Secondo la normativa, in caso di lavoro agile il datore del tutto legittimamente può ignorare quale sia l’ambiente in cui il lavoratore sceglie di svolgere la prestazione, e quindi non gli è possibile né consentito alcun controllo sull’ambiente stesso. Discorso completamente diverso, quindi, dal telelavoro per il quale è prevista per il datore, le rappresentanze sindacali e le autorità competenti la possibilità di accesso al luogo di lavoro per verificare l’attuazione delle misure di sicurezza. Il luogo di lavoro deve essere fissato e che il datore deve assumersi la responsabilità della sua messa in sicurezza.

Cosa comporta la normativa?

In primo luogo, il datore è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti assegnati al lavoratore per svolgere la sua attività (articolo 18, comma 3, legge 81/2017).

Per questa modalità di lavoro, la tutela della salute e sicurezza è garantita soprattutto dalla consegna al lavoratore e al Rls (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi connessi al lavoro fuori dai locali aziendali. Il lavoratore deve essere reso edotto di tutti i possibili rischi ai quali può andare incontro lavorando al di fuori dei locali aziendali, in ambienti indoor e outdoor, e delle precauzioni da adottare per eliminarli o ridurli.

Solo a fronte di una completa informativa e di una adeguata formazione, scatta l’obbligo del lavoratore di cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione per fronteggiare i rischi della prestazione all’esterno dei locali aziendali (articolo 22, legge 81/2017). Come sottolinea l’Inail (nota sul lavoro agile 2020), il lavoratore – adeguatamente informato e formato – è coinvolto sempre di più in una sorta di auto-responsabilità comportamentale.

Come si definisce il profilo assicurativo dei lavoratori secondo la legge 81/2017?

La legge 81/2017 ha esteso ai lavoratori agili l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, secondo i criteri generali validi per tutti gli altri lavoratori, con il solo limite del rischio elettivo. Ovviamente l’infortunio sarà indennizzabile dall’Inail se si è verificato in connessione con la prestazione lavorativa, che comprende anche le attività prodromiche e/o accessorie (purché strumentali) allo svolgimento delle mansioni.

Nel lavoro agile solo per l’infortunio in itinere si richiede, per l’indennizzabilità, che la scelta del luogo dove recarsi per svolgere l’attività risponda a esigenze connesse alla prestazione, a necessità di conciliazione vita-lavoro e a criteri di ragionevolezza. L’Inail dovrà verificare se l’attività svolta dal lavoratore al momento dell’infortunio fosse o meno in stretto collegamento con quella lavorativa.


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